Reati NON informatici Dario Zucchini.

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Transcript della presentazione:

Reati NON informatici Dario Zucchini

Ingiuria 1:1 Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente commette il reato di ingiuria. Incorre nello stesso reato chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti, o disegni, diretti alla persona offesa.

Diffamazione 1:N Si può parlare di diffamazione ogni qual volta un qualcuno offende la reputazione di qualcun altro, diffondendo notizie disonorevoli sul suo conto. Nel caso specifico dei reati non informatici, si parla del reato di diffamazione quando all’interno di una comunicazione con più persone si diffondono notizie o commenti volti a denigrare una persona. Si ha questa tipologia di comunicazione sia quando un soggetto prende contatti direttamente con altre persone, come nel caso ad esempio dei social network o delle chat line nella forma di comunicazione “da uno a molti”, sia ogni volta in cui, con la pubblicazione su una pagina Web, si intende diffondere la comunicazione al più alto numero di persone possibili. Il reato è disciplinatod all'art. 595 cp. L’articolo parla di un’aggravante nel caso in cui l’offesa sia recata con un “mezzo di pubblicità” come l’inserimento, ad esempio, in un sito Web di una informazione o una valutazione su un soggetto. Infatti questo specifico mezzo di pubblicità, dà origine ad un inquantificabile numero di “contatti” di utenti della Rete, generando una incontrollabile e inarrestabile diffusione della notizia.

Minacce e molestie Il reato di minaccia consiste nell’indirizzare ad una persona scritti o disegni a contenuto intimidatorio per via telematica. Il reato è disciplinato dall'art. 612 cp. si basa sulle stesse modalità di comunicazione e diffusione prima descritte per l’ingiuria. Inoltre, approfittando delle difficoltà oggettive di ricondurre il contenuto di una e-mail ad un soggetto individuabile, può capitare che alcune minacce vengano diffuse per via telematica anche per finalità illecite ben più gravi: come ad esempio obbligare qualcuno a “fare, tollerare o omettere qualche cosa” (Violenza privata: art. 610 cp.) o per ottenere un ingiusto profitto (Estorsione: art. 629 cp.). Sull’onda di questa tipologia di reati, è utile descrivere anche quello di Molestie e disturbo alle persone, disciplinato dall'art. 660 cp. che si fonda sul contattare, da parte di terzi, per finalità pretestuose, il soggetto i cui dati sono stati “diffusi” per via telematica. Prendiamo l’esempio della comparsa del nominativo di una persona su una bacheca elettronica, accompagnato da informazioni non veritiere: ciò potrebbe indurre altre persone ignare a contattare la persona per le ragioni “legate” alle informazioni su questa fornite.

Trattamento illecito dei dati personali L’utilizzo di Internet è caratterizzato da numerose occasioni di raccolta dei dati personali del navigatore. Si pensi alle problematiche di tutela dei dati personali connesse: alla raccolta visibile di dati personali on line, mediante richiesta di compilazione di generici formulari elettronici o di veri e propri ordini di beni e servizi alla raccolta invisibile ed automatica dei dati mediante utilizzo di registri elettronici per controllare la “navigazione” degli utilizzatori di Internet alla raccolta invisibile ed automatica dei dati mediante dispositivi software (cookie) in grado di ricostruire accuratamente i comportamenti dell’utilizzatore.

Trattamento illecito dei dati personali In merito alla raccolta e al trattamento dei dati personali via Internet si fa riferimento al rispetto dei principi indicati nella L 675/96. Riguardo a ciò è possibile individuare alcuni parametri di valutazione della liceità del trattamento dei dati personali: il principio di liceità e trasparenza del trattamento dei dati personali; il principio dell’informativa all’interessato; il principio del consenso dell’interessato; il principio della notificazione al Garante del trattamento di dati personali da parte del titolare; il principio di sicurezza del trattamento.

Violazione dei diritti d'autore chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e musicali, che siano protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, ovvero, pur non avendo concorso alla riproduzione ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio, detiene per la vendita o introduce a fini di lucro nel territorio dello Stato le dette riproduzioni. Un primo caso di violazione del diritto d’autore si può verificare quando una copia non autorizzata di un’opera digitale è caricata su un server e messa a disposizione degli utenti. In questo caso, colui che riproduce e fornisce l’opera senza l’autorizzazione da parte del suo autore è considerato soggetto responsabile. Talvolta questa figura non risulta facilmente identificabile e quindi punibile. Un ulteriore possibile violazione del diritto d’autore si verifica quando l’utente ottiene il documento messo a disposizione in Rete e ne fa un uso illegittimo, come ad esempio, rivenderlo a terzi o distribuirlo sulla Rete facendone più copie non autorizzate. La legge italiana sul diritto d'autore consente, con riferimento alle opere musicali e al software proprietario, all'acquirente di effettuare una sola copia ad uso personale. Tale copia, salvo autorizzazione della casa di produzione, non può essere ceduta ad altre persone. La duplicazione abusiva, (senza autorizzazione), è sanzionata penalmente e civilmente e colpisce ugualmente anche chi duplica abusivamente non a scopo di lucro, bensì per un semplice fine di risparmio personale.

Violazione dei diritti d'autore non è considerata a fini di lucro l’utilizzazione di riproduzioni di testi musicali per attività didattica, di studio e di ricerca, ivi compresi esercitazioni e saggi per le attività musicali amatoriali e per quelle svolte da associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, né l’utilizzazione per altre manifestazioni pubbliche di testi musicali che non siano acquistabili sul mercato. Un ulteriore aggiornamento è rappresentato dal decreto legislativo 09/04/2003 num. 68.