ALUNNI STRANIERI CON DISABILITÀ

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ALUNNI STRANIERI CON DISABILITÀ

ALUNNI STRANIERI CON DISABILITÀ Il MIUR con C.M. n° 4233 del 19/02/2014 ha trasmesso le nuove “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”. Esse contengono anche riferimenti espliciti agli alunni stranieri con disabilità o con altri BES. È da evidenziare che le Linee guida ribadiscono in più punti il diritto all’istruzione per tutti gli alunni stranieri presenti sul territorio italiano, anche se irregolari ed esonerano gli operatori della scuola dall’obbligo di denuncia di irregolari di detti alunni. Nel quadro della normativa generale si evidenziano le norme sulle iscrizioni e quelle sulla valutazione.

Il paragrafo 2 delle Linee guida stabilisce che gli alunni stranieri possano essere iscritti al primo anno di ciascun ordine di scuola secondo la normativa generale se già presenti sul nostro territorio alla data stabilita annualmente per le iscrizioni, o in corso d’anno se arrivano al di fuori di tale data. Quanto alle modalità si prevede che essa sia on-line, a meno che l’alunno sia irregolare e non abbia quindi il codice fiscale. In tal caso permane il suo diritto/dovere all’obbligo scolastico, ma l’iscrizione viene effettuata in modo cartaceo direttamente alla scuola prescelta che fornisce tutto il supporto necessario.

Per gli alunni irregolari con disabilità, oltre al problema della mancanza del codice fiscale (cui la scuola prescelta supplisce con un codice provvisorio), sorge il problema della certificazione di disabilità ai sensi della L. n° 104/92. Adesso, non potendosi procedere alla richiesta di visita all’INPS con la prevista procedura on-line, si provvede con richiesta cartacea all’ASL del territorio del domicilio dell’alunno che provvederà ad istruire la pratica fornendo al termine della visita la certificazione ai sensi della L. n° 104/92 da consegnare alla scuola.

Quanto alla formazione delle classi valgono le norme generali sul tetto massimo del 30% di alunni stranieri presenti nella stessa classe di cui alla C.M. n°2/10. Tale tetto può essere innalzato, in presenza di alunni stranieri ormai in discreto possesso della lingua italiana, o abbassato in caso contrario. Quanto alla scelta della classe di iscrizione, in mancanza di documenti certi sugli studi svolti nel paese di origine, essa avviene di norma nella classe corrispondente all’età anagrafica. Il dirigente scolastico valutato il singolo caso può decidere di iscrivere l’alunno massimo alla classe precedente o a quella successiva a quella corrispondente all’età anagrafica.

Quanto alla valutazione, il paragrafo 4 delle Linee guida, nell’affermare la sottoposizione degli alunni stranieri alla normativa italiana, richiama per gli alunni con disabilità, DSA o altri BES la normativa contenuta nella Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, nella C.M. n° 8/13 e nella Nota prot. n° 2563/13.

Agli alunni con disabilità certificata si applica tutta la normativa della L. n°104/92 e quella ad essa successiva ivi compreso l’art. 9 del DPR n°122/09 sulla valutazione degli alunni con disabilità: “Occorre anche tener conto del fatto che […] da molti anni è emersa una riflessione sull’opportunità di prevedere una valutazione per gli alunni stranieri modulata in modo specifico ed attenta alla complessa esperienza umana di apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo, senza abbassare in alcun modo gli obiettivi richiesti, ma adattando gli strumenti e le modalità con cui attivare la valutazione stessa.” (Linee guida par. 4).

Ciò vale anche per gli esami di Stato espressamente citati nel paragrafo 4.1 delle Linee guida che prevedono: “[…] Per l’esame di Stato al termine del secondo ciclo sono da considerarsi crediti formativi eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d’origine. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d’origine.”