Situazione Economica Equivalente

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Situazione Economica Equivalente Indicatore della Situazione Economica Equivalente Attestazione Dichiarazione Sostitutiva Unica Istruzioni

Il nuovo I.S.E.E. Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU (articolo 10 DPCM 159/2013) La DSU è la dichiarazione necessaria per calcolare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate e/o di pubblica utilità. Il dichiarante si assume la responsabilità, anche penale, dei dati in essa contenuti. Novità: Le informazioni contenute nella DSU sono in parte autocertificate ed in parte acquisite dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS. 2

Il nuovo I.S.E.E. Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU – MINI Nella maggior parte dei casi è sufficiente compilare la DSU MINI che consente di fornire le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo. La compilazione della DSU MINI consente di calcolare l’ISEE standard o ordinario, valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate. 3

Il nuovo I.S.E.E. Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU MINI - Eccezioni La DSU MINI non può essere presentata quando ricorre una delle seguenti situazioni: presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti; 2. richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario; 3. presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi; 4. esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari. N.B.: Sarà necessario compilare una DSU completa (non MINI) per calcolare ISEE specifici Non è variata la modalità di calcolo dell’Indicatore: I.S.R. + 20% I.S.P. I.S.E.E. = ________________________   Scala di equivalenza 4

Il nuovo I.S.E.E. Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU MINI - Eccezioni In presenza di una delle eccezioni indicate, sarà necessario compilare una DSU completa (non MINI) per calcolare ISEE specifici: ISEE Università ISEE Sociosanitario ISEE Sociosanitario-Residenze ISEE Minorenni con genitori non coniugati e non conviventi ISEE Corrente 5

Il nuovo I.S.E.E. NUCLEO FAMILIARE Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU MINI – Presentazione La DSU si presenta all’Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, o anche al Comune o ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS competente per territorio. Il richiedente la prestazione agevolata può comunque presentare la dichiarazione, in via telematica, direttamente all’Inps, collegandosi al sito Internet www.inps.it. NUCLEO FAMILIARE FIGLI MAGGIORENNI Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini Irpef, nel caso in cui non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso di genitori appartenenti a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare del genitore da lui identificato. 6

Il nuovo I.S.E.E. Rilascio dell’Attestazione – portale web o sedi INPS (articolo 11, comma 4 DPCM 159/2013) L’INPS rende disponibile al dichiarante, mediante accesso all’area riservata o tramite le proprie sedi territoriali, l’attestazione riportante l’ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi (INPS e Agenzia delle Entrate). Nelle stesse modalità gli altri componenti il nucleo familiare possono richiedere all’INPS, nel periodo di validità della DSU, la sola attestazione riportante l’ISEE. 7

Il nuovo I.S.E.E. Rilascio dell’Attestazione - PEC (articolo 11, comma 4 DPCM 159/2013) L’Istituto può rendere disponibile al dichiarante l’attestazione all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell’apposita sezione “Modalità di ritiro Attestazione ISEE” compilato all’atto della sottoscrizione della DSU. 8

Il nuovo I.S.E.E. Rilascio dell’Attestazione - CAF o Enti erogatori (articolo 11, comma 4 DPCM 159/2013) Il dichiarante può conferire mandato al CAF o all’Ente erogatore presso il quale è stata sottoscritta la DSU a ricevere, ai soli fini del rilascio al dichiarante, l’attestazione riportante l’ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi (INPS e Agenzia delle Entrate). 9

Il nuovo I.S.E.E. Rilascio dell’Attestazione - Termini (articolo 11, comma 4 DPCM 159/2013) L’attestazione e le altre informazioni sono rese disponibili dall’istituto entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU. 1. entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione della DSU i soggetti che la hanno acquisita trasmettono in via telematica i dati in essa contenuti al sistema informativo dell’ISEE; 2. entro il 4° giorno lavorativo successivo a quello della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati e dell’inoltro della relativa richiesta da parte dell’INPS avviene l’acquisizione dei dati dell’anagrafe tributaria da parte del sistema informativo ISEE. 3. entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello dell’acquisizione dei dati dell’anagrafe tributaria l’INPS (in base ai dati autodichiarati, a quelli acquisiti dall’Agenzia delle entrate e quelli presenti nei propri archivi) determina l’ISEE e lo rende disponibile. 10

Il nuovo I.S.E.E. Rilascio dell’Attestazione - Termini (articolo 11, comma 4 DPCM 159/2013) Nel caso eccezionale in cui trascorrano 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU senza che il dichiarante abbia ancora ricevuto l’attestazione, è possibile compilare l’apposito Modulo integrativo per autodichiarare i dati per il calcolo dell’ISEE ed ottenere un’attestazione provvisoria, valida fino al momento del rilascio dell’attestazione precedentemente richiesta. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L’Ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante.

Il nuovo I.S.E.E. Rilascio dell’Attestazione - Validità (articolo 10, comma 1 DPCM 159/2013) La dichiarazione ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell’anno successivo. Decorso tale termine, non si potrà utilizzare la DSU scaduta per la richiesta di nuove prestazioni, ferma restando la validità della stessa per le prestazioni già richieste. 12

Il nuovo I.S.E.E. Fogli Componenti - FC Quadro FC1 – Dati del componente In tale quadro devono essere inseriti i dati di ogni singolo componente il nucleo familiare con la specifica relazione di parentela con il dichiarante. In particolare, sono stati ridefiniti i codici di riferimento: D = Dichiarante C = Coniuge F = Figlio minorenne MA= Minore in affidamento preadottivo FC = Figlio maggiorenne convivente FNC = Figlio maggiorenne non convivente a carico ai fini IRPEF P = Altra persona nel nucleo GNC = Genitore non convivente (da utilizzare nel caso del genitore non coniugato e non convivente nel nucleo del minorenne/studente universitario che, ai soli fini delle prestazioni per minorenni/per il diritto allo studio universitario, si considera facente parte del nucleo del beneficiario). 13

Il nuovo I.S.E.E. Fogli Componenti - FC Quadro FC2 – Patrimonio mobiliare Sezione I e II Novità: Il dichiarante deve obbligatoriamente indicare se ha/non ha posseduto rapporti finanziari. In presenza di rapporti finanziari dovrà compilare la sezione I per indicare per “Depositi e conti correnti bancari e postali” e/o la sezione II “Altre forme di patrimonio mobiliare”. 14

Il nuovo I.S.E.E. Fogli Componenti - FC Quadro FC2 – Patrimonio mobiliare Sezione I – Calcolo della giacenza media Per giacenza media si intende l’importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo. Per il calcolo: somma delle consistenze giornaliere _______________________________________ giorni in cui il deposito/conto è rimasto aperto 15

Il nuovo I.S.E.E. Fogli Componenti - FC Quadro FC2 – Patrimonio mobiliare Sezione I – Calcolo della giacenza media Ai fini di correttezza del calcolo, è necessario considerare gli estratti conto periodici rilasciati dall’istituto bancario che recano i “numeri creditori” relativi al periodo di apertura del deposito/conto. Ad esempio, nel caso di estratti conto mensili, sarà necessario sommare i numeri creditori indicati nei 4 estratti conto e dividere tale valore per 365 se il deposito/conto è stato aperto per l’intero anno. 16

Il nuovo I.S.E.E. Fogli Componenti - FC Quadro FC2 – Patrimonio mobiliare Sezione I A i fini del calcolo dell’ISEE sarà considerato il maggior valore tra il saldo al 31 dicembre e la giacenza media. Nel caso in cui la giacenza media sia stata superiore rispetto al saldo e sono stati effettuati, nell’anno precedente, acquisti di beni immobiliari o di altri componenti mobiliari, il dichiarante sarà tenuto ad indicare nell’ultima parte del quadro FC2 il valore incrementale del patrimonio immobiliare/mobiliare verificatisi nell’anno precedente. Pertanto, se l’incremento sarà superiore alla differenza tra il saldo e la giacenza media, l’ISEE è calcolato sul saldo se inferiore sulla giacenza media. 17

Il nuovo I.S.E.E. Fogli Componenti - FC Quadro FC3 – Patrimonio immobiliare Va indicato il valore dei singoli cespiti posseduti, in Italia e all’estero, dal soggetto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva, e ciò indipendentemente dal periodo di possesso del bene. Sono compresi i diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); è invece esclusa la cd. “nuda proprietà”. 18

Il nuovo I.S.E.E. Fogli Componenti - FC Quadro FC3 – Patrimonio immobiliare Il valore dell'immobile da riportare nel quadro FC3 è: quello ai fini dell’IMU (Imposta municipale unica) se situato in Italia; quello ai fini IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all’estero) se situato all’estero. N.B.:Tale valore va dichiarato anche quando l’immobile è esente ai fini IMU. 19

Il nuovo I.S.E.E. Fogli Componenti - FC Quadro FC4 – Redditi e trattamenti da dichiarare ai fini ISEE In tale quadro devono essere indicati alcune tipologie reddituali meno frequenti riferite al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (nel 2015 indicare i redditi del 2013. 20

Il nuovo I.S.E.E. Fogli Componenti - FC Quadro FC4 – Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta Si tratta dei seguenti redditi: Compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili (riportare la quota esente/assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta indicata nelle annotazioni del Mod. CUD codice AX; Prestazioni di previdenza complementare sotto forma di rendita maturata dal 1° gennaio 2007 riportata nelle annotazioni del modello CUD codice AX (non vanno indicate le prestazioni erogate sotto forma di capitale); Prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio; Compensi per incrementi di produttività (UNICO PF 2014 o 730/2014 riportare il valore indicato al rigo RC4 e C4 rispettivamente; in mancanza di dichiarazione riportare il dato risultante dal modello CUD/2014). 21

Il nuovo I.S.E.E. Fogli Componenti - FC Quadro FC4 – Redditi esenti da imposta (esclusi quelli erogati da INPS) retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa; 2. borse e assegni di studio o per attività di ricerca esenti sulla base di specifiche disposizioni normative; 3. somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), per i docenti e ricercatori che rientrano in Italia dall’estero (annotazioni del CUD 2014 codice BC oppure nel punto 25 della certificazione sostitutiva di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi anno 2014, se al punto 24 è presente il codice 1); 22

Il nuovo I.S.E.E. Fogli Componenti - FC Quadro FC4 – Redditi esenti da imposta (esclusi quelli erogati da INPS) 4. Somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente l’80% dell’ammontare erogato per le lavoratrici ed il 70% per i lavoratori) per i lavoratori dipendenti ed autonomi che rientrano in Italia dall’estero (annotazioni CUD 2014 codice BM oppure nel punto 25 della certificazione sostitutiva di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi anno 2014, se al punto 24 è presente il codice 2); 5. quota esente relativa ai compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato (annotazioni del CUD 2014 codice AX); 6. Quota esente relativa a compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche (indicata nel punto 25 della certificazione sostitutiva di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi anno 2014, se nel punto 19 è presente il codice N); 7. Quota esente relativa ai redditi di lavoro dipendente corrisposti al soggetto residente in Italia che ha prestato, in via continuativa, la propria attività nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi - lavoratori frontalieri- (annotazione del CUD 2014 con il codice AE) 23

Il nuovo I.S.E.E. Fogli Componenti - FC Quadro FC4 – Proventi agrari da dichiarazione IRAP In questo campo l’imprenditore agricolo deve indicare i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l’obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA. Il valore della produzione netta determinata ai fini dell’IRAP, a cui devono essere sottratti i costi del personale a qualunque titolo utilizzato per lo svolgimento dell’attività agricola, può essere individuato come segue: - se il contribuente svolge attività agricola in forma individuale ed è obbligato alla presentazione della dichiarazione IVA, deve riportare l’importo indicato nel quadro IQ, rigo IQ65 col. 1 del modello IRAP 2014; - se il contribuente svolge attività agricola in forma associata mediante una partecipazione in una società semplice, deve riportare l’importo indicato nel quadro IP, rigo IP72 col. 1 della dichiarazione IRAP 2014 presentata dalla società cui partecipa, proporzionalmente alla percentuale di partecipazione (la percentuale è indicata nella colonna 3 dei righi del quadro RH interessati); - in presenza di entrambe le situazioni, indicare la somma degli importi al netto dei rispettivi costi del personale a qualunque titolo utilizzato per lo svolgimento delle attività agricole. 24

Il nuovo I.S.E.E. Fogli Componenti - FC Quadro FC4 – Redditi fondiari non locati soggetti alla disciplina IMU In questo campo deve essere indicata la rendita catastale dei fabbricati rivalutata del 5% ed il reddito dominicale dei terreni rivalutato dell’80% ed il reddito agrario dei terreni rivalutato del 70%, qualora i redditi fondiari non sono stati indicati nel reddito complessivo ai fini IRPEF. 25

Il nuovo I.S.E.E. Fogli Componenti - FC Quadro FC4 – Trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad Irpef e non erogati dall’INPS Si riferisce ai trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati dall’INPS. N.B.: Non devono essere indicati le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi, nonché i contributi che sono erogati a titolo di rimborso spese, poiché, assimilabili, laddove rendicontati, alla fornitura diretta di bene e/o servizi. 26

Il nuovo I.S.E.E. Fogli Componenti - FC Quadro FC4 – redditi da lavoro dipendente prestato all’estero tassati esclusivamente all’estero Si tratta del reddito prestato all’estero e tassato esclusivamente nello Stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni. 27

Il nuovo I.S.E.E. Fogli Componenti - FC Quadro FC4 – Reddito lordo dichiarato ai fini fiscali dai residenti all’estero (iscritti AIRE) nel paese di residenza Si tratta del reddito per i componenti del nucleo familiare iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) da convertire in euro, al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno di riferimento del reddito. 28

Il nuovo I.S.E.E. Fogli Componenti - FC Quadro FC4 – Redditi fondiari di beni situati all’estero non locati soggetti alla disciplina dell’IVIE Si tratta dei redditi relativi agli immobili all’estero non locati, soggetti alla disciplina dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, determinati secondo le specifiche regole indicate all’art. 70 del Tuir. Art. 70 Tuir I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero concorrono. alla formazione del reddito complessivo nell'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformita' dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese. 29

Il nuovo I.S.E.E. Fogli Componenti - FC Quadro FC5 – Assegni periodici percepiti Si tratta dei soli assegni percepiti per il mantenimento dei figli in quanto gli assegni percepiti per il coniuge sono già inclusi nel reddito complessivo. Quadro FC5 – Assegni periodici corrisposti assegni periodici, come indicato nel provvedimento del giudice, effettivamente corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva (compresi quelli destinati al mantenimento dei figli) o in seguito allo scioglimento o annullamento del matrimonio. Tale importo va inserito anche nel caso in cui il coniuge a cui sono corrisposti gli assegni sia residente all’estero - assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l’altro genitore nel caso in cui i genitori non siano coniugati o effettivamente e legalmente separati anche in assenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria che abbia stabilito l’importo degli assegni. 30

Il nuovo I.S.E.E. Fogli Componenti - FC Quadro FC6 – Autoveicoli e altri beni durevoli Sono da riportare in tale quadro gli autoveicoli, i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché navi e imbarcazioni da diporto intestati, alla data di presentazione della DSU, al componente del nucleo familiare. N.B. Deve essere riportato il dato relativo alla targa o agli estremi di registrazione. 31

Il nuovo I.S.E.E. Fogli Componenti - FC Sottoscrizione Il dichiarante con la sottoscrizione dei Fogli Componenti si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato. N.B. Il dichiarante utilizzerà tale sezione anche nel caso in cui non sia possibile la presentazione della DSU MINI in quanto, al fine di ottenere il calcolo di ISEE specifici, sarà necessario compilare i quadri FC7 (in caso si persona con disabilità e/o non autosufficienza) e/o FC8 sez. II (in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari per eventi eccezionali). 32

Il nuovo I.S.E.E. Sottoscrizione - DSU Il dichiarante deve sottoscrivere, oltre al Foglio Componente, anche l’apposita sezione dedicata alla sottoscrizione dell’intera DSU. 33

Il nuovo I.S.E.E. Dichiarazione resa nell’interesse o in nome e per conto di altri Tale sezione dovrà essere compilata nei casi: di impedimento temporaneo di incapacità di agire 34

Il nuovo I.S.E.E. ISEE SPECIFICI – FC7 Presenza di persone con disabilità e/o non autosufficienti In presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti, anche se minorenni, dovrà essere compilato anche il quadro FC7 al fine del calcolo dell’ISEE che terrà conto di detrazioni e franchigie di maggior favore per situazioni di maggiore bisogno. In tale quadro dovrà essere indicato il livello di disabilità media, grave o non autosufficienza come risultante dalla certificazione rilasciata da riportare nel medesimo quadro. 35

Il nuovo I.S.E.E. ISEE SPECIFICI – FC7 Prestazioni socio-saniatrie in ambiente residenziale Tale sezione deve essere compilata nel caso in cui la persona con disabilità/non autosufficienza sia già beneficiaria di prestazione in ambiente residenziale. In tale fattispecie, dovrà essere riportata la retta versata per l’ospitalità alberghiera riferito all’anno solare precedente la presentazione della DSU. N.B.:L’INPS, nel calcolo dell’ISEE, dovrà sottrarre tale importo dalla somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare. 36

Il nuovo I.S.E.E. ISEE SPECIFICI – FC7 Spese per l’acquisto di servizi alla persona presso enti fornitori In tale sezione va indicato l’ammontare delle spese sostenute per l’assistenza personale esclusivamente acquisita mediante contratto con enti fornitori e riferite all’anno solare precedente la presentazione della DSU. N.B.: Tutta la documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita venga conservata per cinque anni, così da poter essere esibita su richiesta. N.B.: La spesa per collaboratori domestici, badanti, ecc. contrattualizzati in modo diretto è rilevata direttamente dagli archivi dell’INPS e quindi deve essere autocertificata. 37

Il nuovo I.S.E.E. ISEE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE (Articolo 6 del DPCM n. 159/2013) Le prestazioni socio-sanitarie, definite dal DPCM, sono identificate come le “prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti: di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio; di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio; atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l’acquisto di servizi.” 38

Il nuovo I.S.E.E. ISEE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE (Articolo 6 del DPCM n. 159/2013) Al fine di richiedere prestazioni socio-sanitarie, il DPCM riconosce al beneficiario la facoltà di dichiarare un nucleo ristretto composto esclusivamente dal beneficiario, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico ai fini Irpef (esclusi quelli coniugati o con figli). Il beneficiario potrà, comunque, scegliere di individuare il nucleo familiare secondo le regole ordinarie. N.B. Tale facoltà (nucleo ristretto) è concessa anche per la richiesta di prestazioni connesse a corsi di dottorato di ricerca. 39

Il nuovo I.S.E.E. ISEE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE (Articolo 6 del DPCM n. 159/2013) I figli maggiorenni sono considerati a carico IRPEF dei genitori se hanno redditi non superiori ad euro 2.840,51 (D.P.R. 22.12.1986, n.917 art.12, comma 2). N.B. Il reddito da prendere in considerazione per determinare se il figlio maggiorenne sia a carico o meno dei genitori è quello relativo all’anno di riferimento dei redditi riportati nella DSU (per le DSU presentate nel 2015 l’anno di riferimento è il 2013). 40

Il nuovo I.S.E.E. ISEE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE (Articolo 6 del DPCM n. 159/2013) L’ISEE calcolato sulla base del nucleo ristretto può essere utilizzato solo per la richiesta di prestazioni socio-sanitarie (o per prestazioni connesse ai corsi di dottorato di ricerca). N.B.: Per la richiesta di altre prestazioni, pur in presenza di persone con disabilità, deve comunque essere utilizzato l’ISEE ordinario, calcolato a partire dal nucleo familiare individuato nei modi ordinari. 41

Il nuovo I.S.E.E. ISEE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE (Articolo 6 del DPCM n. 159/2013) Poiché il nucleo familiare ristretto non include tutti i componenti la famiglia anagrafica, può darsi il caso in cui il proprietario o il locatario della casa di abitazione sia membro della famiglia anagrafica, ma non del nucleo ristretto. In tal caso, bisogna barrare la casella “di proprietà” ovvero “in locazione” solo se il proprietario o il locatario sono inclusi nel nucleo ristretto indicato nel Quadro A. 42

Il nuovo I.S.E.E. ISEE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO (Articolo 6 del DPCM n. 159/2013) Quadro E Il quadro E deve essere compilato esclusivamente per la richiesta di prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo (ad esempio, ricovero presso residenze socio-assistenziali – RSSA, RSA, residenze protette, ecc.) da parte di persone maggiorenni. N.B.: Come già precisato in precedenza, il beneficiario può scegliere per tale prestazione di dichiarare il nucleo familiare ristretto. 43

Il nuovo I.S.E.E. ISEE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO (Articolo 6 del DPCM n. 159/2013) Quadro E - Beneficiario In tale sezione devono essere riportati il codice fiscale del beneficiario e la data di richiesta del ricovero. Al fine del calcolo dell’ISEE, il beneficiario dovrà indicare: se ha/non ha figli compresi nel nucleo familiare indicato nel quadro A; se ha/non ha effettuato donazioni di immobili nei confronti di persone non comprese nel nucleo familiare indicato al quadro A. 44

Il nuovo I.S.E.E. ISEE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO (Articolo 6 del DPCM n. 159/2013) Quadro E – Beneficiario – Figli non compresi nel nucleo In presenza di Figli del beneficiario non compresi nel nucleo, per ognuno di essi viene calcolata una componente aggiuntiva da sommare all’ISEE del beneficiario della prestazione. A tal fine, occorre associare la DSU del beneficiario alla DSU del figlio non convivente ovvero al suo Foglio componente inclusivo del quadro FC9. 45

Il nuovo I.S.E.E. ISEE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO (Articolo 6 del DPCM n. 159/2013) Quadro E – Beneficiario – Figli non compresi nel nucleo La componente aggiuntiva non viene calcolata esclusivamente quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: A. per tali figli o per un componente del loro nucleo familiare sia stata accertata la condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza; B. sia stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) l’estraneità di tali figli in termini di rapporti affettivi ed economici rispetto al beneficiario della prestazione. In tal caso occorre indicare l’eventuale condizione di esclusione nella tabella. 46

Il nuovo I.S.E.E. ISEE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO (Articolo 6 del DPCM n. 159/2013) Quadro E – Beneficiario – Figli non compresi nel nucleo Ai fini della corretta compilazione di tale sezione, dovranno essere indicati comunque i codici fiscali dei figli non compresi nel nucleo di cui al quadro A con la specifica indicazione per ognuno di essi dell’eventuale causa di esclusione (A oppure B) ed i relativi estremi dell’atto che identifica la condizione di esclusione. N.B.: In assenza delle condizioni A o B, il figlio non compreso nel nucleo dovrà indicare nel FC9 (componente aggiuntiva) gli estremi della DSU in corso di validità in precedenza presentata dallo stesso ovvero gli estremi del quadro FC9. La mancata indicazione degli estremi non consentirà all’INPS il calcolo dell’ISEE per prestazione socio-sanitaria residenziale (tale impossibilità di calcolo verrà indicata nell’attestazione. 47

Il nuovo I.S.E.E. ISEE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO (Articolo 6 del DPCM n. 159/2013) Quadro E – Beneficiario – Donazioni di immobili In presenza di donazioni di immobili a favore di persone non comprese nel nucleo di cui al quadro A, il beneficiario specificare : le donazioni a favore di persone non facenti parte del nucleo effettuate successivamente alla prima richiesta della prestazione; le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la prima richiesta della prestazione solo se in favore del coniuge, dei figli o di altri familiari tenuti agli alimenti (art. 433 del Codice Civile) che non rientrino nel nucleo 48

Il nuovo I.S.E.E. ISEE PER PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO (Articolo 6 del DPCM n. 159/2013) Quadro E – Beneficiario – Donazioni di immobili In presenza di donazioni di immobili prima della richiesta, ma a persone diverse da quelle tenute agli alimenti o comunque anteriormente ai 3 anni dalla richiesta, non è necessario compilare la tabella successiva relativa alla cespite donato. 49

Il nuovo I.S.E.E. ISEE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (Articolo 8 del DPCM n. 159/2013) Per la richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario è necessario fornire informazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nella DSU MINI, in quanto occorre indicare alcuni dati sulla condizione dello “studente universitario”. A tal fine, occorre compilare anche il Quadro C ed eventualmente il Quadro D. N.B: il quadro C deve essere compilato per ogni eventuale studente universitario. 50

Il nuovo I.S.E.E. ISEE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (Articolo 8 del DPCM n. 159/2013) Quadro C – Autonomia dello studente universitario lo studente è residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro; lo studente presenta una adeguata capacità di reddito (6.500,00 euro. Tale valore potrebbe eventualmente essere modificato con decreto ministeriale previsto dall’art. 7, comma 7 del D.Lgs. 68/2012). N.B.: Se lo studente è autonomo non occorre compilare ulteriori sezioni. 51

Il nuovo I.S.E.E. ISEE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (Articolo 8 del DPCM n. 159/2013) Quadro C – Autonomia dello studente universitario Se lo studente non è autonomo occorre integrare le informazioni con i dati del nucleo dei suoi genitori ed in particolare: se i due genitori sono coniugati o conviventi tra loro (o in caso di genitore vedovo) si deve indicare nell’ultima riga del quadro C il codice fiscale di uno dei due genitori e gli estremi della DSU del genitore. Se non esiste la DSU dei genitori è necessario che venga presentata una DSU relativa al nucleo dei genitori, altrimenti l’“ISEE - Università” non potrà essere rilasciato; se i due genitori non sono coniugati tra loro né tra loro conviventi si deve preliminarmente individuare uno dei due genitori come genitore di riferimento e riportare nell’ultima riga del Quadro C il relativo codice fiscale. Inoltre, si deve indicare gli estremi della DSU di tale genitore. Se non esiste la DSU del genitore di riferimento è necessario che venga presentata una DSU da parte di tale genitore. Occorre inoltre compilare il Quadro D riportando i dati del genitore non indicato nell’ultima riga. 52

Il nuovo I.S.E.E. ISEE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (Articolo 8 del DPCM n. 159/2013) Quadro D – Genitori non coniugati fra loro e con diversa residenza Nel quadro D deve essere indicato i dati del genitore non convivente con il beneficiario e non coniugato con l’altro genitore. Dovranno essere indicati i codici fiscali dei figli indicato nel quadro A ad eccezione dei figli già indicati al quadro C (studente universitario). Non sarà calcolata alcuna componente aggiuntiva FC9 qualora il genitore non coniugato con l’altro genitore e non convivente con il beneficiario si trovi in una delle seguenti situazioni: è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio stabiliti dall’autorità giudiziaria; il genitore è escluso dalla potestà sui figli o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; è stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) la estraneità del genitore in termini di rapporti affettivi ed economici. 53

Il nuovo I.S.E.E. ISEE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (Articolo 8 del DPCM n. 159/2013) Quadro D – Genitori non coniugati fra loro e con diversa residenza Se il genitore non convivente è coniugato con persona diversa dall’altro genitore e/o risulta avere figli con persona diversa dall’altro genitore, è necessario calcolare una componente aggiuntiva FC9 per tale genitore che verrà sommata all’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione ai soli fini dell’accesso alle prestazioni richieste (prestazioni per figli minorenni o prestazioni per il diritto allo studio universitario). Il dichiarante deve indicare gli estremi di una DSU in corso di validità, già presentata e inclusiva del genitore non convivente, dalla quale verranno estratti i dati per il calcolo della componente aggiuntiva oppure gli estremi del Foglio per la componente aggiuntiva FC9 compilato dal genitore non convivente. N.B.: La mancanza dell’indicazione degli estremi della DSU o del Foglio componente aggiuntiva comporta l’impossibilità di calcolare l’ISEE per le prestazioni relative ai figli minorenni o agli studenti universitari con genitori non coniugati e non conviventi tra loro. 54

Il nuovo I.S.E.E. COMPONENTE AGGIUNTA Quadro FC9 – Calcolo della componente aggiuntiva Ai fini del calcolo dell’ISEE per determinate prestazioni (per minorenni, socio-sanitarie residenziali, universitarie), l’ISEE è integrato con una componente aggiuntiva (genitore non convivente e non coniugato oppure figli non inclusi nel nucleo del beneficiario). N.B.: Nel solo caso di prestazioni socio-sanitarie residenziali, la componente aggiuntiva non viene calcolata per i figli non inclusi nel nucleo familiare quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: per tali figli o per un componente del loro nucleo familiare sia stata accertata la condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza; sia stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) l’estraneità di tali figli in termini di rapporti affettivi ed economici rispetto al beneficiario della prestazione. 55

Il nuovo I.S.E.E. COMPONENTE AGGIUNTA Quadro FC9 – Calcolo della componente aggiuntiva – Dati nucleo In tale sezione, la componente aggiuntiva (genitore non convivente o figlio non incluso nel nucleo) deve indicare i dati del beneficiario (figlio minorenne o studente universitario o genitore ricoverato). N.B. In tale quadro, la componente aggiuntiva dovrà indicare le informazioni relative al proprio nucleo familiare e non a quello del figlio non convivente o genitore ricoverato (beneficiario). 56

Il nuovo I.S.E.E. MODULO INTEGRATIVO Quadro FC8 – Esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali Tale quadro FC8, sezione II “Redditi ordinariamente dichiarati all’Agenzia delle entrate”, deve essere compilato con riferimento al dichiarante e/o ad uno o più componenti che si trovino in uno dei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali. Il dichiarante dovrà autocertificare tutte le tipologie di reddito possedute da ciascuno di essi (reddito complessivo, da lavoro dipendente, da pensione, agrari e redditi soggetti ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta). 57

Il nuovo I.S.E.E. MODULO INTEGRATIVO Quadro FC8 – Rettifica o integrazione Considerato che generalmente le informazioni contenute in tale quadro sono acquisite direttamente dagli archivi dell’Agenzia delle entrate e/o dell’INPS, il quadro FC8 deve essere compilato solo in presenza di casi eccezionali quali: RETTIFICA: l dichiarante o uno o più componenti rilevino inesattezze rispetto ai dati acquisiti negli archivi Agenzia entrate e INPS (tale modulo è utilizzato per chiedere la rettifica del dato inesatto ); INTEGRAZIONE: Nel caso di mancato rilascio dell’attestazione ISEE nei quindici giorni lavorativi successivi alla presentazione della DSU (verrà rilasciata una attestazione provvisoria valida fino al rilascio di quella relativa alla precedente richiesta); N.B.: l’Attestazione ISEE recherà i dati acquisiti in banca dati Agenzie entrate e INPS per i quali siano state rilevate inesattezze. 58

Il nuovo I.S.E.E. MODULO INTEGRATIVO Quadro FC8 – Rettifica o integrazione Sezione I La compilazione di tale sezione prevede l’indicazione dei dati della persona di cui s’intende integrare/rettificare i dati, nonché degli estremi della DSU già presentata (codice fiscale dichiarante, data presentazione e protocollo DSU). Sezione II Tale sezione deve essere compilata per integrare/rettificare/autodichiarare (esonero o sospensione) i redditi ordinariamente dichiarati all’Agenzia delle entrate. Sezione III In tale sezione vanno rettificati/integrati i trattamenti assistenziali/previdenziali/indennitari erogati dall’INPS, nonché le spese detratte/dedotte in dichiarazione dei redditi che danno diritto ad abbattimenti nel calcolo dell’ISEE e la spesa sostenuta per collaboratori domestici ed addetti all’assistenza personale. 59

Il nuovo I.S.E.E. MODULO INTEGRATIVO Quadro FC8 – Rettifica o integrazione Sezione II – Redito complessivo Deve essere riportata la somma di tutti i redditi che hanno concorso alla formazione del reddito complessivo (ad esempio reddito da lavoro dipendente/assimilato o da pensione. N.B.: Devono essere comunque indicati le seguenti tipologie di reddito: da lavoro dipendente ed assimilati; da pensione; agrario (prodotto da soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini IVA). 60

Il nuovo I.S.E.E. MODULO INTEGRATIVO Quadro FC8 – Rettifica o integrazione Sezione II – Redito assoggettato ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta Ci si riferisce a quei redditi non determinati secondo le ordinarie regole previste ai fini Irpef ma sottoposti a regimi agevolati quali: Regime di vantaggio previsto per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (quadro LM mod. UNICO PF 2014); Regime per le nuove iniziative di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni (quadro RE mod. UNICO PF 2014); Regime per le nuove iniziative imprenditoriali in contabilità semplificata (quadro RG mod. UNICO PF 2014); Regime della “cedolare secca” per i redditi derivanti da canoni di locazione di immobili (quadro RB mod. UNICO PF 2014). 61

Il nuovo I.S.E.E. MODULO INTEGRATIVO Quadro FC8 - Rettifica o integrazione Sezione III – Trattamenti erogati dall’INPS e spese Devono essere riportati i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall’INPS non soggetti all’IRPEF (ad esempio gli assegni al nucleo familiare) e riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU (ad esempio nel 2015 indicare i trattamenti percepiti nel 2013). Inoltre, le spese dichiarate all’Agenzia delle entrate nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU (nel 2015 indicare le spese dichiarate nel 2014 e quindi sostenute nel 2013): Spese per le quali spetta la detrazione di imposta: - Spese sanitarie per disabili; - Spese per l’acquisto di cani guida; - Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi. 2. Spese per le quali spetta la deduzione dal reddito complessivo, quali le spese mediche e di assistenza specifica per disabili. 3. Spese dichiarate all’INPS inclusive dei contributi, versati per collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale. Indicare i dati dichiarati all’INPS nell’anno precedente (ad esempio nel 2015 le spese sostenute nel 2014). 62

Il nuovo I.S.E.E. MODULO INTEGRATIVO Quadro FC8 – Rettifica o integrazione – Sottoscrizione Nel caso di rettifica di dati per inesattezze rilevate da uno o più componenti del nucleo familiare dovrà essere allegata in fase di sottoscrizione del quadro FC8 la documentazione di riferimento (dichiarazione dei redditi o altro) 63

Il nuovo I.S.E.E. MODULO INTEGRATIVO Quadro FC8 – Rettifica o integrazione – Sottoscrizione Nel caso di rettifica di dati per inesattezze rilevate da uno o più componenti del nucleo familiare dovrà essere allegata in fase di sottoscrizione del quadro FC8 la documentazione di riferimento (dichiarazione dei redditi o altro) 64

Il nuovo I.S.E.E. MODULO SOSTITUTIVO - ISEE CORRENTE Ai fini del calcolo ISEE, si fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la DSU. In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro), viene data la possibilità di calcolare un ISEE corrente basato sui redditi degli ultimi dodici mesi. 65

Il nuovo I.S.E.E. MODULO SOSTITUTIVO - ISEE CORRENTE - Condizioni Ai fini del calcolo ISEE, si fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la DSU. In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro), viene data la possibilità di calcolare un ISEE corrente basato sui redditi degli ultimi dodici mesi. N.B.: Per l’ISEE corrente è necessaria una DSU già presentata i cui estremi dovranno obbligatoriamente essere riportati nel Modulo Sostitutivo (MS) Quadro S1. 66

Il nuovo I.S.E.E. MODULO SOSTITUTIVO - ISEE CORRENTE - Condizioni Quadro S2 Per poter richiedere l’ISEE Corrente è necessaria una variazione della situazione lavorativa per uno o più componenti il nucleo: lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa; lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, essendosi concluso il rapporto di lavoro, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro; lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l’attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi. 67

Il nuovo I.S.E.E. MODULO SOSTITUTIVO - ISEE CORRENTE - Condizioni Per poter richiedere l’ISEE Corrente è necessaria una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE calcolato ordinariamente. N.B.: L’ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione della DSU (Modulo MS). 68

Il nuovo I.S.E.E. MODULO SOSTITUTIVO - ISEE CORRENTE – Situazione reddituale corrente Quadro S3 I redditi ed i trattamenti, che in presenza delle altre condizioni previste, possono essere aggiornati sono i seguenti: redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati (LD) conseguiti nei 12 mesi precedenti a quello della richiesta della prestazione; redditi derivanti da attività d’impresa o di lavoro autonomo (LA), svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei 12 mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo dell’esercizio dell’attività; trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, (TR) a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nei redditi da lavoro dipendente, pensione o assimilati (LD) percepiti nei 12 mesi precedenti a quello della richiesta della prestazione 69

Il nuovo I.S.E.E. MODULO SOSTITUTIVO - ISEE CORRENTE – Situazione reddituale corrente Quadro S3 - Modalità di calcolo per Lavoratore dipendente Solo nel caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa o una riduzione della stessa è possibile indicare in alternativa i redditi ed i trattamenti percepiti negli ultimi 2 mesi moltiplicati per 6. 70

Il nuovo I.S.E.E. MODULO SOSTITUTIVO - ISEE CORRENTE – Situazione reddituale corrente Quadro S4 - Documentazione allegata Il dichiarante dovrà allegare la documentazione attestante la variazione dell’attività lavorativa (ad esempio lettera di licenziamento, cessazione della partita IVA) e i dati reddituali (ad esempio buste paga). 71

Il nuovo I.S.E.E. ATTESTAZIONE ISEE - ORDINARIA L’INPS rilascerà sulla base dei dati autocertificati e delle informazioni acquisite dalla banca dati dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS un ISEE Ordinario utilizzabile per la richiesta della generalità delle prestazioni. Eccezioni: Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria Prestazioni agevolate rivolte a minorenni Prestazioni per il diritto allo studio universitario ISEE corrente N.B.: L’ISEE Ordinario potrà essere utilizzato anche per la richiesta delle prestazioni che precedono in presenza di un nucleo standard (l’attestazione riporterà l’ambito di applicazione. 72

Il nuovo I.S.E.E. ATTESTAZIONE ISEE - ORDINARIA L’Attestazione ISEE Ordinaria riporterà, oltre ai dati del nucleo familiare e dell’indicatore, i seguenti dati: le modalità di calcolo; la data di presentazione; la data di rilascio; il periodo di validità; i controlli effettuati con i dati in possesso dell’Amministrazione con evidenza di eventuali omissioni/difformità rilevate. 73

Il nuovo I.S.E.E. ATTESTAZIONE ISEE - SPECIFICI Nel caso in cui non sia applicabile l’ISEE Ordinario, l’INPS rilascerà il calcolo di ISEE specifici in base alle prestazioni da richiedere (minorenni, socio-sanitarie, universitarie e variazione dell’attività lavorativa). 74

Il nuovo I.S.E.E. ATTESTAZIONE ISEE NON CALCOLABILE Tale fattispecie si verifica nel momento in cui, ai fini del calcolo dell’ISEE, è rilevante la componente aggiuntiva del genitore non coniugato e non convivente (prestazioni per minorenni o universitarie) o dei figli non inclusi nel nucleo familiare (prestazioni socio-sanitarie residenziali). N.B. Il calcolo dell’ISEE sarà rilasciato solo quando verrà presentata la componente aggiuntiva FC9. 75

Il nuovo I.S.E.E. TIPOLOGIA DSU N - Nuova dichiarazione E’ il caso di una nuova dichiarazione: per questo tipo di operazione è obbligatorio almeno un modellobase e il nucleofamiliare A - Integrazione componente aggiuntiva (Modulo FC9) E’ il caso in cui si aggiunge la componente aggiuntiva ad una dichiarazione già esistente: per questo tipo di operazione è necessario compilare l’attributo NumeroProtocolloRiferimento e l’elemento IntegrazioneComponenteAggiuntiva 76

Il nuovo I.S.E.E. TIPOLOGIA DSU I – Integrazione Redditi (Modulo FC8) E’ il caso in cui si integrano/rettificano i redditi che normalmente non si autodichiarano, ma che vengono recuperati da AE. Sono casi speciali quando i redditi non sono stati forniti da AE nei tempi stabiliti o il cittadino li contesta o il soggetto è esonerato. Questa operazione avviene in un momento successivo alla presentazione della DSU e quindi: è necessario richiamare una dichiarazione già esistente indicando l’attributo NumeroProtocolloRiferimento e compilare l’elemento IntegrazioneRedditi. C – ISEE Corrente (Modulo ISEE Corrente) E’ il caso in cui si sono verificate determinate situazioni indicate nell’art.9 del DPCM per cui è necessario presentare il modulo dell’ISEE Corrente. Questa operazione avviene in un momento successivo alla presentazione della DSU e quindi: è necessario richiamare una dichiarazione già esistente indicando l’attributo NumeroProtocolloRiferimento e compilare l’elemento ISEECorrente. 77

Il nuovo I.S.E.E. TIPOLOGIA DSU S – Integrazione Socio Sanitaria Residenziale (Quadro E) E’ il caso in cui si integra una dichiarazione già esistente con la richiesta di prestazioni socio sanitarie residenziali. Il modulo MB.3 può essere presentato contestualmente o successivamente alla DSU base. Se questa operazione avviene in un momento successivo alla presentazione della DSU: è necessario richiamare una dichiarazione già esistente indicando l’attributo NumeroProtocolloRiferimento e compilare l’elemento IntegrazioneResidenziale. 78

Il nuovo I.S.E.E. TIPOLOGIA DSU R – Rettifica E’ il caso in cui è necessario rettificare dei dati di una dichiarazione già inviata, per rettifica si intende errore nella trascrizione dei dati. Questa operazione avviene in un momento successivo alla presentazione della DSU e quindi: è necessario richiamare una dichiarazione già esistente indicando l’attributo NumeroProtocolloRiferimento e ritrasmettere la dichiarazione originale con le correzioni da effettuare. X – Annullamento E’ il caso in cui si richiede l’annullamento di una DSU già inviata. Questa operazione avviene in un momento successivo alla presentazione della DSU e quindi: è necessario richiamare una dichiarazione già esistente indicando l’attributo NumeroProtocolloRiferimento. 79