LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA FORENSE

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Transcript della presentazione:

LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA FORENSE Cassa Nazionale di Previdenza Forense

VERSO LA RIFORMA…… Anno 2002: il Rapporto CERP evidenzia una situazione di instabilità strutturale Anno 2006: la Cassa vara la “mini riforma“ che non produce gli effetti finanziari previsti a causa di una approvazione ministeriale solo parziale

La “mini riforma” del 2006 Aumento del contributo soggettivo dal 10% al 12% Aumento del contributo soggettivo a carico dei pensionati di vecchiaia dal 3% al 4% Aumento del contributo integrativo dal 2% al 4% Calcolo pro rata della pensione sull’intera vita lavorativa Supplementi di pensione con calcolo contributivo Sganciamento della pensione minima dal contributo minimo Agevolazioni per i giovani sul contributo minimo soggettivo e integrativo

COSA CI IMPONE LA NORMATIVA Ø Stabilità finanziaria di lungo periodo pari ad almeno trenta anni (comma 763 Finanziaria 2007) Ø Interventi normativi su contributi e pensioni finalizzati al riequilibrio della gestione Ø Rigidi controlli ministeriali sulle ipotesi demografiche ed economiche per valutare gli equilibri previdenziali futuri e previsioni attuariali per almeno cinquanta anni (D.M. 29.11.2007)

COSA DICEVANO I CONTI Le proiezioni attuariali indicavano un peggioramento degli equilibri economico – finanziari della cassa Il saldo tra contributi e pensioni sarebbe divenuto negativo nell’anno 2030 Il saldo tra entrate (da contributi e finanziarie) e uscite sarebbe divenuto negativo nel 2034 Il patrimonio si sarebbe esaurito nel corso dell’anno 2046 2046 2008 2034

COSA DICEVANO I CONTI Entrate Uscite 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 2007 2012 2017 2022 2027 2034 2037 2042 Entrate Uscite

NECESSITA’ DI UNA RIFORMA IL VINCOLO NORMATIVO IMPONE UNA STABILITA’ FINANZIARIA DI ALMENO TRENTA ANNI LE PREVISIONI ATTUARIALI INDICANO UNO SQUILIBRIO TRA CONTRIBUTI E PRESTAZIONI A PARTIRE DAL 2030 RICERCA DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI MEDIANTE PROVVEDIMENTI DI MODIFICA ALLE REGOLE DI DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PENSIONI

OBIETTIVI DELLA RIFORMA Creazione di un sistema previdenziale EFFICIENTE secondo i più moderni principi individuati a livello europeo Ricerca di una stabilità finanziaria di lungo periodo Salvaguardia del livello di adeguatezza delle prestazioni

INTERVENTI DAL LATO DEI CONTRIBUTI TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI CONTRIBUTO SOGGETTIVO DI BASE E CONTRIBUTO SOGGETTIVO MODULARE (obbligatorio e volontario) CONTRIBUTO INTEGRATIVO CONTRIBUTO DI MATERNITA’

INTERVENTI DAL LATO DEI CONTRIBUTI CONTRIBUTO SOGGETTIVO DI BASE PER GLI ISCRITTI NON PENSIONATI A partire dall’anno 2009 (Mod5 2010) l’aliquota per la determinazione del contributo soggettivo annuo a carico dell’iscritto passa dal 12% al 13% del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef entro il tetto Resta invariata e pari al 3% l’aliquota per il contributo soggettivo di base versato oltre il tetto

INTERVENTI DAL LATO DEI CONTRIBUTI CONTRIBUTO SOGGETTIVO DI BASE PER I PENSIONATI DI VECCHIAIA A partire dall’anno 2009 (Mod5 2010) l’aliquota per la determinazione del contributo soggettivo dovuta dai pensionati di vecchiaia iscritti alla cassa, dall’anno successivo alla maturazione dell’ultimo supplemento, passa dal 4% al 5% del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef entro il tetto. Resta invariata e pari al 3% l’aliquota per il contributo soggettivo di base versato oltre il tetto Fino alla maturazione dell’ultimo supplemento le aliquote del contributo soggettivo di base dovute sono identiche a quelle previste per gli iscritti non pensionati

INTERVENTI DAL LATO DEI CONTRIBUTI CONTRIBUTO INTEGRATIVO A partire dall’anno 2010 (Mod5 2011) l’aliquota per la determinazione del contributo integrativo annuo a carico di tutti gli iscritti agli albi, ripetibile sul cliente, passa dal 2% al 4% del volume d’affari dichiarato ai fini Iva. Tale aumento permarrà almeno fino al 2015 (Mod5 2016) ed è indispensabile per recuperare le risorse finalizzate al finanziamento del cosiddetto debito pregresso.

INTERVENTI DAL LATO DEI CONTRIBUTI CONTRIBUTI MINIMI Graduale aumento della contribuzione minima soggettiva e integrativa Anno Contributo minimo soggettivo Contributo minimo modulare Contributo minimo integrativo 2009 € 1.310,00 € 0 € 395,00 2010 € 2.100,00 € 160,00 € 550,00 2011 € 2.400,00 € 180,00 € 650,00 2012 Aumentati in base all’inflazione Inflazione Oltre il contributo fisso di maternità (2010 pari a € 157,00)

INTERVENTI DAL LATO DEI CONTRIBUTI AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI ISCRITTI CONTRIBUTO SOGGETTIVO Requisiti: domanda di iscrizione alla Cassa presentata successivamente al 1° gennaio 2009 che comporti una decorrenza anteriore al compimento del 35° anno di età; Beneficio: riduzione alla metà del contributo soggettivo minimo di base e modulare per i primi cinque anni di iscrizione (invece di tre anni precedentemente previsti)

INTERVENTI DAL LATO DEI CONTRIBUTI AGEVOLAZIONI PER I GIOVANI ISCRITTI CONTRIBUTO INTEGRATIVO Dal 2010 esonero dal pagamento del contributo integrativo minimo per il periodo di praticantato con abilitazione e per i primi cinque anni di iscrizione all’albo (invece di tre anni precedentemente previsti fino al compimento del 35° anno di età)

INTERVENTI DAL LATO DELLE PRESTAZIONI TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI (calcolate su una quota di base e una quota modulare) Pensione di vecchiaia Pensione anzianità Pensione di invalidità Pensione di inabilità Pensione indiretta Pensione di vecchiaia contributiva Pensione di reversibilità

INTERVENTI DAL LATO DELLE PRESTAZIONI PENSIONE DI VECCHIAIA I requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia sono gradualmente aumentati da 65 a 70 anni di età e da 30 a 35 anni di anzianità di iscrizione secondo la seguente progressione Anno di pensionamento Età minima Anzianità minima 2010 65 30 2011 – 2013 66 31 2014 – 2016 67 32 2017 – 2018 68 33 2019 –2020 69 34 2021 35 70

INTERVENTI DAL LATO DELLE PRESTAZIONI PENSIONE DI VECCHIAIA Anno di nascita Anno di pensionamento Età minima Anzianità minima 1945 2010 65 30 1946 2012 66 31 1947 2013 1948 2015 67 32 1949 2016 1950 2018 68 33 1951 2020 69 34 1952 2022 70 35

INTERVENTI DAL LATO DELLE PRESTAZIONI PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA Erogazione anticipata della pensione di vecchiaia a decorrere dai 65 anni di età previa applicazione di un coefficiente di riduzione dell’importo di pensione corrispondente allo 0,41% per ogni mese di anticipo rispetto al requisito minimo di età previsto al momento della domanda fermo restando il requisito minimo di anzianità contributiva. In presenza di almeno 40 anni di anzianità di iscrizione non è prevista alcuna riduzione dell’importo di pensione in caso di anticipazione.

INTERVENTI DAL LATO DELLE PRESTAZIONI PENSIONE DI ANZIANITA’ I requisiti minimi per il pensionamento di anzianità sono gradualmente aumentati da 58 a 62 anni di età e da 35 a 40 anni di anzianità di iscrizione secondo la seguente progressione Anno di pensionamento Età minima Anzianità minima 2010 -2011 58 35 2012 - 2013 36 2014 - 2015 59 37 2016 - 2017 60 38 2018 -2019 61 39 2020 62 40

INTERVENTI DAL LATO DELLE PRESTAZIONI COEFFICIENTI DI CALCOLO DELLE PENSIONI Riduzione, nel rispetto del principio del pro rata, dei coefficienti di rendimento per il calcolo della pensione Scaglione di reddito Coefficienti vigenti Nuovi coefficienti € 0 - € 43.250 1,75% 1,50% € 43.250 - € 65.100 € 65.100 - € 75.750 1,30% 1,20% € 75.750 - € 86.700 1,15%

INTERVENTI DAL LATO DELLE PRESTAZIONI SUPPLEMENTI DI PENSIONE Graduale eliminazione dei supplementi contributivi di pensione attualmente erogati dopo il primo biennio e il successivo triennio dal pensionamento di vecchiaia Anno maturazione pensione Decorrenza supplemento 2010 Dopo il primo biennio e dopo il successivo triennio 2011 – 2013 Dopo quattro anni dal pensionamento 2014 – 2016 Dopo tre anni dal pensionamento 2017 – 2018 Dopo due anni dal pensionamento 2019 –2020 Dopo un anno dal pensionamento 2021 Nessun supplemento

INTERVENTI DAL LATO DELLE PRESTAZIONI PENSIONE DI INABILITA’ E DI INVALIDITA’ Riduzione del requisito minimo per accedere ai trattamenti di invalidità e di inabilità da dieci a cinque anni di anzianità di iscrizione alla Cassa.

INTERVENTI DAL LATO DELLE PRESTAZIONI PENSIONE MINIMA Per le pensioni di vecchiaia e di anzianità, l’istituto della pensione minima viene sostituito da un meccanismo di integrazione al trattamento minimo previsto esclusivamente per i soggetti con reddito complessivo non superiore al triplo della pensione minima dell’anno Per le altre pensioni (invalidità, indirette…. ), dove è più elevato il grado di solidarietà, continua a valere l’istituto della pensione minima

LA QUOTA MODULARE DELLA PENSIONE Costituisce una quota di pensione aggiuntiva al trattamento di base determinata secondo principi di tipo contributivo Consente di mantenere o migliorare i livelli di adeguatezza delle prestazioni offerte dal sistema Consente a ciascun individuo di stabilire la quota di reddito da destinare a risparmio previdenziale Riguarda esclusivamente gli iscritti alla Cassa e i pensionati di invalidità (sono esclusi i pensionati di vecchiaia)

PENSIONE MODULARE FINANZIAMENTO A partire dall’anno 2010 (Mod5 2011) l’aliquota di contribuzione a finanziamento della quota modulare è stabilita in percentuale del reddito professionale dichiarato ai fini Irpef entro il tetto: Regime obbligatorio: 1%; Regime volontario: ulteriore dall’1% al 9% E’ comunque dovuto un contributo minimo pari a € 160 per l’anno 2010 e € 180 per l’anno 2011, rivalutato in base all’inflazione per gli anni successivi Tali contributi seguono il medesimo regime fiscale di totale deducibilità riservato alla contribuzione obbligatoria di base

PENSIONE MODULARE CALCOLO DELLA PRESTAZIONE I contributi sono annualmente rivalutati in base al rendimento mediamente ottenuto dalla Cassa dall’impiego delle risorse patrimoniali con un minimo dell’1,5% annuo. Al pensionamento il montante dei contributi rivalutati viene trasformato in rendita vitalizia sulla base di coefficienti attuariali che tengano conto delle probabilità di sopravvivenza specifiche della categoria e delle opportunità future di investimento della Cassa

PENSIONE MODULARE ESEMPIO DI PENSIONE MODULARE IPOTESI: Anno inizio versamenti: 2010; Anno pensionamento: 2045; Età al pensionamento: 70 anni; Reddito medio: € 40.000; Tasso medio annuo di rendimento reale del patrimonio: 2% Aliquota contributiva annua Contributi versati Contributi al netto delle agevolazioni fiscali Montante contributi rivalutati Importo annuo pensione modulare 1% € 14.000 € 8.680 € 19.270 € 1.460 5% € 70.000 € 43.400 € 96.350 € 7.290 10% € 140.000 € 86.800 € 192.700 € 14.580

COSA DICONO I CONTI DOPO LA RIFORMA Le proiezioni attuariali eseguite per valutare l’impatto della riforma indicano la presenza di una stabilità finanziaria per oltre trenta anni Il maggior gettito contributivo associato alla graduale riduzione dei trattamenti pensionistici futuri genera consistenze patrimoniali crescenti nel tempo. Negli anni successivi al trentennio esistono consistenze patrimoniali ma il sistema deve essere sottoposto a monitoraggi periodici

FINE PRESENTAZIONE