GLI AIUTI DI STATO nella formazione degli occupati A cura di Gianfranco BURATTI.

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GLI AIUTI DI STATO nella formazione degli occupati A cura di Gianfranco BURATTI

LA NORMATIVA EUROPEA SUGLI AIUTI DI STATO LE REGOLE (1) Possono inoltre essere considerati compatibili gli aiuti concessi indistintamente alla generalità delle imprese, o ad aziende che operano in territori in grave ritardo di sviluppo oppure in aree e settori non legati a scambi in regime concorrenziale (cultura e tradizioni locali). Fanno eccezione gli aiuti di carattere sociale concessi alle singole persone ed ai disoccupati, o necessari a fronteggiare i danni derivanti da calamità ed eventi eccezionali. Il Trattato istitutivo della Comunità Europea vieta di norma l’erogazione di aiuti pubblici alle imprese (art.87), in quanto ciò comporterebbe una turbativa del regime di libera concorrenza che costituisce uno dei fondamenti del sistema di mercato.

LA NORMATIVA EUROPEA SUGLI AIUTI DI STATO LE REGOLE (2) Sono considerati aiuti di Stato tutte le forme di contributo o finanziamento (che non siano il corrispettivo di un servizio prestato) a valere su qualsiasi risorsa pubblica, indipendentemente dalla fonte (fondi strutturali, altre risorse europee, fondi statali, regionali, provinciali ecc.) Le pubbliche amministrazioni devono notificare alla Commissione Europea qualsiasi tipo di aiuto intendano erogare, per ottenerne la preventiva autorizzazione. Spetta alla Commissione Europea la decisione in merito alla compatibilità degli aiuti; la CE può anche proporre al Consiglio altre categorie di aiuti da considerare compatibili.

LA NORMATIVA EUROPEA SUGLI AIUTI DI STATO LE PROCEDURE Il Regolamento 659/99 definisce le procedure di notificazione alla Commissione di regimi di aiuto o di singoli aiuti di Stato, i relativi flussi informativi, le procedure di indagine e controllo e le modalità di sospensione e di ricupero di aiuti illegalmente concessi. Il Regolamento 994/98 consente alla Commissione di adottare regolamenti specifici destinati a identificare e disciplinare le possibili esenzioni dalle procedure di notifica. La Notifica costituisce lo strumento attraverso il quale la Commissione viene informata dallo Stato membro dell’intenzione di attivare un singolo aiuto o un “regime” di aiuti (legge, direttiva, ecc.) alle imprese, e può valutarne la compatibilità con il mercato comune.

LA NORMATIVA EUROPEA SUGLI AIUTI DI STATO LE ESENZIONI (1) la Commissione ha emanato specifici regolamenti in virtù dei quali gli aiuti di modesta entità o concessi nel rispetto di particolari condizioni, del cui accertamento l’Amministrazione erogatrice si fa garante, sono esentati dalla procedura di notificazione. IL REGOLAMENTO 68/01 – definisce i requisiti e le condizioni che consentono ad un’impresa di ottenere aiuti per la formazione dei propri addetti (recentemente è stato modificato dal REG. 363/04 che ne ha aggiornato alcuni aspetti formali). IL REGOLAMENTO 69/01 (meglio noto come DEMINIMIS) – identifica un importo limite al di sotto del quale il contributo pubblico non si considera aiuto di Stato.

LA NORMATIVA EUROPEA SUGLI AIUTI DI STATO LE ESENZIONI (2) IL REGOLAMENTO 70/01 – definisce i requisiti e le condizioni che consentono ad una piccola o media impresa di ottenere aiuti per realizzare investimenti o usufruire di servizi a carattere straordinario (recentemente è stato modificato dal REG. 364/04 che ne ha esteso l’efficacia agli aiuti alla ricerca e sviluppo). IL REGOLAMENTO 1/04 – definisce le condizioni per l’ottenimento di aiuti da parte delle piccole e medie imprese del settore agricolo. IL REGOLAMENTO 2204/02 – definisce i requisiti e le condizioni che consentono ad un’impresa di ottenere aiuti per la creazione di posti di lavoro, in particolare per lavoratori svantaggiati e disabili.

LA NORMATIVA EUROPEA SUGLI AIUTI DI STATO IL DEMINIMIS (Regolamento 69/01) Una singola impresa può ricevere contributi in misura non superiore a Euro in tre anni, come somma di tutti gli aiuti che riceve da parte di qualsiasi amministrazione. Considerata la complessità gestionale, il sistema deminimis, inizialmente adottato per le azioni finanziate con la Legge 236/93, dal 2002 NON E’ PIU’ APPLICATO ALLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEGLI OCCUPATI nella Regione Piemonte. Il controllo del rispetto del limite di soglia richiede una contabilizzazione specifica e dinamica degli aiuti concessi a ciascuna impresa nel periodo di osservazione; prevede inoltre la tenuta di appositi REGISTRI a livello locale e centrale.

LA NORMATIVA EUROPEA SUGLI AIUTI DI STATO IL REGOLAMENTO 68/2001 RELATIVO AGLI AIUTI ALLA FORMAZIONE (1) Qualsiasi impresa che benefici di un’azione formativa per i propri addetti, indipendentemente da chi realizza la formazione, é tenuta a cofinanziare l’intervento per una quota predefinita, in base alla propria dimensione e localizzazione, nonché al tipo di formazione erogata. Gli aiuti concessi nell’ambito di tale regime non sono singolarmente soggetti a notifica, salvo nel caso in cui l’aiuto ad un’impresa per un singolo progetto superi l’importo di 1 milione di Euro. Il regime (Legge, Direttiva ecc.) al quale si applica il Regolamento non è soggetto a notifica; deve essere tuttavia comunicato alla Commissione entro 10 giorni dall’adozione tramite un’apposita procedura (dal 1/1/2005 esclusivamente per via telematica).

LA NORMATIVA EUROPEA SUGLI AIUTI DI STATO IL REGOLAMENTO 68/2001 RELATIVO AGLI AIUTI ALLA FORMAZIONE (2) Quota minima di cofinanziamento privato Grandi impreseFormazione SpecificaFormazione Generale Al di fuori di una zona prioritaria 75 %50 % In zona prioritaria art c 70 %45 % Piccole/Medie impreseFormazione SpecificaFormazione Generale Al di fuori di una zona prioritaria 65 %30 % In zona prioritaria art c 60 %25 % Le percentuali sono ridotte del 10 % quando le azioni oggetto del contributo siano destinate alla formazione dei soggetti svantaggiati: durante i primi 6 mesi dall’assunzione, i giovani di età inferiore a 25 anni al primo impiego, i neoassunti già disoccupati di lungo periodo (senza lavoro da più di 12 mesi) oppure le persone già precedentemente occupate che sono rientrate al lavoro dopo un’interruzione di almeno 3 anni; i lavoratori disabili, i lavoratori migranti, i lavoratori di età superiore a 45 anni privi di titolo di studio di scuola secondaria superiore o equivalente.

LA NORMATIVA EUROPEA SUGLI AIUTI DI STATO IL REGOLAMENTO 68/2001 RELATIVO AGLI AIUTI ALLA FORMAZIONE (3) La formazione funzionale alla specifica mansione o ruolo ricoperto in azienda (corsi rivolti a lavoratori di una medesima impresa) è considerata FORMAZIONE SPECIFICA. La formazione che procura una qualificazione ampiamente spendibile anche presso altre imprese (corsi che consentano la certificazione finale pubblica della qualifica, azioni di formazione pluriaziendale che prevedano la contemporanea presenza di lavoratori appartenenti a imprese diverse e voucher formativi aziendali) è considerata FORMAZIONE GENERALE.

LA NORMATIVA EUROPEA SUGLI AIUTI DI STATO IL REGOLAMENTO 68/2001 RELATIVO AGLI AIUTI ALLA FORMAZIONE (4) LE ZONE PRIORITARIE art.87.3, c) del Trattato U.E., in cui sono previste minori quote di cofinanziamento a carico dell’impresa, sono definite dalla Decisione CE n.2752 del 20/9/2000. TALI ZONE NON COINCIDONO CON LE AREE OB.2, ma ne rappresentano solo una parte. LA DIMENSIONE AZIENDALE è definita in relazione al numero degli addetti, al fatturato, al bilancio ed all’assetto proprietario, secondo la classificazione riportata sull’allegato I al Regolamento CE 70/01. A partire dal 1/1/2005, la classificazione sarà aggiornata secondo le dimensioni riportate sull’allegato I al Regolamento CE 464/04.

LA NORMATIVA EUROPEA SUGLI AIUTI DI STATO I RIFLESSI SULLE ATTIVITA’ GESTIONALI In istruttoria - accertamento di dimensione e localizzazione di ciascuna impresa committente, tipo di formazione, caratteristiche dei destinatari, al fine di determinare la percentuale di cofinanziamento privato e conseguentemente la quota di contributo pubblico erogabile. In itinere - gestione delle variazioni che si determinano in corso d’opera. A consuntivo - rideterminazione degli importi maturati, non solo in base all’attività effettivamente realizzata, ma anche in relazione alle eventuali mutate condizioni dei committenti. Adempimenti inerenti la comunicazione dei regimi esentati e stesura delle le relazioni annuali previste dai Regolamenti.

LA NORMATIVA EUROPEA SUGLI AIUTI DI STATO ALCUNI ASPETTI SIGNIFICATIVI La definizione di IMPRESA soggetta alle norme sugli aiuti è intesa, in senso estensivo, come “ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica”. Include quindi le imprese pubbliche e si riferisce anche a entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare ed a società di persone o associazioni che esercitano un’attività economica. La formazione continua ad iniziativa individuale non è soggetta alle norme sugli aiuti di Stato in quanto basata su aiuti al lavoratore, che ne dispone indipendentemente dalla pianificazione aziendale. La Pubblica Amministrazione, per la formazione dei propri addetti, non è soggetta alle norme sugli aiuti di Stato in quanto non esercita attività economica.

LA NORMATIVA EUROPEA SUGLI AIUTI DI STATO I PROBLEMI La formalizzazione dell’aiuto come atto preventivo alla realizzazione delle attività impone consistenti rigidità nell’organizzazione delle azioni formative, specie se pluriaziendali, ed una onerosa gestione delle variazioni in corso d’opera. Alcune questioni ancora aperte in merito alla classificazione degli interventi di interesse pubblico non identificabili come aiuti di Stato o alla definizione del carattere pubblico o privato delle risorse attribuite ai Fondi Interprofessionali per la F.C., possono avere consistenti ripercussioni sul sistema formativo regionale. La distinzione tra formazione generale e specifica, influenzando i parametri economici, costringe ad una classificazione di ordine burocratico scarsamente aderente alla realtà della formazione continua.

LA NORMATIVA EUROPEA SUGLI AIUTI DI STATO LE POSSIBILI SOLUZIONI Verificare la possibilità di formalizzazione dell’aiuto al momento della quantificazione del consuntivo, il cui riconoscimento sarà condizionato al rispetto dei parametri previsti dai regolamenti di esenzione (nei Piani Formativi di Area si intende sperimentare la formalizzazione delle imprese committenti e l’effettuazione dei relativi controlli in fase di avvio delle attività anziché in sede istruttoria). Proseguire il confronto tra le Regioni, le autorità centrali ed i servizi comunitari, con il coinvolgimento delle Parti Sociali, allo scopo di definire le questioni ancora aperte. Riproporre l’abolizione della distinzione tra formazione generale e specifica in sede di revisione del regolamento oppure definire standard interpretativi in relazione ai contenuti formativi trattati ed alle competenze acquisite.