Lezione n. 2/2 Il rito del lavoro, ambito di applicabilità e rilevazione Anno accademico 2012/2013.

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Lezione n. 2/2 Il rito del lavoro, ambito di applicabilità e rilevazione Anno accademico 2012/2013

Introduzione Dopo aver esaminato il processo a cognizione piena di rito ordinario (I modulo) e il processo a cognizione piena di rito abbreviato o semplificato, per quanto detto assai prossimo al primo, dobbiamo studiare il processo a cognizione piena di rito del lavoro, per poi vederne le modifiche quando esso è richiamato come modello in relazione alle controversie delle locazioni e alle altre che fanno richiamo al rito lavoro.

Ambito di applicabilità Il processo a cognizione piena di rito ordinario è una norma di chiusura, che si applica per tutte le materie nelle quali non è previsto l’ambito di applicabilità di un altro rito; al contrario nell’ambito delle controversie di lavoro si rende necessario studiare il suo ambito di applicabilità, come disciplinato nell’art. 409 c.p.c.

Art. 409, in generale L’art. 409 prevede cinque ipotesi che corrispondono per lo più alle peculiarità e caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, privato e pubblico e dei rapporti di lavoro autonomo che hanno connotati analoghi a quelli della subordinazione.

Art. 409 n. 1 Si tratta di rapporti di lavoro subordinato anche non inerenti all’esercizio dell’impresa (domestico, di portierato, di dipendente di associazioni su base volontaristica). Il connotato tipico della subordinazione attiene alla modalità di prestazione dell’attività lavorativa sotto i poteri direttivi, organizzativi e disciplinari del datore di lavoro che colloca il lavoratore in una precisa gerarchia di ruoli.

Art. 409, n. 2, i rapporti agrari La norma è costruita nel 1973 prima dell’approvazione della legge sui patti agrari (1982) e dunque contempla varie ipotesi di contratti associativi, la mezzadria, la colonia, la compartecipazione agraria che oggi sono tutti ricompresi nello schema dell’affitto di fondo rustico a coltivatore diretto. Infatti con l’art. 9 della legge n. 29 del 1990 tutti i rapporti agrari oggi ricompresi nel contratto di affitto di fondo rustico a coltivatore diretto sono regolati processualmente dal rito del lavoro e affidati alla competenza della sezione specializzata agraria (con estensione all’affitto di fondo rustico tout court).

Segue. Il minor rilievo della subordinazione Le caratteristiche del rapporto agrario non sono quelle della subordinazione ma quelle della associazione tra concedente e concessionario del bene agricolo produttivo, in una sorta di contratto associativo, ciò sia che si tratti dell’affitto a coltivatore diretto sia che si tratti dell’affitto a non coltivatore diretto. L’art. 409 n. 2 ricomprende solo il contratto di affitto a coltivatore diretto ma la generale estensione del rito e della competenza vale anche all’affitto a coltivatore non diretto.

competenza E’ attribuita alla sezione specializzata agraria innanzi al tribunale, composta da un collegio di giudici togati e laici, con il rito del lavoro.

Art. 409 n. 3. Lavoro, lavoro parasubordinato Si tratta dei rapporti di lavoro autonomo che assumono connotati che li rendono simili alla subordinazione: La coordinazione con le finalità dell’impresa, ove tuttavia il lavoratore non è assoggettato ai poteri direttivi o gerarchici; la non occasionalità; il carattere prevalentemente personale della prestazione (e non con il lavoro altrui). Questo connotato deve caratterizzare anche il rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale pur se indicate come ipotesi tipiche.

Art. 409 n. 4. Rapporti di impiego con enti pubblici Il rapporto di lavoro subordinato con enti pubblici economici ovvero con imprese che sono nella titolarità di enti pubblici. La sua autonomia aveva un senso quando l’impiego pubblico era devoluto alla giurisdizione speciale amministrativa, oggi la distinzione ha meno senso alla luce dell’art. 5 dell’art. 409

Art. 409 n. 5 – Pubblico impiego Si tratta di rapporti subordinati che sono attribuiti per legge alla competenza del giudice del lavoro e non più alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in forza della riforma che ha condotto alla sua privatizzazione (legge n. 80 del 1998). Sono esclusi: i magistrati, i militari, i dirigenti del ministero degli interni e i docenti universitari . Restano poi affidati al giudice amministrativo la materia dei concorsi pubblici.

Poteri del giudice del lavoro L’attribuzione al giudice ordinario del lavoro delle controversie del pubblico impiego, pone il problema dei poteri del giudice ordinario in relazione ai provvedimenti amministrativi. Questi non incontrano il tradizionale limite della mancanza del potere di annullamento, potendo provvedersi solo alla disapplicazione, poiché alla luce della riforma il G.A. e il G.O. possono annullare i provvedimenti amministrativi e hanno gli stessi potere che competono al giudice rispetto all’impiego privato

Alcune ulteriori considerazioni sull’ambito di applicabilità Ai fini della individuazione dell’ambito di applicabilità è da sottolineare che sono affidate allo speciale rito: Le controversie che hanno ad oggetto immediato l’accertamento del rapporto; Le controversie che hanno nel rapporto la loro causa petendi.

Le controversie collettive Con il venir meno del modello corporativo è venuta meno la rilevanza di una controversia economica affidata al giudice (quando nell’epoca corporativa il giudice stabiliva le regole applicabili al rapporto, ipotesi oggi lasciata all’autonomia dei sindacati ex art. 39 cost., mediante la contrattazione collettiva preceduta dallo sciopero), resta tuttavia il profilo di una controversia collettiva giuridica volta ad interpretare e applicare le norme del contratto collettivo.

segue Si è discusso sulla rilevanza di una controversia collettiva giuridica, ma la natura contrattuale del contratto o accordo collettivo, rende ragione di un suo accertamento da parte di un giudice, ma con quale rito? Lo spunto derivante dalle controversie sulla repressione della condotta antisindacale spinge per la applicazione del rito del lavoro (art. 28 s.t. e l. n. 847 del 1977).

Competenza per materia Verticale o per materia (413, 1° comma): tribunale in funzione di giudice del lavoro (senza che l’errore sull’articolazione interna implichi profilo di competenza) sezione specializzata agraria per l’ipotesi del n.2 dell’art. 409 c.p.c.

Competenza per territorio C. orizzontale (art. 413/2): luogo in cui è sorto il rapporto (stipulato il contratto); luogo della sede effettiva del datore di lavoro; luogo della dipendenza ove presta la sua attività; per la parasubordinazione, il dom del lav (legge 128/1992); per il pubblico impiego, ufficio ove presta l’attività lavorativa: non si applica il foro erariale (competenza del tribunale distrettuale ove opera l’Avvocatura dello Stato) nel p.i. funzione sussidiaria degli artt. 18 e 19 c.p.c.

inderogabilità Le parti non possono derogare ai criteri legali con accordi (413 u.c.), quindi si applica il regime rigoroso dell’art. 28 c.p.c. Non è semplicemente annullabile la clausola nei limiti di impugnativa dell’art. 2113 c.c.

rilevabilità Per la competenza per territorio l’art. 428 c.p.c.: per il convenuto la memoria di costituzione, per il giudice l’udienza Per la competenza per materia, l’art. 38 c.p.c. Non vi sono oggi più differenze tra rito ordinario e rito del lavoro.

Le questioni di rito Oltre ad un profilo di competenza verticale per materia e orizzontale per territorio, si pone anche una problematica di rito, quando il processo è introdotto con il rito sbagliato, il tema è regolato dagli artt. 426 e 427 c.p.c.

Il presupposto della soluzione delle questioni di rito Le questioni di rito possono essere risolte in una duplice prospettiva: come presupposto processuale, per cui innanzi all’errore il giudice definisce in rito con sentenza, salva eventuale ipotesi di sanatoria; non come presupposto processuale ma come vicenda processuale risolvibile mediante la conversione dle rito in itinere, da assumere mediante ordinanza

La soluzione Gli artt. 426 e 427 sdrammatizzano la questione del rito ed escludono l’inquadramento in termini di presuppsoto processuale, preferendo il diverso inquadramento in termini di sanabiità in itinere mediante conversione, deciso con ordinanza sempre modificabile e revocabile.

L’accertamento ai fini del rito Il rito, come ogni altro presupposto processuale, si determina sulla domanda e non a seguito di un accertamento sui fatti e sulla loro esistenza, è quindi come viene prospettata la domanda a giustificare l’applicabilità di un rito piuttosto che un altro, a prescindere che i fatti e la loro qualificazione sia o meno fondata. Quindi nell’eventualità che i fatti e la loro qualificazione sia errata, al domanda sarà rigettata nel merito e non vi sarà semplicemente una conversioen del rito

Rito e competenza Qualche volta, oltre alla questione di rito si pone la questione di competenza, in questo ultimo caso, ai sensi dell’art. 38 il giudice compie un minimo di istruttoria, seppure deformalizzata e accellerata mediante “sommarie informazioni” (art. 38 u.c.) e ciò ai soli fini della competenza lasciando del tutto impregiudicato il profilo relativo al merito.

Conversione da rito ordinario a rito speciale, art. 426 Come detto, avviene con ordinanza, revocabile e modificabile, ponendosi il problema di fissare l’udienza di discussione ex art. 420 c.p.c. e irrigidire le preclusioni nel passaggio da un rito a preclusioni progressive ad un rito a preclusioni concentrate, quindi il giudice dovrà fissare un termine alle parti per integrare la concentrazione delle preclusioni tipica del rito del lavoro: 1. Alla luce della introduzione di un sistema di preclusioni anche nel rito ordinario,l’unico profilo rilevante è quello della prova essendosi precluse domande ed eccezioni già con gli atti introduttivi del rito ordinario; 2. Se la conversione del rito avviene dopo l’udienza dell’art. 183, neppure la deduzione di prove potrà essere recuperata, essendo maturati i relativi termini.

Contestualità di incompetenza territoriale Se al momento della conversione del rito è ancora recuperabile un’eccezione di incompetenza per territorio (per essere stata sollevata in comparsa o rilevata in udienza), l’ordinanza di conversione del rito risolve anche il profilo di incompetenza e sotto questo particolare profilo è impugnabile con il regolamento di competenza.

Contestualità di incompetenza per materia Potrebbe porsi il caso che a seguito della conversione vi sia anche un profilo di competenza verticale, per essere stata avviata la controversia innanzi al giudice di pace, in tal caso se al momento della conversione la questione è ancora rilevabile, con ordinanza del giudice di pace è decisa pure la competenza per materia, ma l’ordinanza non è impugnabile con regolamento ai sensi dell’art. 46 c.p.c.

Conversione da rito del lavoro a rito ordinario Si applica l’art. 427 ponendosi un problema di regolarizzazione fiscale degli atti (per la differente contribuzione fiscale del rito ordinario rispetto al rito lavoro) e un problema di sopravvivenza delle preclusioni di rito del lavoro nel rito ordinario e un problema di utilizzabilità delle prove raccolte nel rito del lavoro, fuori dai limiti di ammissibilità del codice civile e per impulso officioso, nel rito ordinario.

Preclusioni Solo se la conversione avviene alla prima udienza innanzi al giudice del lavoro, si pone un problema di riapertura dei termini (con le memorie di cui all’art. 183, 6° comma c.p.c.), altrimenti vi è una perfetta coincidenza delle preclusioni del rito ordinario con il rito del lavoro.

Prove di impulso officioso In virtù del principio di acquisizione, acorchè la prova sia raccolta sulla base di un impulso officioso, essa è definitivamente acquisita aglia tti del processo, non discendendone conseguenza particolare

Prove fuori dai limiti del codice civile Al contrario queste prove non possono essere utilizzate nel rito ordinario e quindi avranno l’efficacia consentita dal rito nel quale viene convertito il processo.

Compresenza di questione di competenza verticale Anche in questo caso si pone un problema di competenza verticale,potendo essere competente per materia e/o valore il giudice di pace, in tal caso il giudice decide con ordinanza anche la questione di competenza e questa volta il provvedimento è sempre impugnabile con il regolamento.

Errore sul rito Se vi è errore sul rito: 1. non discende nullità degli atti, poiché la questione non è trattata come presupposto processuale; 2. Le parti devono sempre difendersi secondo le regole del rito in cui si trovano, ancorché esso sia sbagliato (ultra attività del rito).