L’IVA NELLE IMPRESE RICETTIVE Tutti i servizi prestati dall’albergatore ai clienti sono imponibili IVA. Le prestazioni di alloggio e di ristorazione offerte dalle imprese ricettive sono soggette a IVA al 10%. L’affitto delle sale congressuali è soggetto ad IVA al 20% L’albergatore, per legge, è tenuto a rilasciare al cliente la ricevuta o la fattura fiscale.
La liquidazione IVA si attua attraverso il metodo “imposta da imposta”. Le imprese ricettive sono tenute alla compilazione dei seguenti registri fiscali: REGISTRO DELLE FATTURE DI VENDITA; REGISTRO DELLE FATTURE DI ACQUISTO; REGISTRO DEI CORRISPETTIVI.
in base al tipo di attività svolta. Per le agenzie di viaggio la normativa Iva varia in base al tipo di attività svolta. Se l'attività è di intermediazione, la liquidazione Iva avviene con il regime ordinario cioè il regime di detrazione “imposta da imposta”. La produzione del viaggio richiede, invece, la liquidazione Iva con il regime speciale definito detrazione base da base. L'agenzia dettagliante che svolge l'attività di intermediazione percepisce una commissione dal cliente.
Il compenso deve essere fatturato, annotato nei registri Iva e sarà imponibile ai fini Iva con aliquota normale al 20%. La vendita di biglietteria internazionale da parte dell'agenzia di viaggi, non è imponibile ai fini Iva ma deve ugualmente essere registrata.
Le agenzie di viaggio che svolgono attività di tour operator sono sottoposte a un regime speciale Iva che è disciplinato dall'articolo 74 ter del decreto del D.P.R. n. 633/1972.
La produzione del viaggio viene considerata un'unica prestazione, organizzata sostenendo costi per l'acquisto di servizi nei diversi paesi del mondo. Non è possibile ricorrere al metodo della detrazione imposta da imposta.
CASO AZIENDALE