ANZIANITA’ E VECCHIAIA Patronato ACLI Varese Corso promotori sociali 2011/2012
Anzianità e vecchiaia Il D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011 e il D.L. 138/2011 hanno introdotto, per l’ennesima volta, delle novità in materia di decorrenza delle pensioni.
ANZIANITA’
Prolungamento delle finestre con 40 anni di contributi Per chi matura i 40 anni di anzianità contributiva nel 2012 la finestra di accesso è posticipata di 1 mese, per chi matura nel 2013 di due mesi e di 3 mesi nel 2014. Quindi per i lavoratori dipendenti: Diritto 2012 13 mesi Diritto 2013 14 mesi Diritto dal 2014 15 mesi Per i lavoratori autonomi o con contribuzione mista: Diritto 2012 19 mesi Diritto 2013 20 mesi Diritto dal 2014 21 mesi
!!!ATTENZIONE!!! GLI STESSI INCREMENTI VANNO CALCOLATI PER COLORO CHE VANNO IN PENSIONE CON LE QUOTE E PER LE DONNE CHE ESERCITANO LA COSIDETTA OPZIONE DONNA AL COMPIMENTO DEI 57 ANNI DI ETA’.
Dal prolungamento delle finestre di accesso al pensionamento con 40 anni di contributi sono esclusi 5.000 lavoratori individuati tra: lavoratori posti in mobilità sulla base di accordi stipulati prima del 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento (compresa dunque la finestra oggi prevista) entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità; lavoratori posti in mobilità lunga sulla base di accordi stipulati entro il 30 giugno 2011; i lavoratori che alla data di entrata in vigore della legge siano titolari di assegno straordinario dei Fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell’art. 2 comma 28 della legge 662/1996 (dipendenti da istituti bancari, Poste, Monopoli di Stato ecc.) Come per le precedenti disposizioni sulla materia l’Inps ha l’incarico di effettuare il monitoraggio delle domande e di redigere una graduatoria degli aventi diritto.
Vale la pena ricordare che è l’INPS che comunica agli interessati che rientrano nel numero dei 5000 lavoratori esclusi dal prolungamento delle finestre di accesso al pensionamento.
Dipendenti della scuola (d.l.138/2011) Il personale scolastico che matura il diritto a pensione nel 2012, cessa dal servizio con effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico o accademico dell’anno successivo. In altri termini anche per il personale della scuola interviene il diritto a pensione dopo un anno dalla maturazione dei requisiti.
VECCHIAIA
Scaletta nuovi requisiti per il diritto a pensione vecchiaia donne DECRETO LEGGE 138/2011 2014 60 anni 1 mese 2015 60 anni 3 mesi 2016 60 anni 6 mesi 2017 60 anni 10 mesi 2018 61 anni 3 mesi 2019 61 anni 9 mesi 2020 62 anni 3 mesi 2021 62 anni 9 mesi 2022 63 anni 3 mesi 2023 63 anni 9 mesi 2024 64 anni 3 mesi 2025 64 anni 9 mesi 2026 65 anni -------- Requisiti validi per le lavoratrici dipendenti e autonome e della gestione separata Tali nuovi requisiti sono validi anche per il sistema contributivo Valgono anche per le età minime delle quote di accesso alla pensione di anzianità. Resta fermo l’incremento connesso alla speranza di vita Resta fermo l’accesso con la finestra mobile di un anno ovvero 18 mesi
L’incremento dell’età pensionabile connesso alle speranze di vita è anticipato al 2013 Il requisito è incrementato in misura non superiore a tre mesi in sede di prima applicazione. I prossimi incrementi saranno nel 2016 e 2019. E’ preventivabile un incremento di altri 3 mesi e poi di 4 mesi L’incremento riguarda l’età di vecchiaia degli uomini (65 anni), delle donne (60 anni e poi in aggiunta agli incrementi dal 2016), delle dipendenti pubbliche (65 anni dal 2012), l’età prevista per le quote delle pensioni di anzianità, l’età per il diritto all’assegno sociale
Anno Requisito Finestra dipendenti Finestra autonome 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 60 anni e 3 mesi (+3)* 60 anni e 4 mesi (60-1; +3) 60 anni e 6 mesi (60-3; +3) 60 anni e 12 mesi (60-6; +3+3?) 60 anni e 16 mesi (60-10; +3+3?) 61 anni e 9 mesi (61-3 +3+3?) 61 anni e 19 mesi (61-9 +3+3?+4?) 62 anni e 13 mesi (62-3 +3+3?+4?) 61 e 3 mesi Idem 61 e 7 mesi 61 e 9 mesi 62 62 e 8 mesi 63 e 1 mese 62 e 1 mese 62 e 3 mesi 62 e 6 mesi 63 e 2 mesi 63 e 7 mesi ….e così via sulla base dell’incremento dei requisiti sopra definiti e degli incrementi derivanti dalla valutazione della crescita della speranza di vita che sarà determinata strada facendo. *Es. 60 anni il 15.3.2013, diritto 15.6.2013, finestre 1.7.2014 ovvero se autonoma 1.1.2015
Rimangono fermi i requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia: 15 anni di contribuzione al 31/12/1992 o 20 anni di contribuzione in totale 15 anni di contribuzione per coloro che erano stati autorizzati a versamenti volontari entro il 31/12/1992 15 anni di contribuzione per coloro che abbiamo almeno un contributo 25 anni prima della decorrenza della pensione e che siano stati occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare (*)
(*) per calcolare i 10 anni con meno di 52 settimane l’INPS precisa che non si deve tenere conto del primo anno lavorativo, che non valgono gli anni con contribuzione contratta a causa dei minimali retributivi, non valgono i periodi di lavoro per un anno intero ma con meno di 52 contributi (ad esempio le colf con meno di 24 ore settimanali di lavoro). Meno di 15 anni di contribuzione per coloro che erano stati autorizzati ai versamenti volontari nel decennio 1952/1961 (ex lege 218/52).
5 anni di contribuzione per le pensioni liquidate con il sistema contributivo (contributi a partire al 1/0/1996). 15 anni per coloro che, avendo contributi prima del 31/12/1995 e almeno 5 anni di contribuzione dal 1/1/1996, intendono esercitare l’opzione al contributivo.