- IMPOSTA UNICA COMUNALE- GUIDA UIL alla “IUC” - IMPOSTA UNICA COMUNALE-
La IUC si compone di imposte: IMU (Imposta Unica Municipale); Guida alla “IUC” La Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 2013), riforma le tasse comunali sulla casa (IMU e TARES) e istituisce una nuova imposta: la IUC (Imposta Comunale Unica). La nuova imposta si basa su 2 presupposti: il primo di natura patrimoniale e il secondo sul possesso destinato a finanziare i servizi dei Comuni. La IUC si compone di imposte: IMU (Imposta Unica Municipale); TASI (Tassa Servizi Indivisibili); TARI (Tassa Rifiuti). L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU.
IMU (Imposta Unica Municipale) Guida alla “IUC” IMU (Imposta Unica Municipale) La disciplina dell’IMU rimane su tutti gli immobili ad esclusione degli immobili adibiti ad abitazione principale e dei fabbricati rurali ad uso strumentale. L’IMU non si applica, altresì: agli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa; ai fabbricati civili destinati ad alloggi sociali; alla casa coniugale assegnata al coniuge, in caso di separazione legale; ad un unico immobile, purchè non locato, appartenente al personale in servizio delle forze di “sicurezza”.
Guida alla “IUC” I Comuni, con proprio Regolamento, possono equiparare ad abitazione principale e per la quale non è dovuta l’IMU: l’abitazione a titolo di proprietà o usufrutto, purchè non locata, posseduta da anziani o disabili ricoverati permanenti in strutture o istituti di ricovero; l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero purchè non locata; l’abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori, suoceri e nuore), prevedendo che, l’agevolazione sia limitata alla rendita catastale al di sotto dei 500 euro (con pagamento dell’IMU per la sola parte eccedente) o ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore ai 15 mila euro.
Guida alla “IUC” Le abitazioni principali accatastate in A/1, A/8, A/9 (ville, castelli ecc.), continuano, invece, a pagare l’IMU come prima casa con aliquota base 4 per mille, variabile in aumento e diminuzione del 2 per mille, mentre a partire dal 2014 le detrazioni spettanti sono soltanto quelle di base (200 euro). Viene reintrodotta, con decorrenza 2013, al 50% l’IRPEF fondiaria per gli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune di residenza del proprietario. L’IMU sugli immobili strumentali alla produzione è deducibile nella misura del 20% (30% per il 2013), dall’IRES. L’ALIQUOTA MASSIMA COMPLESSIVA DELL’IMU E DELLA TASI SUGLI IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE NON PUO’ SUPERARE IL LIMITE DEL 10,6 PER MILLE (es. IMU 8,1 per mille e TASI 2,5 per mille; oppure IMU 10,6 per mille; o ancora IMU 9,6 per mille e TASI 1 per mille).
TASI (Tassa Servizi Indivisibili) Guida alla “IUC” TASI (Tassa Servizi Indivisibili) Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo un immobile (fabbricati, aree scoperte terreni edificabili), compresa l’abitazione principale, a qualsiasi uso adibiti. Il gettito è destinato a finanziare i servizi indivisibili dei Comuni (pubblica sicurezza e vigilanza; tutela del patrimonio artistico e culturale; illuminazione stradale pubblica; servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico; servizi socio-assistenziali; servizio di protezione civile; servizio di tutela degli edifici ed aree comunali). Non finanzia, invece i servizi a domanda individuale, cioè quei servizi pubblici per i quali gli Enti Locali sono tenuti a richiedere una contribuzione a carico dell'utente (asili nido, mense, impianti sportivi ecc.).
La base imponibile è quella determinata ai fini IMU. Guida alla “IUC” La TASI è dovuta da chiunque possieda (proprietario), o detenga (inquilini), a qualsiasi titolo un immobile. In caso di più possessori o detentori dell’immobile la TASI essi sono tenuti all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. La base imponibile è quella determinata ai fini IMU. L’aliquota di base della TASI è fissata all’1 per mille. I Comuni possono ridurre tale aliquota fino all’azzeramento o aumentarla.
Guida alla “IUC” In caso di aumento i Comuni devono rispettare il vincolo in base alla quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l’aliquota massima consentita per l’IMU al 2013 (6 per mille per le prime case e 10,6 per mille per gli altri immobili). PER IL 2014 L’ALIQUOTA MASSIMA DELLA TASI NON PUO’ IN OGNI CASO SUPERARE IL 2,5 PER MILLE PER OGNI TIPOLOGIA DI IMMOBILE. Per quanto i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima non può superare l’1 per mille. In caso di un immobile dato in locazione i Comuni con proprio Regolamento stabiliscono la quota a carico degli inquilini nella misura compresa tra il 10% ed il 30% della TASI, l’altra parte spetta al proprietario dell’immobile.
abitazioni con un unico occupante; Guida alla “IUC” I Comuni possono prevedere riduzioni ed esenzioni, a carico del Bilancio comunale per: abitazioni con un unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedono per più di 6 mesi all’estero; fabbricati rurali ad uso abitativo. Per la TASI le riduzioni possono, altresì, essere ancorate alla capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’ISEE.
Guida alla “IUC” Per il solo anno 2014 la Legge di Stabilità assegnava ai Comuni 500 milioni di euro (25 euro medi per abitazione), finalizzati, secondo le decisioni dei singoli Comuni, a finanziare detrazioni a favore dell’abitazione principale nonché dei familiari residenti anagraficamente (nucleo familiare). Tale previsione sembra essere superata dall’accordo Governo-ANCI, che stabilisce: un’addizionale all’aliquota base della TASI, che non può superare complessivamente lo 0,8 per mille per ogni tipologia di immobili (esempio: 0,4 per mille sulle prime case e 0,4 per mille su altri immobili, oppure lo 0,2 per mille sulle prime case e 0,6 per mille sugli altri immobili); i proventi derivanti dall’addizionale aggiuntiva saranno vincolati a detrazioni a favore dell’abitazione principale; i 500 milioni di euro della Legge di Stabilità, invece, saranno destinati a “ristoro” dei Comuni derivante dal minor gettito TASI rispetto all’IMU.
Guida alla “IUC” I Comuni, nel Regolamento della TASI, devono individuare i servizi indivisibili e per ciascuno di essi devono indicare analiticamente i costi di copertura del gettito della TASI. Il Consiglio Comunale deve approvare le aliquote della TASI e della TARI entro il termine fissato per l’approvazione dei Bilanci di previsione. I Comuni stabiliscono il numero e le rate si scadenza della TASI e TARI, consentendo di norma il pagamento in almeno due rate semestrali, anche con scadenze differenziate tra TASI e TARI. E’ comunque consentito il pagamento in un’unica rata annuale entro il 16 Giungo.
Guida alla “IUC” TARI (TASSA RIFIUTI) La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi e detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. I soggetti tenuti al pagamento di questo tributo sono: tutti coloro che utilizzano realmente l’immobile, anche se non proprietari. Sono escluse dal tributo: le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle abitazioni civili. La TARI è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare.
In particolare determina: Guida alla “IUC” Con proprio Regolamento, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo. In particolare determina: la gestione e la classificazione dei rifiuti; la classificazione delle categorie di attività (utenze domestiche e non domestiche); la disciplina delle eventuali riduzioni e esenzioni; i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
Guida alla “IUC” Il tributo deve coprire integralmente il costo del servizio (costi di investimento e costi relativi all’esercizio relativo alla gestione dei rifiuti urbani). I Comuni nella determinazione della TARI tengono conto dei criteri di calcolo “normalizzato” (la tariffa, articolata per fasce di utenza (domestiche e non domestiche), è costituita da una parte fissa ed una variabile che si riferiscono rispettivamente alle componenti essenziali del costo del servizio ed alle quantità di rifiuti raccolti e trattati). In alternativa i Comuni, nel determinare la tariffa, rispetto al principio “chi inquina paga”, possono commisurare la tariffa alla quantità media e qualità dei rifiuti prodotti da ogni categoria di immobile (raccolta differenziata). Nei Comuni dove esiste un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti possono utilizzare il sistema della “TARIFFA” (in questo caso con l’applicazione dell’IVA), al posto della TARI. La TARI è gestita e riscossa dal gestore affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Guida alla “IUC” I Comuni individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, in relazione al piano finanziario predisposto dall’Ente gestore, relativo agli interventi del servizio. Il Consiglio Comunale approva il piano economico e finanziario predisposto dall’Ente gestore e il piano tariffario. La tariffa sarà composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio (investimenti e relativi ammortamenti) e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento. L’insieme dei costi della tariffa, è articolato in utenze domestiche e in utenze non domestiche.
- una parte VARIABILE (in base ai metri quadrati) Guida alla “IUC” La determinazione della “tariffa domestica” è commisurata in base a 2 elementi: - una parte VARIABILE (in base ai metri quadrati) - una parte FISSA (in base ai componenti il nucleo familiare) A questo importo va aggiunto il Tributo Provinciale per le Funzioni Ambientali (TEFA), stabilito dalle Province (dall’1% fino ad un massimo del 5%). Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
abitazioni con un unico occupante; Guida alla “IUC” I Comuni, con proprio Regolamento, possono prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: abitazioni con un unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti che risiedono per più di 6 mesi all’estero; fabbricati rurali ad uso abitativo. I Comuni, con proprio Regolamento, possono prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni . Tali riduzioni ed esenzioni, che devono trovare copertura finanziaria da risorse comunali (attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso), non possono in ogni caso eccedere il 7% del costo complessivo del servizio dei rifiuti.