D.LGS. " CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI"

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D.LGS. " CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI" LEGGE N° 183/ 2014 JOBS ACT D.LGS. " CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A TUTELE CRESCENTI"

EFFICACIA ED APPLICAZIONE Le norme del d.lgs. ,ad oggi, non sono efficaci ne applicabili in quanto sono necessari i pareri delle commissioni competenti di Camera e Senato (entro il 12 Febbraio). I pareri delle commissioni non sono vincolanti per il governo che può, se li recepisce, modificare le norme contenute nel d.lgs. Le norme verranno applicate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provv. in G.U. (la legge 183/14 ha eliminato la vacatio di 15 g. per i d.lgs del J.A.)

PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA' L'ufficio giuridico della CGIL Nazionale ed anche numerosi avvocati giuslavorisiti ritengono che alcune norme contenute nel d.lgs. contengono profili di incostituzionalità: sia per violazione dell'art. 76 Cost. (L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti). C.D. ECCESSO DI DELEGA sia per numerose incoerenze e contrasti con l'applicazione di altre norme in vigore;

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE Lavoratori con qualifica di operai ,impiegati ,quadri assunti a tempo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore del decreto; Le norme di cui al presente D.Lgs. si applicano anche ai lavoratori già in organico qualora, in seguito alle nuove assunzioni, l'impresa superi i 15 dipendenti ex Legge 300/1970;

ART. 2 LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO NULLO O VERBALE REINTEGRO se il Giudice accerta che: il licenziamento è nullo (motivi discriminatori,intimato in periodi di non recedibilità previsti dalla Legge) Il licenziamento è inefficace perchè intimato verbalmente IN ALTERNATIVA (a scelta del lavoratore) 15 mensilità + indennità risarcitoria a partire da 5 mensilità'

ART. 3 LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO E GIUSTA CAUSA 1° Comma Nei casi in cui risulti accertato in giudizio che non ricorrono gli estremi del licenziamento per GMO,GC,GMS, la sentenza di condanna prevede il pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione di importo pari a 2 mens. dell' ultima r.g.f. per ogni anno di servizio ed in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilita'.

ART. 3 LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO E GIUSTA CAUSA 2° Comma Esclusivamente nel caso di licenziamento per g.m.s. o g.c. in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato, il giudice annulla il licenziamento e condanna alla reintegrazione ed al pagamento di una indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione (non superiore a 12 mens.); IN ALTERNATIVA (a scelta del lavoratore) 15 mensilità + indennità risarcitoria a partire da 5 mensilità'

ART. 3 LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO E GIUSTA CAUSA 3° e 4° Comma La disciplina di cui al comma 2° trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella inidoneità fisica o psichica del lavoratore. Non trova applicazione il rito Fornero per tutti i licenziamenti.

ART. 4 – VIZI FORMALI E PROCEDURALI Nel caso di licenziamento senza motivazione scritta (obbligatoria) o in difetto della procedura ex art. 7 legge 300/70 (licenz. per g.c o g.m.s.senza difesa preventiva del lavoratore),la sentenza di condanna prevede il pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione pari a 1 mens. dell'ultima r.g.f. per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore 2 e non superiore a12 mensilità.

ART. 5 REVOCA DEL LICENZIAMENTO Il licenziamento può sempre essere revocato dal datore di lavoro entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni che decorrono dall'impugnazione del licenziamento; La revoca deve essere fatta per iscritto;

ART. 6 – OFFERTA DI CONCILIAZIONE In ogni caso di licenziamento, ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge (sede sindacale, in DTL,enti bilaterali,ordini provinciali dei consulenti del lavoro ), il datore di lavoro può offrire al lavoratore ,entro 60 giorni dal licenziamento, in una sede protetta, un importo che non costituisce reddito imponibile (non è tassato IRPEF) e nessun versamento contributivo, per un ammontare pari a 1 mensilità della r.g.f. per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità, mediante consegna di un assegno circolare. L'accettazione dell'assegno comporta l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e LA RINUNCIA ALLA IMPUGNAZIONE DEL (SOLO) LICENZIAMENTO ANCHE SE GIA' INTERVENUTA (nb: NESSUNA TOMBALITA')

ART. 7 – COMPUTO DELL' ANZIANITA' NEGLI APPALTI Ai fini del calcolo delle indennità economiche e dell'importo di cui all'art. 3 c.1 (4/24 mensilità), art.4 (2/12 mensilità),art.6 (2/18 mensilità), l'anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa che subentra nell'appalto, si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell'attività appaltata; Regime di applicazione del D.Lgs. negli appalti> se il rapporto si formalizza dopo l'entrata in vigore dei decreti esso sarà soggetto alle nuove norme; Ai lavoratori interessati da un trasferimento o affitto d'azienda di cui all'art. 2112 c.c. si continua ad applicare la previgente normativa (e tutela);

ART. 8 – COMPUTO E MISURA DELLE INDENNITA' PER FRAZIONI DI ANNO Per le frazioni di anno d'anzianità di servizio, le indennità e l'importo di cui all'art. 3 c.1 ( 4/24) ,art.4 (2/12),art.6 (2/18), sono riproporzionati (?quale misura?) e le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si computano come mese intero.

ART. 9 – PICCOLE IMPRESE E ORGANIZZAZIONI DI TENDENZA Per le aziende sotto i 15 dip. non trova applicazione l'art. 3 c.2 (licenziamento illeg. per non aver commesso il fatto materiale) e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'art.3 c.1 ,dell'art.4 c.1,dell'art.6 c.1, E' DIMEZZATO E NON PUO' IN OGNI CASO SUP. LE 6 MENSILITA' (1/6); Ai datori di lavoro non imprenditori quali i partiti politici / Sindacati/istruzione/religione si applica la disciplina di cui al presente decreto legislativo.

ART. 10 – LICENZIAMENTO COLLETTIVO In caso di licenz. colletivo ai sensi degli art. 4 e 24 L. n. 223/91 intimato senza osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio che prevede il REINTEGRO; In caso di violazione delle procedure richiamate all'art.4 c.12 o dei criteri di scelta si applica il regime sanzionatorio di cui all'art.3 C.1 (indennità non inferiore a 4 mens. e superiore a 24 mensilità) ;

ART. 11 – CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE Il lavoratore licenziato illegittimamente o per g.m.o. / lic. coll. ha diritto di ricevere dal centro per l'impiego un Voucher rappresentativo della dote individuale di ricollocazione a condizione che il medesimo effettui la procedura di accertamento del profilo personale di occupabilità; Presentando il voucher a una agenzia per il lavoro pubb. o privata accreditata, il lavoratore ha diritto a sottoscrivere con essa il contratto di ricollocazione;

ART. 12 – RITO APPLICABILE Ai licenziamenti di cui al presente decreto NON SI APPLICA IL RITO FORNERO (No commissione di conciliazione e no rito abbraviato in giudizio).