«Messa alla prova» a cura di Luca Gessaroli,

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«Messa alla prova» a cura di Luca Gessaroli, Tirocinante presso il Tribunale di Rimini Rimini 23 febbraio 2015

Art. 27, co. 3, Costituzione «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»

«Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti Art. 3 C.E.D.U. «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti»

La politica sociale è la migliore politica criminale e il diritto penale è l'extrema ratio della politica sociale

Funzione special-preventiva della pena: 1) favorire il reinserimento del reo nella società 2) evitare che il reo ricada nel reato

Criticità della pena detentiva Sovraffollamento carcerario: Italia condannata nel 2013 dalla Corte europea dei diritti e dell’uomo con la sentenza Torreggiani per sovraffollamento carcerario Non comprovata finalità rieducativa per reati «bagatellari» e micro-criminalità

Soluzione: deflazione carceraria. Misure alternative o sostitutive alla detenzione Misure di detenzione domiciliare o extracarceraria

Messa alla prova (cd. probation) Antecedenti artt. 28 e 29 del d.P.R. 448/1988 Messa alla prova dei minorenni Ottimi risultati conseguiti

Legge n. 67 del 2014 Introduzione dell’istituto della messa alla prova anche per gli adulti con finalità deflattive: del procedimento del sistema carcerario

La disciplina normativa I presupposti: per quali reati? Reati puniti con pena edittale, escluse le aggravanti: Pecuniaria Detentiva non superiore nel massimo a 4 anni ( ad esempio: spaccio di lieve entità, furto semplice, lesioni gravi e gravissime, falsi in bilancio, evasione fiscale etc.) Congiunte o disgiunte Reati indicati all’art. 550 c.p.p.: Ad esempio: violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale, resistenza ad un pubblico ufficiale, furto aggravato, ricettazione

Termini: quando si può chiedere? Nel corso delle indagini preliminari Nell’udienza preliminare, prima delle conclusioni Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado Nel giudizio direttissimo Nel procedimento a citazione diretta a giudizio Con l’atto di opposizione Nel procedimento per decreto Con deposito della richiesta entro 15 giorni dalla notificazione del decreto che dispone il giudizio Nel giudizio immediato

Gli effetti: che cosa comporta la messa alla prova? Sospensione del processo Sospensione della prescrizione (art. 168 bis c.p.) Estinzione del reato per cui si procede in caso di esito positivo (art. 168 ter c.p.) Salve le sanzioni amministrative accessorie

La concessione della messa alla prova: cosa deve verificare il giudice? Assenza dei presupposti di cui all’art. 129 c.p.p. Ascolto della persona offesa Verifica della volontarietà della richiesta Verifica ai sensi dell’art. 133 c.p. che deve portare ad una valutazione di: Idoneità del programma in chiave riparatoria del danno ed in chiave di risocializzazione Prognosi favorevole, non ricaduta nel reato Acquisizione, anche d’ufficio, informazioni sulle condizioni di vita, personale o familiare, sociale ed economica dell’imputato

Tempi: quanto dura la sospensione del procedimento con messa alla prova? Non più di 2 anni Reati per cui è prevista pena detentiva sola o congiunta a quella pecuniaria Non più di 1 anno Reati per cui è prevista la sola pena pecuniaria Art. 464 quinques, c.p.p. proroga del termine entro cui devono essere adempiute le prescrizioni relative ai soli obblighi riparatori per non più di una volta

La richiesta: cosa deve presentare? (Art. 464 bis, co. 4, c.p.p.) – istanza presentata personalmente dall’imputato (o indagato) o per tramite del suo procuratore speciale – «All'istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede: a) le modalità di coinvolgimento dell'imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile; b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale; c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa»

Forme dell’istanza Istanza con allegato il trattamento già predisposto Istanza con allegata la richiesta di elaborazione del programma Rinvio a successiva udienza per acquisire il programma di trattamento

Il contenuto del programma, dunque, in che cosa consiste? Riparazione delle conseguenze dannose del reato e risarcimento del danno Mediazione con la persona offesa Affidamento dell’imputato (ed eventualmente del nucleo famigliare) ai servizi sociali per un programma che può implicare attività di volontariato o prescrizioni comportamentali Lavoro di pubblica utilità: presupposto necessario per la concessione della messa alla prova.

Lavoro di pubblica utilità Art. 168bis c.p. « il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore»

Attenzione

Differenze con il lavoro di pubblica utilità ex art. 54 d. lgs. N Messa alla prova l. n. 67/2014 Tempi Minimo 10 giorni Massimo 6 mesi Tempo calcolato convertendo la pena irrogata in giorni di lavoro (per es. guida in stato di ebbrezza: 250 € = 1 giorno di lavoro di pubblica utilità) 6 ore di lavoro settimanale (o superiore se richiesto dal condannato), massimo 8 ore giornaliere Tempi Minimo 10 giorni Massimo 1 o 2 anni a seconda del tipo di reato e delle determinazioni del giudice. Non c’è condanna, ma sospensione del procedimento, quindi non c’è pena da convertire. Massimo 8 ore giornaliere

Differenze con il lavoro di pubblica utilità ex art. 54 d. lgs. N Messa alla prova l. n. 67/2014 Natura Pena sostitutiva di pena detentiva o pecuniaria (in taluni casi estingue il reato: es. art. 186 c.d.s.) Presuppone sentenza di condanna Natura Causa di sospensione ed estinzione del reato: sospensione del procedimento prima della condanna con estinzione del reato in caso di esito positivo Presuppone l’assenza di una sentenza di condanna

Differenze con il lavoro di pubblica utilità ex art. 54 d. lgs. N Messa alla prova l. n. 67/2014 Presupposti Reati di competenza del giudice di pace Ipotesi tassativamente previste dalla legge: Art. 186 c.d.s. Art. 73, co. 5, d.p.r. 309/1990 Presupposti Reati con pene fino a 4 anni Reati per cui si procede a citazione diretta a giudizio

Modalità operative della Messa alla prova Fase 1 – Fase preliminare alla ammissione Art. 141 ter c.p.p: l'imputato rivolge richiesta all'ufficio locale di esecuzione penale esterna competente affinché predisponga un programma di trattamento. L'imputato deposita gli atti rilevanti del procedimento penale nonché le osservazioni e le proposte che ritenga di fare. L’UEPE, all'esito di un'apposita indagine socio-familiare, redige il programma di trattamento, acquisendo su tale programma il consenso dell'imputato e l'adesione dell'ente o del soggetto presso il quale l'imputato è chiamato a svolgere le proprie prestazioni. L'ufficio trasmette quindi al giudice il programma accompagnandolo con l'indagine socio-familiare e con le considerazioni che lo sostengono. Nell'indagine e nelle considerazioni, l'ufficio riferisce specificamente sulle possibilita' economiche dell'imputato, sulla capacita' e sulla possibilita' di svolgere attivita' riparatorie nonche' sulla possibilita' di svolgimento di attivita' di mediazione, anche avvalendosi a tal fine di centri o strutture pubbliche o private presenti sul territorio.

Modalità operative della Messa alla prova Fase 1 – Fase preliminare alla ammissione – Ruolo dell’Ente. L’ente può avere necessità di conoscere: 1) natura del reato; 2) tempi prevedibili di espletamento del programma; 3) tempi di svolgimento del lavoro; 4) disponibilità logistiche e tempistiche dell’imputato. Tale attività conoscitiva può essere stimolata dallo stesso legale o dall’imputato, ma, in ogni caso, occorre fare riferimento all’UEPE poiché è quest’ultimo che: 1) predispone il programma in base alle informazioni assunte; 2) si relaziona con il giudice sullo svolgimento della messa alla prova.

Modalità operative della Messa alla prova Fase 2 – Ammissione alla Messa alla prova Il giudice pronuncia l’ordinanza con cui sospende il procedimento con messa alla prova. art. 464 quater, co. 1, c.p.p. L’ordinanza può essere pronunciata direttamente in udienza o in una udienza ad hoc ai sensi dell’art. 127 c.p.p., onde sentire la persona offesa. L’ordinanza va immediatamente trasmessa all’UEPE che deve prendere in carico l’imputato.

Modalità operative della Messa alla prova Fase 3 – Svolgimento della Messa alla prova – ruolo dell’UEPE Art. 141 ter disp.att.c.p.p Le funzioni dei servizi sociali per la messa alla prova, disposta ai sensi dell'articolo 168-bis del codice penale, sono svolte dagli uffici locali di esecuzione penale esterna. L’UEPE informa il giudice, con la cadenza stabilita nel provvedimento di ammissione e comunque non superiore a tre mesi, dell'attività svolta e del comportamento dell'imputato, proponendo, ove necessario, modifiche al programma di trattamento, eventuali abbreviazioni di esso ovvero, in caso di grave o reiterata trasgressione, la revoca del provvedimento di sospensione.

Modalità operative della Messa alla prova Fase 3 – Svolgimento della Messa alla prova – ruolo dell’Ente L’Ente svolge il controllo sul rispetto delle prescrizioni lavorative e informa tempestivamente l’UEPE delle trasgressioni poste in essere dall’imputato. La reiterazione di trasgressioni o la loro gravità può comportare la revoca della messa alla prova e la prosecuzione del procedimento penale.

Modalità operative della Messa alla prova Fase 3 – Svolgimento della Messa alla prova – patologia Art. 464, quinques, c.p.p. Il giudice, sulla base delle relazioni dell’UEPE, può modificare con ordinanza le prescrizioni originarie. Se l’UEPE segnala gravi o reiterate trasgressioni, può proporre la revoca dell’ordinanza. Art. 464, octies, c.p.p Il giudice può revocare anche d’ufficio l’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, fissando l’udienza ai sensi dell’art. 127 c.p.p.. Art. 464, novies, c.p.p. Se l’ordinanza viene revocata, il processo riprende il suo corso e l’istanza di messa alla prova non può più essere riproposta

Modalità operative della Messa alla prova Fase 4 – Conclusione della messa alla prova – esito positivo Art. 141 ter disp.att.c.p.p. Alla scadenza del periodo di prova, l‘UEPE (anche sulla base di quanto riferito dall’Ente per quanto riguarda il lavoro di pubblica utilità) trasmette al giudice una relazione dettagliata sul decorso e sull'esito della prova medesima non meno di dieci giorni prima della udienza prevista per verificare l’esito della messa alla prova e dichiarare l’estinzione del reato. Art. 464 septies, co. 1., c.p.p. Il giudice, acquisita la relazione e avvisata anche la persona offesa della udienza all’uopo prevista, se l’esito è stato positivo, dichiara con sentenza la estinzione del reato

Rieducare per risocializzare