tra PIANIFICAZIONE e PROGETTAZIONE

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tra PIANIFICAZIONE e PROGETTAZIONE PAESAGGI tra PIANIFICAZIONE e PROGETTAZIONE arch. Antonio Mazzeri Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio Brescia Cremona Mantova

PAESAGGIO Convenzione europea del paesaggio, Consiglio d'Europa, Articolo 1) « “Landscape” means an area, as perceived by people, whose character is the result of the action and interaction of natural and/or human factors  » « "Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni »

LA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO ratificata con legge 2 gennaio 2006 n, 14 8GU n. 16 del 20 gennaio 2006, Suppl. ord. n. 16 Firenze 20 Ottobre 2000 Articolo 1 - Definizioni Ai fini della presente Convenzione: a        "Paesaggio” designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni; b        "Politica del paesaggio" designa la formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali, delle strategie e degli orientamenti che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare gestire e pianificare il paesaggio; c        “Obiettivo di qualità paesaggistica” designa la formulazione da parte delle autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita; d        “Salvaguardia  dei paesaggi” indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d’intervento umano; e        “Gestione dei paesaggi” indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali,  economici ed ambientali; f         “Pianificazione dei paesaggi” indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

Alexander von Humboldt, : "paesaggi" sono gli insiemi di elementi naturali e umani comprendenti terre, acque, piante e animali,” Brückner, 1898: "Il paesaggio, oltre che una sintesi, è un programma." Enciclopedia Sovietica, 1939: " Il paesaggio è un porzione naturalmente delimitata della superficie terrestre, le cui componenti naturali formano un insieme di interrelazioni e interdipendenze". Szava-Kovats, 1960: " Tutto ciò che v'è sull'involucro terrestre, tutto, nella sua esistenza e interferenza, costituisce il paesaggio". Sestini, 1963: "Il paesaggio è la complessa combinazione di oggetti e fenomeni legati fra loro da mutui rapporti funzionali, sì da costituire una unità organica". Valerio Giacomini, 1967-72: "Il paesaggio è una costellazione di ecosistemi. Esso coincide inoltre con il processo evolutivo della biosfera i cui significati intimi appartengono alle leggi naturali che governano il divenire vitale". Forman e Godron, 1986: "Un paesaggio è una parte eterogenea di una regione, composta da un'aggregazione di ecosistemi interagenti che si ripete in ogni punto con forme simili". Naveh, 1990 "Il paesaggio è un'unità ecologica e culturale, spaziale e temporale e, parafrasando Troll, è la complessiva entità spazio-temporale della sfera vitale dell'uomo". Ingegnoli, 1992: "Il paesaggio è un sistema di ecosistemi". Romani, 1994: "Il paesaggio è l'insieme eterogeneo di tutti gli elementi, i processi e le interrelazioni che costituiscono l'ecosfera, considerato nella sua struttura unitaria e differenziata, ecologico-sistemica e dinamica, che lo identifica con un processo evolutivo nel quale si integrano le attività della natura e quelle dell'uomo, nella loro dimensione storica, materiale, culturale e spirituale".

Legge 15 maggio 1939, n. 1497 Protezione delle bellezze naturali art. 1 Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico: 1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica; 2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza; 3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; 4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

D. Lgs 42/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO Articolo 131 (vecchio testo) Salvaguardia dei valori del paesaggio Ai fini del presente codice per paesaggio si intendono parti di territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili

D. Lgs 42/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO Articolo 131 (nuovo testo) Paesaggio   1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo delle identità delle popolazioni il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. 2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali. 3. Le norme di tutela del paesaggio, la cui definizione spetta in via esclusiva allo Stato, costituiscono un limite all’esercizio delle funzioni regionali in materia di governo e fruizione del territorio.

Il d.lgs. 42/2004, con le integrazioni e correzioni apportate dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, per un verso e in quanto 'deposito' della disciplina dettata dalle leggi del 1939 e del 1985, ribadisce agli artt. 136 e 138 ss. la specialità dei beni paesaggistici, che vengono inoltre ricompresi, insieme ai beni culturali, sotto la categoria del "patrimonio culturale" (art. 2, comma 1); per altro verso, in relazione al regime dettato per il paesaggio e il piano paesaggistico (artt. 131 e 143 ss.), segna, il più avanzato tentativo per la legislazione statale di integrare la disciplina del paesaggio in quella del territorio.

D. Lgs 42/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO Articolo 145 Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione 1. La individuazione, da parte del Ministero, delle linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione, costituisce compito di rilievo nazionale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di principi e criteri direttivi per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali . 4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo.

Articolo 135 Pianificazione paesaggistica  1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tal fine le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio mediante piani paesaggistici, …. 2. I piani paesaggistici, con riferimento all’intero territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti. 3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d’uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate; 4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:   a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici; b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate; c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio; d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione, tra l’altro, alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Articolo 143 Piano paesaggistico   L’elaborazione del piano paesaggistico comprende: a) ricognizione dell’intero territorio oggetto di pianificazione, mediante l’analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni, ai sensi degli articoli 131 e 135; b) ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d’uso, a termini dell’articolo 138, comma 1, fatto salvo il disposto di cui agli articoli 140, comma 2, e 141-bis; c) ricognizione delle aree di cui al comma 1 dell’articolo 142, ….; d) individuazione di ulteriori immobili od aree, di notevole interesse pubblico a termini dell’articolo 134, lettera c), …; e) individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all’articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione; f) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo; g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione compatibili con le esigenze della tutela; h) individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio, al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree interessate; i) individuazione dei diversi ambiti e dei relativi obiettivi di qualità, a termini dell’articolo 135, comma 3.

In termini generali, si rilevano i seguenti caratteri: - permane la doppia veste del 'piano paesaggistico' e del 'piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici' (art. 135, comma 1), ma i due piani hanno il medesimo ambito di riferimento e sono assoggettati dagli artt. 143-145 alla medesima disciplina quanto a caratteri essenziali, contenuti, procedimento formativo, efficacia. Essi differiscono ormai solo nel senso che l'uno (quello paesaggistico) si presenta come piano tematico, l'altro (quello urbanistico-territoriale) come piano generale di assetto del territorio; l'ambito di riferimento è ora "l'intero territorio regionale" (art. 135, comma 1). Si rompe così il collegamento fra piano e beni paesaggistici previamente sottoposti a vincolo (ex provvedimento amministrativo o ex lege). Anzi il piano è abilitato ad individuare e sottoporre a tutela beni paesaggistici nuovi rispetto a quelli considerati originariamente dalle leggi del 1939 e del 1985 (art. 134, comma 1, lett. c)); muta di conseguenza anche la funzione, che trascende la tradizionale tutela e valorizzazione di beni paesaggistici. Il piano è chiamato ad operare per 'ambiti paesaggistici', definiti "in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici" (art. 135, comma 2, e 143, comma 1, lett. d)), e si vede assegnato il "fine di tutelare e migliorare la qualità del paesaggio" del complessivo territorio regionale, ovvero i valori identitari delle parti che lo compongono (cfr. art. 131), fine questo da conseguire anche attraverso la previsione di "interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate" (art. 143, comma 1, lett. g)) e l'indicazione di "misure incentivanti" (art. 143, comma 9), fino alla prefigurazione di "nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati" (art. 6, comma 1); con il che mi pare che si delinei, nell'ambito della legislazione statale, il più elevato livello di integrazione fra la disciplina del paesaggio e quella del territorio; - in ragione dell'ambito di riferimento, della funzione e dei contenuti del piano si staglia ormai la distinzione fra paesaggio e beni paesaggistici (verrebbe da dire, emerge "il paesaggio in modo dilatato" ). Il paesaggio oggetto del piano, di cui l'art. 131 fornisce la nozione sulla scorta di quella contenuta nella Convenzione di Firenze (art 1, lett. a)), non coincide con l'insieme dei beni paesaggistici di cui all'art. 134, individuati dall'atto amministrativo puntuale, dalla legge o dallo stesso piano]. Certamente il paesaggio non prescinde dai beni paesaggistici e li ricomprende, ma non si esaurisce in essi, presentandosi piuttosto, per riprendere la nota formula del Predieri, come la forma del territorio considerato nei valori identitari che esso esprime .

La scelta delle opere che incidono sul paesaggio avviene in due fasi: mediante gli strumenti di pianificazione decidendo dove si può o si deve fare che cosa (ad esempio dove far passare una strada, dove collocare le zone di espansione residenziale, quali aree destinare a parco urbano ecc.) e fissando alcune caratteristiche che tali opere devono avere (norme edilizie, standard urbanistici); mediante gli strumenti di progettazione delle opere stesse.

Sia in fase di pianificazione che di progettazione occorre procedere in tre momenti: valutazione del valore paesaggistico delle varie parti del territorio che si intende pianificare o del luogo in cui si intende realizzare un'opera, sia essa un edifici, una strada o altro; questa valutazione va fatta con carte di classificazione qualitativa del paesaggio. scelta del più adatto rapporto opera - paesaggio, cioè del rapporto che l'opera deve avere con l'aspetto del luogo in cui si colloca; tale scelta dovrebbe essere sempre fatta nella fase di progettazione, mentre nella fase di pianificazione può essere necessaria almeno in alcuni casi, ad esempio quando si stabilisca l'altezza massima degli edifici di una zona residenziale o l'aspetto che dovrà avere una strada o una cava alla fine della coltivazione in relazione al paesaggio in cui si colloca. applicazione di buone regole: ad esempio nella progettazione di una strada si dovrebbe definire il tracciato, quando possibile, come successione di curve ampie e non di rette, prevedere scarpate con pendenze lievi e ben raccordate, curare anche l'aspetto architettonico, progettare in modo accurato le opere a verde.

BUONE PREATICHE per IL PAESAGGIO ?

Articolo 146 Autorizzazione 5. Sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ... 8. Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento ed alla conformita’ dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Qualora ritenga di dover esprimere una valutazione negativa in ordine al progetto presentato, il soprintendente, …, dà comunicazione dei relativi motivi ostativi alla amministrazione competente al rilascio del provvedimento finale, affinché ne informi l’interessato, ...

Articolo 159 Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica   1. La disciplina dettata al Capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica che alla data del 1° giugno 2008 non si siano ancora conclusi con l’emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Resta salvo, in via transitoria, il potere del soprintendente di annullare, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dei relativi atti, le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate prima della entrata in vigore delle presenti disposizioni.