P.D.P. P.E.I. PERSONALIZZATO Legge 170 (D.S.A.)

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Transcript della presentazione:

P.D.P. P.E.I. PERSONALIZZATO Legge 170 (D.S.A.) Circolare n.8/2013 (B.E.S.) Stessi obiettivi della classe DIDATTICO INDIVIDUALIZZATO PIANO PERSONALIZZATO EDUCATIVO P.E.I. Legge 104 (Handicap) Obiettivi Minimi/Obiettivi differenziati INDIVIDUALIZZATO

P.D.P. In base alle normative più recenti (Legge 170/2010, D.S.A.; Circolare 8/2013, B.E.S.) la scuola prevede per chi manifesta un Disturbo Specifico di Apprendimento e per chi presenta un Bisogno Educativo Speciale (alunni-studenti con svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse) il raggiungimento degli stessi obiettivi formativi previsti per tutti, tramite l’attivazione di una didattica individualizzata e personalizzata, esplicitata con la redazione del PIANO DIDATTCO PERSONALIZZATO (P.D.P.), da condividere con la famiglia. Sembra quindi che l’etichetta P.D.P. che in precedenza era pensata solo per gli alunni/studenti con D.S.A. (si veda Nota Miur 19/4/2012) sia ora da utilizzare anche per chi manifesta un B.E.S. e sia preferibile all’etichetta Piano Educativo Personalizzato, utilizzata in precedenza.

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO = P.E.I. Il P.E.I. è il documento predisposto per l'alunno diversamente abile (in situazione di handicap) ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, da redigere entro il secondo mese dell’anno scolastico. Legge 104/1992, art.12 comma 5: All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale (PDF) ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata. Il P.E.I. può prevedere obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali o differenziati.

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO = P.E.I. Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001). Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere: Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline; Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994). Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d’esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità. Programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai programmi ministeriali (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01). La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l’alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del P.E.I.. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi al P.E.I.. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi. Per gli alunni che seguono un P.E.I. differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001). Possono partecipare agli esami di qualifica e di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come "credito formativo" per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94). E’ necessario il consenso della famiglia.