Insolvenze e difficoltà di riscossione dei crediti

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Insolvenze e difficoltà di riscossione dei crediti Credito = FIDUCIA… Created by : Alessandra Altilia – Emanuela Sorrentino

Indice: Credito: significato Credito: vantaggi e rischi per il fornitore Credito: vantaggi per il cliente Insolvenza: significato Insolvenza: possibili ragioni dell’insolvenza Il trattamento contabile degli insoluti La procedura di recupero degli insoluti Crediti insoluti e cambiali insolute: differenze giuridiche Cambiali insolute: azione diretta e azione di regresso

  Insolvenza :  per  insolvenza si intende la situazione in cui un soggetto economico non onora o non è in grado di onorare regolarmente, con mezzi normali di pagamento, le obbligazioni assunte alle scadenze pattuite. Ai sensi dell’art. 5, della legge fallimentare 267/1942, rimasto invariato anche nelle molteplici modifiche o integrazioni sopravvenute nel tempo, lo stato di i. si manifesta con inadempimenti e altri fatti esteriori i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Il 1° co. dello stesso articolo recita che l’imprenditore che si trova in stato di i. è dichiarato fallito. Lo stato di i. è dunque condizione necessaria per il fallimento, ma non è anche sufficiente. Vi sono infatti categorie di imprese o imprenditori per cui lo stato di i. non comporta il fallimento. Ciò accade sia per imprese e imprenditori caratterizzati da esiguità di risorse patrimoniali, di volume d’affari e di massa dei debiti in essere (secondo parametri dettagliati nell’art. 1, 2° co., l. 267/1942, modificato dal d. legisl. 5/2006 e successivamente dal d. legisl. 169/2007), in parole povere troppo piccoli perché valga la pena di mettere in moto una procedura complessa come quella fallimentare, sia, al contrario, per aziende che per numero di dipendenti e massa di debiti sono troppo rilevanti per consentirne la repentina scomparsa. In caso di i. queste ultime vengono dunque sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria (d. legisl. 270/1999) nella speranza di risollevarne le sorti o quantomeno di dilazionare per un certo periodo la loro chiusura. Altre imprese di tipo particolare (come banche, assicurazioni e società cooperative) sono soggette, a cagione della loro particolare importanza sociale, alle cautele di uno speciale procedimento amministrativo (la liquidazione coatta amministrativa), che mira a garantire una ordinata e non turbolenta cessazione dell’attività

Non sempre è possibile riscuotere alla scadenza l’importo dei crediti o delle cambiali attive perché alcuni clienti possono aver difficoltà a rispettare i loro impegni In questi casi l’impresa è costretta a concedere dilazioni di pagamento che compenserà poi con interessi di mora per il ritardato pagamento

I crediti che alla scadenza non sono riscossi presentano un grado di rischio maggiore rispetto a quelli non ancora scaduti, perciò è opportuno che i crediti scaduti, quindi non pagati, siano registrati in conti diversi in modo da evidenziare in contabilità l’INEFFICIENZA.

CREDITI SCADUTI NON PAGATI Mentre i crediti non ancora scaduti sono rilevati nei conti, “crediti v/clienti e cambiali attive”, i crediti scaduti e non pagati chiamati, anche crediti “incagliati”, vengono rilevati nei conti con il nome di: crediti insoluti e cambiali insolute CREDITI REGOLARI CREDITI SCADUTI NON PAGATI Crediti v/clienti Crediti insoluti Cambiali attive Cambiali insolute

“Insoluto” si definisce quel titolo e/o diritto di credito, di solito relativo a somme di denaro, che non vengono pagate nei termini di scadenza convenuti dal soggetto debitore.

Nella odierna situazione di congiuntura economica, purtroppo le imprese commerciali si trovano con sempre maggiore frequenza nella necessità di far fronte con tempestività e competenza a tutte le complesse problematiche relative alla gestione dei crediti insoluti, o cambiali insolute, con notevole spreco di risorse economiche sia interne sia esterne all'azienda. Il danno derivante da un credito insoluto per l'impresa infatti è costituito non soltanto dalla perdita immediata di denaro (relativa al mancato incasso), ma anche da tutti gli ulteriori e ingenti oneri finanziari, conseguenti la gestione amministrativa dell'attività di recupero dei crediti insoluti, effettuata mediante l'ausilio di Studi Legali di fiducia.

Per i crediti rappresentati da cambiali insolute, cioè i “titoli esecutivi”, il creditore può scegliere tra due possibili azioni cambiarie: Azione diretta; Azione di regresso.

Azione diretta rivolta contro gli obbligati cambiari principali (trattario accettante nella tratta ed emittente nel pagherò) oppure contro i loro avallanti. Azione di regresso rivolta contro gli obbligati cambiari di regresso (traente, girante e avallanti).

I crediti insoluti possono essere riscossi totalmente o parzialmente, la mancata riscossione di essi comporta una variazione economica negativa, che deve essere rilevata nel conto “perdite su crediti”. Specificare che spesso il creditore addebita al cliente insolvente interessi di mora (VE+) e il recupero delle spese legali (VE+)