Cassa integrazione, licenziamenti collettivi e ammortizzatori sociali

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Cassa integrazione, licenziamenti collettivi e ammortizzatori sociali Università di Urbino Facoltà di Economia A.A. 2013/2014 DIRITTO DEL LAVORO Il Rapporto di lavoro subordinato Cassa integrazione, licenziamenti collettivi e ammortizzatori sociali Lezione 9 22 maggio 2014 Natalia Paci

LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (L. 164/1975 e L. 223/1991) In ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, strumento volto a salvaguardare la sopravvivenza dell’impresa e l’occupazione dei lavoratori tramite sospensione dei rapporti di lavoro assistita dall’intervento di una prestazione indennitaria. PRIMA della CIG: Si applicavano le norme del diritto comune (art. 1218 c.c, 1256 c.c.): l’imprenditore era esonerato dall’obbligo di pagare le retribuzioni in caso di IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA della prestazione a lui NON IMPUTABILE. CONSEGUENZE: Eccessivamente oneroso per l’imprenditore dimostrare tale impossibilità non imputabile e troppo gravi le ripercussioni sociali sui lavoratori in tale eventualità. DUPLICE FUNZIONE DELLA CIG: sostegno all’impresa in difficoltà = garantirne la sopravvivenza sostegno al lavoratore = garanzia del reddito e dell’occupazione

CIGO E CIGS cause integrabili CIG STRAORDINARIA PROCESSO LUNGO, STRUTTURALE a) ristrutturazione riorganizzazione o riconversione aziendale; b) crisi aziendale individuata sulla base di criteri ministeriali; c) procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, etc): ipotesi abrogata dalla Riforma del Lavoro a partire dal 2016 E ora ammissibile solo se ci sono prospettive di ripresa. CIG ORDINARIA EVENTO TEMPORANEO, CONGIUNTURALE a) situazioni dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore; b) eventi situazioni temporanee di mercato. Quindi: involontarietà, non imputabilità e temporaneità della sospensione e certezza della ripresa dell'attività.

CIGO E CIGS campo di applicazione Industria (esclusa l'edilizia ed agricoltura disciplinate da gestioni speciali). Ne hanno diritto: Operai, impiegati e quadri (esclusi dirigenti, apprendisti, lav. a domicilio) CIGS: Industria, edilizia compresa, e altri settori affini o a cui è stata estesa nel corso degli anni con interventi normativi anche provvisori ma prorogati di anno in anno (ad es: cooperative agricole, imprese commerciali, appaltatrici di servizi mensa o pulizia, ecc.) Comunque imprese con più di 15 dipendenti Ne hanno diritto: come Cigo. Con anzianità di servizio di almeno 90 gg.

CIGO E CIGS misura e durata 80% della retribuzione che sarebbe spettata e con un massimale. Durata: 3 mesi, prorogabili fino a 12 ; non + di 12 mesi nel biennio. CIGS Idem per misura Durata: a)24 mesi (+12 +12) b)12 mesi (+12) c)12 mesi (+6)

MASSIMALI 2014 PER CIG (Circolare INPS n. 12 del 29 gennaio 2014) Retribuzione (euro) Tetto (massimale) Importo lordo Importo netto Inferiore o uguale a 2.098,04 Superiore a Alto Basso 969,77 1.165,58 913,14 1.097,51

LICENZIAMENTI COLLETTIVI (L. n. 223 del 1991) Si tratta di un licenziamento economico, come quello individuale per g.m.o., che però coinvolge una pluralità di lavoratori ed è riconducibile ad una causa unitaria. Due tipologie per riduzione di personale: impresa con più di 15 dipendenti che per riduzione, trasformazione o cessazione di attività deve effettuare almeno 5 licenziamenti nell'arco di 120 gg. in ciascuna unità produttiva o in più unità nella stessa Provincia. per messa in mobilità: licenziamenti effettuati al termine di un periodo di CIGS qualora non sia possibile reintegrare tutti I lavoratori sospesi.

LA PROCEDURA DI MOBILITA’ (artt. 4 e 5 L. n. 223 del 1991) L’intera procedura non può avere una durata superiore ai 75 gg.: Obbligo di comunicazione preventiva alle RSA o RSU e alle associazioni di categoria dei motivi dell'eccedenza di personale, del numero e dei profili professionali dei lavoratori da licenziare, ecc. . La fase sindacale: è eventuale, perché subordinata alla richiesta sindacale di esame congiunto La fase amministrativa: è subordinata all’esito negativo della precedente fase sindacale e avviene su impulso del direttore della DTL (Direzione Terrotoriale del Lavoro) Criteri di scelta: devoluti alla contrattazione collettiva; in mancanza si fa riferimento a quelli dell’art. 5 e cioè anzianità anagrafica del lavoratore, carichi di famiglia, interesse dell’impresa. Novità: la Riforma c.d. Fornero (L. 92/2012) attribuisce all'accordo sindacale l'effetto di sanare eventuali vizi di comunicazione della procedura.

LE SANZIONI PER IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO ILLEGITTIMO Il licenziamento, che va irrogato in forma scritta con preavviso, se viziato legittima il lavoratore a ricorrere al giudice, entro i termini di decadenza (60 gg. per impugnazione + 180 gg. per deposito ricorso giudiziale).Il giudice, che accerti l’illegittimità del licenziamento, ne dichiara: l’inefficacia in caso di licenziamento orale con applicazione dell'art. 18 St., comma 1 (tutela reale piena) l’annullamento in caso di violazione dei criteri di scelta, con applicazione dell'art. 18 St., comma 4 (tutela reale attenuata: reintegra + risarcimento fino a max 12 mensilità) l'efficacia del licenziamento in caso di vizi procedurali con applicazione dell'art. 18 St., comma 7 (tutela obbligatoria piena: risarcimento da 12 a 24 mensilità)

SOCIALI PRIMA DELLA RIFORMA GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI PRIMA DELLA RIFORMA DEL LAVORO (L. 92/2012) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI: Strumento volto a salvaguardare, durante fasi di contrazione dell’attività aziendale, la sopravvivenza dell’impresa e l’occupazione dei lavoratori tramite sospensione dei rapporti di lavoro assistita dall’intervento di una prestazione indennitaria INDENNITA’ DI MOBILITA’: Strumento volto a ridurre gli effetti della disoccupazione del lavoratore – in vista di un suo ricollocamento – disoccupazione causata da un licenziamento collettivo tramite l’intervento di una prestazione indennitaria INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE: Strumento volto a ridurre gli effetti della disoccupazione involontaria tramite l’intervento di una prestazione indennitaria

L'INDENNITA' DI MOBILITA' (art. 4-9, L. 223/1991) Beneficiari: lavoratori assunti con cont a tempo ind. licenziati collettivamente da imprese rientranti nell'ambito della Cigs o dopo un periodo di Cigs, con un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi (6 di lavoro effettivo). Diritto esteso anche alle cooperative agricole, ai lav. licenziati da aziende commerciali con + di 50 dipendenti e ad altre da varie leggi finanziarie (c.d.mobilità in deroga) , ma entro limiti annui di spesa.

INDENNITA DI MOBILITA' misura e durata Misura: 100% della Cigs nei primi 12 mesi 80% nel periodo successivo Con un massimale (stesso massimale diCIG) Durata: -40 anni = 12 mesi (24 al sud) -50 anni = 24 mesi (36 al sud) +50 anni=36 mesi (48 al sud) In alcuni casi fino alla pensione (c.d. mobilità lunga) In generale: mai per durata superiore all’anzianità

INDENNITA' DI MOBILITA' decadenza dal diritto Raggiungimento età pensionabile; Esaurimento del diritto; Rifiuto del lav. di corso di formazione o offerta di lavoro. Opzione per la liquidazione anticipata per intraprendere attività autonoma o associarsi in cooperativa.

LISTE DI MOBILITA' lavoratori iscritti Lavoratori licenziati collettivamente per messa in mobilità: anche diritto all’indennità; Lavoratori licenziati collettivamente per riduzione di personale o individualmente per giustificato motivo oggettivo: senza diritto all’indennità. La Riforma Fornero prevede la soppressione delle liste di mobilità (e dell'indennità di mobilità) partire dal 2017.

LISTE DI MOBILITA' ipotesi di cancellazione Cancellazione fisiologica: 1. sia stato assunto a tempo pieno e indeterminato; 2. abbia percepito in un'unica soluzione l'indennità; 3. abbia superato i limiti temporali. Cancellazione patologica: 1. rifiuti un'offerta di lavoro professionalmente equivalente (non inferiore del 10%); 2. non abbia comunicato all'INPS il lavoro prestato durante la mobilità; 3. rifiuti un corso di formazione professionale o di essere impiegato in Lpu o Lsu; 4. non risponda (senza giustificazione) alla convocazione del CpI.

TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE ORDINARIA Beneficiari: lavoratori disoccupati involontariamente e immediatamente disponibili a nuovo impiego (con requisiti contributivi). Durata: 8 mesi, 12 per gli over 50 Misura: 60% per i primi 6 mesi, poi 50% per i successivi 2 e 40% per il resto (+ 50) con massimale REQUISITI RIDOTTI Beneficiari: lavoratori (con requisiti contributivi) che non hanno diritto alla dis. ord. ma che hanno lavorato nell'anno precedente almeno 78 gg. Durata: in base alle giornate lavorate fino al massimo di 180 gg. Misura: 35% primi 120 gg.; 40% per i successivi. Con un massimale. ESISTE POI LA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA E QUELLA SPECIALE PER L'EDILIZIA

TRATTAMENTI IN DEROGA Si tratta di misure straordinarie per il sostegno del reddito in caso di sospensione o di disoccupazione nei settori e per le categorie escluse dal campo di applicazione dei tradizionali ammortizzatori sociali (CIGS, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione). La Riforma Fornero conferma la possibilità di concedere trattamenti in deroga solo per il periodo transitorio (2013- 2016) prevedendone invece la loro definitiva sop pressione dal 2017, quando entrerà a regime la riforma degli ammortizzatori sociali e, in particolare, il nuovo strumento di tutela unico: l'ASpI.

GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI DOPO LA RIFORMA Obiettivi Universalizzazione delle tutele Omogeneizzazione delle tutele Introduzione di un ammortizzatore sociale tendenzialmente unico, l’ASPI, sostitutivo dell’indennità di mobilità, di disoccupazione ordinaria e edile

L'Assicurazione Sociale per l'impiego (AspI) (art. 2, commi 1-19, L Ambito applicazione Tutti lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione. Compresi: apprendisti, soci coop, dipendenti a termine della PA. Esclusi: operai agricoli, dipendenti PA a t. ind. Requisiti: Disoccupazione involontaria Requisiti contributivi (2 anni di anzianità contributiva e 1 anno di contribuzione effettiva nel biennio precedente alla disoccupazione) Presentazione della domanda entro 68 gg. dalla cessazione del rapporto

Ammontare e durata dell'ASpI 75% retribuzione + 25% oltre € 1.192,98 (nel 2014) Massimale (1165,58 € nel 2014) Importo a scalare: - 15% dopo 6 mesi - 15% dopo 12 mesi Durata 12 mesi 18 mesi per età pari o superiore a 55 anni Novità ASpI in un’unica soluzione per avviare attività autonoma

La decadenza dall'ASpI Decadenza dall'ASpI: Perdita status disoccupato Inizio attività attività autonoma senza comunicazione Pensionamento Indennità di invalidità Decadenza dallo stato di disoccupazione: In caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione del CpI In caso di rifiuto, senza giustificato motivo, di un’offerta di lavoro congrua

Ulteriore ipotesi di decadenza (art. 4, comma 41, L. 92/20912) Decadenza anche in caso di rifiuto di un'offerta di lavoro di livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all'ASpI, purché non disti dalla residenza più di 50 km e sia raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici. Decadenza anche in caso di rifiuto senza giustificato motivo, o di non regolare partecipazione ad iniziative di politica attiva proposte dai CpI (con i medesimi requisiti spazio-temporali)

Mini ASPI (art. 2, commi 20-24, L. 92/2012) Beneficiari: Dipendenti in stato di disoccupazione con almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi Novità: percezione in costanza di disoccupazione e non l'anno successivo come per la disoccupazione a requisiti ridotti Ammontare: Novità: come l’ASpI Durata: per il numero di settimane pari a metà di quelle di contribuzione nell’ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti. Decadenza: come ASpI

Periodo transitorio (anni 2013 -2016) Indennità di mobilità La durata diminuirà gradualmente, passando dal 2013: 12 mesi, 24 per over 40 e 36 per over 50 (24-36-48 al Sud) Al 2016: 12 mesi, 18 per over 50 (12-18-24 al Sud). A regime dal 2017 AspI La durata aumenterà gradualmente: 2013: 8 mesi (12 per over 50) 2014: 8 mesi (12 per over 50 e 14 per over 55) 2015: 10 mesi (12 per over 50 e 16 per over 55).

Una tantum per co.co.pro. (art. 2, commi 51-56, L. 92/2012) Requisiti di accesso a)monocommittenza b) reddito lordo anno precedente non superiore a 20.000 € c) accreditata all'INPS, nell'anno di riferimento, almeno una mensilità d) disoccupazione ininterrotta di almeno due mesi nell'anno precedente e) accreditate all'INPS, nell'anno precedente, almeno 4 mensilità. Trattamento Indennità pari al 5% (775,80 euro nel 2014) del minimale annuo di reddito (15516 euro per il 2014) moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione Minimo 2, max 6 mensilità