IVA - TERRITORIALITA’.

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IVA - TERRITORIALITA’

TERRITORIO SOGGETTO ALLA SOVRANITA' DELLO STATO ITALIANO TERRITORI NON SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA SAN MARINO CITTA' DEL VATICANO ESCLUSIONE: LIVIGNO CAMPIONE D'ITALIA ACQUE TERRITORIALI LAGO DI LUGANO 2

Territorio comunitario Per territorio della Comunità si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità europea con le seguenti esclusioni : per la Repubblica ellenica, il Monte Athos; per la Rep. federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen; per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare; per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie; per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland; le isole Anglo-Normanne; 3

Territorio comunitario Vi rientrano inoltre il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro; 4

TERRITORIO DELLA UNIONE EUROPEA Territorio a cui si applica il trattato UE   Membri dell'Unione europea al 30 aprile 2004   Paesi entrati dal 1° maggio 2004 Paesi entrati dal 1° gennaio 2007   5

… PAESI ADERENTI ANNO PAESE 1957 BELGIO FRANCIA GERMANIA ITALIA LUSSEMBURGO PAESI BASSI 1973 DANIMARCA IRLANDA REGNO UNITO 1981 GRECIA 1986 PORTOGALLO SPAGNA … 6

… PAESI ADERENTI ANNO PAESE 1995 AUSTRIA FINLANDIA SVEZIA 01.05.2004 CIPRO ESTONIA LETTONIA LITUANIA MALTA POLONIA REPUBBLICA CECA REPUBBLICA SLOVACCA SLOVENIA UNGHERIA 2007 BULGARIA ROMANIA 7

ZONE ESCLUSE DAL TERITORIO NAZIONALE E UE Stato Territorio ITALIA Livigno, Campione d’Italia e le acque nazionali del Lago di Lugano GRECIA Monte Athos FRANCIA Dipartimenti d’oltremare GERMANIA Isola di Helgoland e territorio di Büsingen SPAGNA Ceuta, Melilla e isole Canarie FINLANDIA Isole Åland GRAN BRETAGNA Isole Anglonormanne o Isole del Canale CIPRO Zone nord orientali della Repubblica di Cipro (cosiddetta zona Turca), sulle quali il governo della Repubblica non esercita un effettivo controllo 8

TERRITORI RIENTRANTI NELL’AMBITO FISCALE UE FRANCIA GRAN BRETAGNA CIPRO FRANCIA Principato di Monaco GRAN BRETAGNA Isola di Man CIPRO Akrotiri e Dhekelia (zone di sovranità del Regno Unito) FRANCIA Principato di Monaco GRAN BRETAGNA Isola di Man CIPRO Akrotiri e Dhekelia (zone di sovranità del Regno Unito) FRANCIA Principato di Monaco GRAN BRETAGNA Isola di Man CIPRO Akrotiri e Dhekelia (zone di sovranità del Regno Unito) 9

Soggettività passiva In base alla lett. d) I comma dell’art. 7 DPR 633/72 per soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato si intende: 1 - il soggetto passivo domiciliato in Italia o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero

Soggettività passiva 2 - ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un soggetto domiciliato e residente all'estero limitatamente, però, alle operazioni da essa rese o ricevute

Soggettività passiva L’aggettivo “stabilito” che qualifica il soggetto passivo individua la posizione di colui che possiede in Italia: 1 - il domicilio (centro principale degli affari e degli interessi) 2 - la residenza (luogo in cui la persona ha il c.d. indirizzo permanente) senza avere trasferito il domicilio all'estero 3 - una stabile organizzazione - se il soggetto è domiciliato e residente all'estero - che interviene direttamente e fattivamente in una determinata operazione di vendita o di acquisto di beni o servizi effettuata nel territorio dello Stato, limitatamente a tale operazione da essa resa o ricevuta.

Soggettività passiva Un soggetto, pertanto, si considera stabilito in Italia quando possiede nel territorio dello Stato un luogo stabile che opera direttamente e fattivamente in una determinata operazione. La stessa lettera d) conferma che per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, organismi pubblici e privati, ecc.) si considera: a) domicilio il luogo in cui si trova la sede legale b) residenza quello in cui si trova la sede effettiva.

DOMICILIO E RESIDENZA Per le definizioni di domicilio e residenza si fa riferimento a quanto stabilito dall’art.43 C.C.. Per domicilio si intende, “il luogo in cui una persona ha stabilito la sede dei propri affari ed interessi” facendo riferimento non solo ai rapporti economici del soggetto ma anche ai rapporti morali, sociali e familiari (Cass.sent.n.2936/80).

DOMICILIO E RESIDENZA La residenza è determinata dalla abituale e volontaria dimora di un soggetto in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento di normali relazioni sociali (Cass.sent.n.1738/86).

Domicilio e residenza Per sede dell’attività economica si intende il luogo in cui vengono adottate le decisioni essenziali concernenti la direzione generale di tale società e in cui sono svolte le funzioni di amministrazione centrale di quest’ultima – Corte Giustizia UE 28.6.2007 C 73/06 – art. 10 reg UE 282/2011

Stabile organizzazione La nozione di stabile organizzazione è utilizzata, ormai universalmente, per individuare l’elemento soggettivo necessario e sufficiente per l’imposizione di un’attività economica svolta nel territorio di uno Stato da un soggetto residente in altro Stato

Stabile organizzazione Per anni la normativa nazionale non ha avuto una propria definizione di stabile organizzazione. Era d’uopo quindi far riferimento all’art. 5 del modello di convenzione adottato dall’OCSE.

Stabile organizzazione L’ordinamento italiano ha poi fissato la nozione di stabile organizzazione nell’art. 162 nel novellato TUIR. Una definizione introdotta tenendo conto dell’art. 5 del modello di convenzione OCSE

Stabile organizzazione La nozione di stabile organizzazione è pertanto contenuta sia nell’ art. 162 del T.U.I.R. sia nel Modello Convenzionale OCSE (art. 5). Va sin da subito premesso che l'art. 162 T.U.I.R., al comma 1, effettua un dinamico rinvio al successivo art. 169 il quale stabilisce che la definizione domestica di stabile organizzazione trova applicazione solo se "più favorevole" (al contribuente) rispetto alla norma convenzionale, potendo, in questo caso, la prima derogare alla seconda.

Stabile organizzazione Va tuttavia precisato che i requisiti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per la configurabilità di una stabile organizzazione ai fini Iva non coincidono perfettamente con quelli elaborati in sede convenzionale e validi ai fini dell’imposizione diretta

Stabile organizzazione L’art. 162 del TU, analogamente all’art. 5 del Modello OCSE, distingue, sotto un unico nomen, due distinte ipotesi di stabile organizzazione: la stabile organizzazione cosiddetta “materiale”, ovvero l’esercizio all’estero di un’attività mediante una serie di mezzi organizzati direttamente dall’operatore economico, e la stabile organizzazione cosiddetta “personale” (agency clause), che si configura allorquando un’impresa opera all’estero senza l’esercizio diretto di un’attività, ma per il tramite di un rappresentante.

Stabile organizzazione In particolare per il modello Ocse il concetto di stabile organizzazione esprime il legame dell’attività imprenditoriale con il territorio dello Stato, ovvero il collegamento con un determinato punto del territorio. Questo è il concetto di stabile organizzazione materiale ed è definito nei commi da 1 a 4 dell’art. 5 Modello OCSE.

Stabile organizzazione Se manca una sede fissa d’affari può sussistere una stabile organizzazione meramente sulla base dell’elemento personale del rappresentante ai sensi dei c. 5 e 6 dell’art. 5 del Mod. OCSE. E’ questa la stabile organizzazione personale

Stabile organizzazione I due presupposti, quello materiale e quello personale, sono alternativi come anche recentemente sottolineato dalla Corte di Cassazione civile, Sez. trib., 9 aprile 2010, n 8488 secondo la quale ai fini dell’esistenza di una stabile organizzazione, non ricorre la necessità di una compresenza dell’elemento oggettivo (c.d. stabile organizzazione materiale) e di quello soggettivo (cosiddetta stabile organizzazione personale).

Stabile organizzazione Secondo l’OCSE però i due presupposti possono coesistere. In tal caso non esiste una forza di attrazione della stabile organizzazione materiale rispetto a quella personale nel caso in cui un’impresa ha in uno Stato una sede fissa ed un rappresentante ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 5 del Mod. OCSE, che è distaccato dalla sede fissa e non opera all’interno di essa: in questo caso si hanno due stabili organizzazioni nello stesso Stato.

Stabile organizzazione Se invece all’interno di una sede fissa di affari sussistono i presupposti della stabile organizzazione personale questa ha carattere sussidiario rispetto a quella materiale e quest’ultima assorbe quella personale.

Stabile organizzazione Il Modello di Convenzione elaborato dall’OCSE, seguendo un criterio casistico, fornisce soprattutto una esemplificazione di casi in cui una installazione può essere considerata, la cosiddetta Positive List, o non può essere considerata, la cosiddetta Negative List, stabile organizzazione

Ipotesi positive L’espressione stabile organizzazione comprende i particolare: Una sede di direzione Una succursale Un ufficio Un’officina Un laboratorio Una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali Un cantiere di costruzione o di installazione è considerato stabile organizzazione soltanto se la sua durata oltrepassa i dodici mesi (tre per il TUIR)

Ipotesi negative Uso di installazioni per i soli fini di deposito, esposizione o consegna di beni o di merci appartenenti all’impresa Immagazzinaggio di merci appartenenti all’impresa ai soli fini di deposito, esposizione o consegna

Ipotesi negative Immagazzinaggio di merci appartenenti all’impresa ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa Utilizzo di una sede fissa d’affari ai soli fini di svolgere per l’impresa qualsiasi altra attività che abbia carattere preparatorio o ausiliario

Stabile organizzazione In definitiva, intanto lo Stato può tassare i redditi di impresa prodotti da un soggetto non residente, in quanto sia possibile localizzarne l’ubicazione della fonte (e, pertanto l’attività produttiva) nel suo territorio, attraverso la configurazione di una stabile organizzazione (che dà il materiale collegamento del non residente con il territorio dello Stato) dotata della forza di attrarre i redditi qui prodotti attraverso una struttura stabile nel tempo che fa assumere all’imprenditore estero, nell’ordinamento giuridico italiano, una presenza fiscale qualificata, in grado di collocarlo operativamente su un piano di ipotetica parità con le imprese residenti.

Stabile organizzazione - Iva La Corte di Giustizia ha affermato con costante giurisprudenza che un centro di attività può essere considerato un centro di attività stabile “solo se tale centro di attività implica la presenza permanente di mezzi umani e tecnici necessari per le prestazioni di servizi e se queste prestazioni non possono essere utilmente riferite alla sede dell'attività economica del prestatore”

Stabile organizzazione La differenza che appare più rilevante tra il concetto di stabile organizzazione previsto ai fini delle imposte sui redditi e quella definita dalla giurisprudenza comunitaria valida per l’Iva è costituita dalla necessità ai fini IVA della presenza umana all’interno della struttura

Stabile organizzazione Solo di recente l’art. 11 del regolamento UE 282/2011 ha provveduto a definire la stabile organizzazione nella disciplina comunitaria. Vi si prevede infatti che, ai fini dell’applicazione degli artt. 44 e 45 della dir. 112/2006, la stabile organizzazione designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell’attività economica, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura di particolari caratteristiche.

Stabile organizzazione La struttura dovrà infatti avere mezzi umani e tecnici atti a consentirle: Di ricevere ed utilizzare i servizi che le sono forniti quando si tratti di identificare il destinatario delle prestazioni (art. 44 direttiva) Di fornire i servizi oggetto della prestazione quando si tratti di identificare il prestatore (art. 45 direttiva)

Stabile organizzazione In buona sostanza la struttura dovrà avere un grado di permanenza ed una compresenza di mezzi umani e tecnici tali da consentirle di fruire o erogare le prestazioni rispettivamente ricevute o richieste. Ricordiamo invece che per il TUIR tali elementi rilevano anche disgiuntamente

Stabile organizzazione Si deve quindi ammettere che una stabile organizzazione ai fini del reddito possa non configurarsi tale ai fini dell’Iva