Il ciclo integrato dei rifiuti Il ruolo dell’Ingegnere - tecnico

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Il ciclo integrato dei rifiuti Il ruolo dell’Ingegnere - tecnico Viterbo, 31 Ottobre 2014

Normativa di riferimento Nazionale: D.Lgs 152/2006 Regionale: L.R 27/1998

Come un tecnico può venire ad avere a che fare con i «rifiuti» Nell’ambito di un cantiere, vicino alla figura del «produttore» Come progettista di una pubblica amministrazione: dall’opera pubblica al servizio pubblico Come progettista di un impianto di rifiuti

I rifiuti prodotti in un cantiere Rifiuti inerti da demolizione: L’impresa esecutrice deve essere iscritta Affidarsi per il trasporto del rifiuto inerti a ditta autorizzata Terre e rocce da scavo

Terre e rocce da scavo DM 161/2012 è il testo principale di riferimento Con la conversione in legge, operata dalla L. 9 agosto 2013 n. 98, del Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. Decreto del Fare), a far data dal 21 agosto 2013 sono in vigore le nuove disposizioni per la gestione dei materiali da scavo che non provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale (per i quali invece continua a valere quanto previsto dal Decreto 10 agosto 2012 n. 161).I Essi prevedono l'utilizzo dei citati materiali come sottoprodotti se il produttore dimostra: che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere. In tal senso il proponente o il produttore attesta il rispetto delle suddette condizioni tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale, ai sensi e per gli effetti del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate all'utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale é destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore. L'utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotto resta assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti. A tal fine il trasporto di tali materiali è accompagnato, qualora previsto, dal documento di trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni. La dichiarazione del proponente deve contenere le informazioni necessarie alla verifica del rispetto delle citate condizioni ai fini della gestione dei materiali da scavo nell'ambito della disciplina dei sottoprodotti. In tal senso Arpa Lazio ha predisposto un modello di Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, scaricabile dal sito, con l'intento di fornire uno strumento utile ai soggetti interessati per la redazione delle dichiarazioni e al tempo stesso rendere più efficace la gestione da parte dell'Agenzia della documentazione trasmessa. La Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere sottoscritta e trasmessa, unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore, alla Sezione provinciale di Arpa Lazio competente per territorio, con riferimento al sito di produzione dei materiali da scavo (é preferibile l'invio telematico mediante PEC

La progettazione per la pubblica amministrazione Servizio di raccolta dei rifiuti: Analisi del territorio Valutazioni criticità Valutazione economica Progettazione centro di raccolta (MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DECRETO 8 aprile 2008  - Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche)

Progettazione impianto di rifiuti Progettazione sul recupero del rifiuto Progettazione civile Progettazione tecnologica

Tipologia di autorizzazione Procedura semplificata 214. Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate 215. Autosmaltimento 216. Operazioni di recupero Procedura ordinaria 208. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti Autorizzazione integrata ambientale Titolo III-bis. L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (art. 29 bis e seguenti

Procedure semplificate Dm Ambiente 5 febbraio 1998 Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero Esempio 7. RIFIUTI CERAMICI E INERTI 7.1 Tipologia: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto [101303] [101311] [170101] [170102] [170103] [170104] [170802] [170701] [170107] [170904] [200301].

Procedure Ordinarie Comma 11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 e contiene almeno i seguenti elementi: a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati; b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato; c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare; d) la localizzazione dell'impianto autorizzato; e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione; f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie; g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36; h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12; i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

Autorizzazione Integrata Ambientale 5. Gestione dei rifiuti 5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: a) trattamento biologico; b) trattamento fisico-chimico; c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; e) rigenerazione/recupero dei solventi; f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici; g) rigenerazione degli acidi o delle basi; h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti; i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori; j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli; k) lagunaggio.

Autorizzazione Integrata Ambientale 5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora; b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno. 5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico; 2) trattamento fisico-chimico; 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento; 4) trattamento di scorie e ceneri; 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento; 3) trattamento di scorie e ceneri; 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.

Autorizzazione Integrata Ambientale 5.4. Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti. 5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti. 5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.

Valutazione di Impatto Ambientale m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. n) Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m3. q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m3 oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.00 abitanti equivalenti.

Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Ente Competente – LR 27/98 art. 4 - Regioni g) l'approvazione dei progetti degli impianti rientranti nella categoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1988, n. 204, dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e le relative autorizzazioni alla realizzazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei citati rifiuti e di recupero degli stessi, qualora non siano individuati ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 22/1997; h) l'approvazione dei progetti di discariche, con esclusione di quelle di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 6 del d.lgs 22/1997 e le relative autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio delle attività di smaltimento; i) l'autorizzazione degli impianti mobili di smaltimento e di recupero, con esclusione di quelli preposti alla sola riduzione volumetrica, nonché alla frantumazione degli inerti, secondo le modalità di cui all'articolo 15; l) le attività in materia di spedizione transfrontaliere di cui al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993; m) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione degli impianti di ricerca e sperimentazione;

Ente competente Funzioni amministrative – Legge Regionale 27/98 art. 5 2. Sono delegate alle province: a) l'approvazione dei progetti degli impianti per la gestione dei rifiuti ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere g) ed h) e dall'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), nonché l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio; b) l'autorizzazione relativa alla realizzazione degli impianti e delle varianti di cui alla lettera a); c) l'autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere g) ed h), dall'articolo 6, comma 2, lettera c) e dall'articolo 20, nonché delle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento e utilizzazione dei fanghi in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e all'attività di raccolta e di eliminazione degli olii usati di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95; d) le autorizzazioni relative alle stazioni di trasferimento.

Ente competente Funzioni amministrative LR 27/98 art. 6 Sono delegate ai comuni: a) l'approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti dei materiali inerti lapidei provenienti da demolizioni e costruzioni, ad eccezione dei materiali isolanti contenenti amianto di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della dir. 91/689/CEE e la relativa autorizzazione alla realizzazione degli impianti, nonché l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e la relativa autorizzazione alla realizzazione; b) l'approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti provenienti dalla demolizione degli autoveicoli a motore e rimorchi, dalla rottamazione dei macchinari e delle apparecchiature deteriorati ed obsoleti e la relativa autorizzazione alla realizzazione degli impianti, nonché l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di esercizio e la relativa autorizzazione alla realizzazione; c) l'autorizzazione all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui alle lettere a) e b);

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