IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire” TI TROVI IN IMPRESA E DIRITTO: “Licenze e Autorizzazioni per aprire” N. 67 Licenze e Autorizzazioni per aprire: “IMPRESA ARTIGIANA”
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Impresa Artigiana L’attività di artigianato è disciplinata dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443, la quale delinea le linee guida normative generali a livello nazionale, delegando alle regioni l'emanazione delle norme specifiche, in base a quanto previsto dall'art. 117 della Costituzione Definizione È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente,professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana,assumendone la piena responsabilità, con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro,anche manuale, nel processo produttivo. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all’attività artigiana e all’esercizio della sua professione. È artigiana l’impresa che ,esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali stabiliti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni,anche semilavorati,o di prestazione di servizi. Restano escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali,di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime,di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande,salvo il caso in cui siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa artigiana. Può essere impresa artigiana non solo una persona fisica ma anche una società in nome collettivo, una cooperativa, una società in accomandita semplice e una società a responsabilità limitata a condizione che il lavoro abbia funzione preminente sul capitale e che la maggioranza dei soci (uno nel caso di due soci) svolga lavoro personale,anche manuale nel processo produttivo. Non possono essere società artigiane: 1. le società per azioni; (S.P.A.) 2. le società in accomandita per azioni (S.A.P.A.) Limiti Dimensionali Secondo quanto stabilito dalla Legge quadro n 443/1985 l'impresa artigiana può essere svolta con la prestazione di personale dipendente, diretto personalmente dall'imprenditore o dai suoi soci, nel rispetto dei limiti dimensionali riportati nella seguente tabella:
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Impresa Artigiana E' concesso il superamento dei valori sopra riportati fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno. Ai fini del calcolo dei limiti di legge: 1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; 2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana; 3) sono computati i familiari dell'imprenditore,ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana; TIPO DI ATTIVITA’ NUMERO MASSIMO DI DIPENDENTI (di cui apprendisti) ESPANSIONE MASSIMA CON UNITA' AGGIUNTIVE DI APPRENDISTI Aziende che non producono in serie 18 (9) Fino a 22 dipendenti Aziende che producono in serie con processo non del tutto automatizzato 9 (5) Fino a 12 dipendenti Aziende appartenenti a settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura come elencati dal DPR 537/64 32 (16) Fino a 40 dipendenti Aziende di trasporto 8 (0) - Aziende edili 10 (5) Fino a 14 dipendenti
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Impresa Artigiana 4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana; 5) non sono computati i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali; 6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta. Requisiti Al fine di ottenere l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane l’imprenditore artigiano deve rispondere ai seguenti requisiti di natura Soggettiva,Oggettiva e Tecnico-Professionale Requisiti Soggettivi (dell’imprenditore) I requisiti soggettivi per l'iscrizione all'Albo sono: - cittadinanza italiana o di uno dei paesi della CEE. Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno per uso lavoro autonomo; - maggiore età; - svolgimento del proprio lavoro, anche manuale, in misura prevalente e continuativa nel processo produttivo; - possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi statali nel caso di particolari attività che lo richiedano (es. imprese di pulizia, impiantisti, autoriparatori); In caso di società è sufficiente la sussistenza dei requisiti sopracitati in capo ad almeno uno dei soci prestatori d'opera. Non sono iscrivibili all'Albo le società di capitale (Srl, SpA ). Requisiti Oggettivi (dell’impresa) I requisiti oggettivi invece sono: - autonomia aziendale (attrezzature idonee per lo svolgimento dell'attività, pluralità di committenti, ecc...); - produzione di beni anche semilavorati e/o prestazione di servizi; - limiti dimensionali. Nel caso di società, la maggioranza dei soci deve prestare opera manuale (in caso di due soci è sufficiente la partecipazione manuale di uno).
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Impresa Artigiana Requisiti: Tecnico-Professionali Al fine di salvaguardare la tutela e la garanzia degli utenti,il Ministero per lo sviluppo economico specifica con la nota dell’1 marzo 2007, n. 2224 che la legge, n. 443/1985 impone al titolare dell'impresa artigiana il possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti da leggi speciali, qualora l'esercizio di particolari attività richieda una peculiare preparazione ed implichi particolari responsabilità. Pertanto le seguenti forme di impresa artigiana per l’iscrizione all’Albo necessitano di adeguate documentazioni e autorizzazioni: ACCONCIATORE AUTONOLEGGIO AUTORIMESSA AUTORIPARATORI AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI CON MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO INFERIORE A 60 Q.LI AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI CON MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 60 Q.LI BEVANDE ALCOLICHE (produzione) CARROZZERIE DISTRIBUTORE CARBURANTI + AUTOFFICINA (SE AUTOFFICINA PREVALENTE) ELABORAZIONE DATI ELETTRAUTO ESTETISTA FACCHINAGGIO GASTRONOMIA PRODUZIONE DI PROFUMI RIPARAZIONE DI PROTESI DENTARIE SERVIZI AGRICOLI MECCANIZZATI CONTO TERZI SOCCORSO STRADALE SU AUTOSTRADA SOCCORSO STRADALE GENERICO TASSISTA TINTOLAVANDERIA TOILETTATURA CANI TRASPORTO DI MINERALI E ROTTAMI MECCANICO MOTORISTA MECCANICO ORTOPEDICO ED MONTAGGIO E DUPLICAZIONE PELLICOLA FOTOGRAFICA MOVIMENTO TERRA PANIFICIO PIZZA DA ASPORTO (produzione) PRODUZIONE DI CASSETTE E FILMATI GOMMISTA Adempimenti per l'avvio dell'attività Gli adempimenti per avviare un’attività artigiana sono: - Domanda di attribuzione del numero di partita iva presso l’Agenzia delle Entrate - Possesso dei requisiti oggettivi,soggettivi e tecnico professionali(ove previsti) e rispetto dei limiti dimensionali stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 - Iscrizione nell'Albo provinciale delle imprese artigiane - Annotazione nella sezione speciale del Registro delle Imprese
Impresa e Diritto, Licenze e Autorizzazioni, Impresa Artigiana - Iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Inail - Iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali presso l'Inps - Rispetto delle direttive regionali e provinciali Riferimenti normativi nazionali - Legge 08.08.1985, n. 443 (G.U. n. 199 del 24.8.1985): Legge-quadro per l'artigianato - Codice Civile: artt. 2082, 2083, 2202, 2214 e 2221. - D.P.R. 7.12.1995, n. 581, art. 19 D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581. Art. 19 - L. 20.5.1997, n. 133 (G.U. n. 116 del 21.5.1997): Modifiche all'articolo 3 della L. 8.8.1985, n. 443, in materia di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio o di società in accomandita semplice. - Legge 5.3.2001, n. 57 (G.U. n. 66 del 20 marzo 2001): Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati" (c.d. collegato ordinamentale alla Finanziaria 2000). Art. 13 Riferimenti Normativi regionali LAZIO: L.R. 1° settembre 1999, n. 17