PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE

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PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE 69. La costituzione LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI SI ARTICOLA NELLA: STIPULAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO: ISCRIZIONE DELLA SOCIETA’ NEL REGISTRO DELLE IMPRESE: CONSENTE ALLA SOCIETÀ DI VENIRE AD ESISTENZA E DI ACQUISIRE LA PERSONALITÀ GIURIDICA SIMULTANEA L’atto è stipulato immediatamente da coloro che assumono l’iniziativa per la costituzione della società (soci fondatori) con contestuale ed integrale sottoscrizione del capitale sociale iniziale da parte degli stessi PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE la stipulazione dell’atto è successiva al procedimento di raccolta tra il pubblico del capitale iniziale che avviene sulla base di un programma predisposto dai soggetti che assumono l’iniziativa (soci promotori)

PUO’ ESSERE COSTITUITA: LA SOCIETÀ PER AZIONI PUO’ ESSERE COSTITUITA: PER CONTRATTO (da più soci) PER ATTO UNILATERALE (da un solo socio) L’ATTO COSTITUTIVO: HA LA FUNZIONE DI MANIFESTARE LA VOLONTA’ DEI SOCI DI COSTITUIRE LA SOCIETA’ DEVE ESSERE REDATTO PER ATTO PUBBLICO A PENA DI NULLITA’ DELLA SOCIETA’ DEVE INDICARE: le generalità dei soci, degli eventuali promotori e il numero delle azioni loro assegnate la denominazione e la sede sociale della società, nonché le eventuali sedi secondarie

l’attività che costituisce l’oggetto sociale l’ammontare del capitale sottoscritto e versato (minimo 120.000 Euro) il numero, il valore nominale, le caratteristiche, le modalità di emissione e circolazione delle azioni il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura le modalità di ripartizione degli utili i benefici riservati ai soci fondatori e promotori il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri il numero dei componenti del collegio sindacale la nomina dei primi amministratori e sindaci e quella eventuale del soggetto che esercita il controllo contabile l’importo delle spese per la costituzione poste a carico della società la durata della società o, se a tempo indeterminato, il termine decorso il quale i soci possono recedere (massimo un anno)

LO STATUTO SOCIALE: RECA PUNTUALI NORME IN MERITO AGLI ASPETTI PIU’ SIGNIFICATIVI DELLA VITA DELL’ENTE FORMA OGGETTO DI ATTO SEPARATO DALL’ATTO COSTITUTIVO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELL’ATTO COSTITUTIVO DEVE ESSERE REDATTO PER ATTO PUBBLICO LE SUE NORME PREVALGONO SU QUELLE DELL’ATTO COSITUTITIVO IN CASO DI CONTRASTO

PER LA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA’ PER AZIONI DEBBONO VERIFICARSI LE SEGUENTI CONDIZIONI: il capitale sociale deve essere integralmente sottoscritto devono essere rispettate le norme in materia di conferimenti devono sussistere le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società in relazione all’oggetto sociale (es. nel caso di impresa bancaria)