Torino - 12 marzo 2014 CONCORDATO CAUZIONE CREDITO Regione Lombardia Le garanzie per l’esercizio delle attività di smaltimento e recupero di rifiuti Il tavolo di lavoro Regione Lombardia- Ania- Abi (settembre 2013 – febbraio 2014) SACE BT : Paolo Della Torre UnipolSai : Alessandro Carnovali 1
Regione Lombardia: Le disposizioni vigenti in materie di garanzie e lo schema di polizza (D.G.R n. 7/19461) ART. 2 - Delimitazione della garanzia - estensione della garanzia al «…risarcimento di ulteriori danni derivanti all’ambiente in dipendenza dell’attività svolta… (per inadempienze commesse) nel periodo di efficacia della garanzia stessa» ART.3 - Efficacia e durata della garanzia –«La presente garanzia ha efficacia a partire dalla data odierna sino al..decorso tale periodo la garanzia rimarrà comunque valida sino ad avvenuta liberazione da parte della Regione Lombardia/Prov. di…. tramite dichiarazione scritta» ART. 4 – Facoltà di recesso–«La Società può recedere in qualsiasi momento con l’effetto della cessazione….dal 30°giorno successivo alla comunicazione …In tal caso la garanzia rimane efficace per le eventuali inadempienze commesse dal contraente nel periodo anteriore….e la Regione Lombardia/Provincia di… può avvalersene ai sensi e nei termini di cui agli artt. 2 e 5» 2
Regione Lombardia: Settembre 2013 – La bozza della nuova D.G.R., sostitutiva della D.G.R n. 7/19461 «.. nei casi in cui l’Autorità competente ha proceduto all’escussione delle garanzie… si sono riscontrati limiti oggettivi nell’adeguatezza della procedura e nella congruità dell’importo garantito a coprire le spese… (per )…gli interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente e della salute…» …considerata la necessità di: «…modificare lo schema di fideiussione …per assicurare maggiore efficacia e facilitare l’escussione…» «… a) innalzare gli importi delle garanzie…b)…aggiornare periodicamente gli importi delle garanzie (indice ISTAT)» «…le garanzie coprono anche gli eventuali interventi di ripristino dello stato dei luoghi, compresa la rimozione delle strutture edilizie realizzate… (per) il mancato avvio dell’esercizio di un impianto dopo la sua realizzazione…» gestione post-operativa delle discariche: facoltà del Contraente di effettuare un accantonamento su un c/c bancario vincolato a favore del Beneficiario 3
Regione Lombardia: Settembre 2013 – La bozza del nuovo schema di garanzia, sostitutivo di quello allegato alla D.G.R n. 7/19461 Art. 1 – Costituzione della garanzia - «…l’ammontare del rimborso da parte del Garante sarà automaticamente maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data odierna alla data di eventuale richiesta di escussione, calcolati in ragione del tasso ufficiale in vigore nello stesso periodo » Art. 2 – Delimitazione della garanzia – Estensione della garanzia alle spese per « … indagini preliminari e la caratterizzazione…,… i monitoraggi….nonché per il risarcimento di ulteriori danni all’ambiente in dipendenza dell’ attività svolta…» Art. 3 - Efficacia e durata della garanzia «…la garanzia rimarrà comunque valida sino ad avvenuta liberazione da parte del Beneficiario tramite dichiarazione scritta …» 4
Regione Lombardia: Settembre 2013 – La bozza del nuovo schema di garanzia, sostitutivo di quello allegato alla D.G.R n. 7/19461 gestione post-operativa delle discariche: Art. 3 - Efficacia e durata della garanzia «…efficacia…dalla data odierna sino ai 30 anni (o 5/10 anni) successivi alla comunicazione di avvenuta chiusura... decorso tale periodo la garanzia rimarrà comunque valida sino ad avvenuta liberazione da parte del Beneficiario tramite dichiarazione scritta …» Art. 4 – Escussione della garanzia finanziaria – « Il Garante corrisponderà l’intero importo garantito a prima e semplice richiesta scritta….non potrà opporre alcuna eccezione, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Contraente..; al termine degli interventi ed a seguito di rendicontazione saranno restituite al Garante le eventuali somme eccedenti i costi sostenuti…» Deroghe agli artt. 1944, 1957 e 1247 del Codice Civile 5
Regione Lombardia: IL QUADRO DELLA SITUAZIONE A SEGUITO DELL’ULTIMO INCONTRO DEL 25 FEBBRAIO 2014 Bozza del nuovo testo di garanzia Art. 1 – Costituzione della garanzia - rispetto alla bozza della Regione, si è convenuto che la garanzia opera fino a concorrenza di un importo massimo garantito, senza l’applicazione di alcuna maggiorazione automatica del massimale a titolo di interessi (in caso di escussione) Rivalutazione ISTAT : prevista nella bozza della nuova D.G.R., è un aspetto in fase di approfondimento da parte della Regione. In linea di massima verrà richiesta in fase di rinnovo/proroga della garanzia. Ove fosse inserita nel nuovo schema di polizza, abbiamo proposto un articolo dedicato, che prevede: a) adeguamento del massimale su base quinquennale, previa richiesta del Beneficiario al Contraente con la quantificazione del relativo importo; b) obbligo del Contraente di provvedere, a pena di inadempi= mento, secondo una delle modalità previste dalla L.348/1982 6
Regione Lombardia: IL QUADRO DELLA SITUAZIONE A SEGUITO DELL’ULTIMO INCONTRO DEL 25 FEBBRAIO 2014 Bozza del nuovo testo di garanzia Art. 2 – Delimitazione della garanzia: è stato opportunamente precisato che l’operatività della garanzia per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all’ambiente è ai sensi della parte VI del Dlgs. 152/2006. Art. 3 – Efficacia, durata e validità della garanzia : articolo per il quale sono attualmente previste quattro diverse formulazioni, in funzione della particolare tipologia di attività autorizzata: a) attività di recupero rifiuti ed impianti sottoposti ad A.U.A. b) gestione operativa delle discariche c) gestione post operativa delle discariche d) attività diverse dalle precedenti 7
Regione Lombardia: IL QUADRO DELLA SITUAZIONE A SEGUITO DELL’ULTIMO INCONTRO DEL 25 FEBBRAIO 2014 Bozza del nuovo testo di garanzia segue Art.3:clausole comuni e/o presenti nelle diverse formulazioni: a) efficacia della garanzia dalla data dell’avvenuta accettazione della medesima da parte del Beneficiario; b) procedure semplificate/impianti A.U.A.: durata della garanzia, (minimo 5 anni) anche inferiore a quella dell’autorizzazione, ma con validità ed escutibilità nell’ulteriore periodo di 1/2 anni, decorsi i quali interviene l’estinzione automatica; c) polizze con durata < durata autorizzazione: la mancata proroga/rinnovo della polizza alla scadenza, da concordare con il Garante, non rappresenta, di per sé, motivo di escussione della garanzia; d) estinzione automatica della polizza a seguito di presentazione di una nuova garanzia da parte del Contraente, accettata dal Beneficiario; in ogni caso formalizzazione dello svincolo della polizza prestata dal Garante originario; 8
Regione Lombardia: IL QUADRO DELLA SITUAZIONE A SEGUITO DELL’ULTIMO INCONTRO DEL 25 FEBBRAIO 2014 Bozza del nuovo testo di garanzia segue Art.3: gestione operativa delle discariche : Regione Lombardia ha precisato che l’autorizzazione all’esercizio di una discarica potrà avere una durata di 5, 6 (con certificazione ISO) oppure 8 anni (con certificazione EMAS). l’articolo contempla due ipotesi, a seconda che intervenga o meno, nel periodo di durata della polizza, la comunicazione di chiusura dell’impianto di cui all’art. 12, comma 3, del Dlgs 36/2003 in entrambi i casi la garanzia è valida ed escutibile nei due anni successivi alla comunicazione di chiusura dell’impianto o alla scadenza della polizza in considerazione della durata relativamente limitata dell’autorizza= zione, verrà stralciata la clausola in forza della quale il mancato rinnovo/proroga della polizza non rappresenta, di per sé, motivo di escussione della garanzia 9
Regione Lombardia: IL QUADRO DELLA SITUAZIONE A SEGUITO DELL’ULTIMO INCONTRO DEL 25 FEBBRAIO 2014 Bozza del nuovo testo di garanzia segue Art.3: gestione post operativa delle discariche : come noto, è la garanzia più critica (valida almeno 30 anni dalla comunicazione di chiusura della discarica) l’articolo ha la medesima struttura di quello inerente alla gestione operativa, con le predette due ipotesi, in funzione dell’avvenuta chiusura o meno dell’impianto in entrambi i casi la garanzia è valida ed escutibile nei due anni successivi alla comunicazione di chiusura/scadenza della polizza. Il mancato rinnovo/proroga della polizza non è, di per sè, motivo di escussione, ma, ove il Contraente non la produca (fatta salva l’ipotesi del deposito di nuovo contratto emesso da altro fideiubente) la chiamata in garanzia risulta inevitabile da affinare l’ipotesi del c/c bancario vincolato a favore del Beneficiario, con svincolo parziale, su base annua, della garanzia originariamente prestata, in funzione dell’entità delle somme accantonate 10
Durata, validità e svincolo polizze Durata autorizzazione (anni) Durata iniziale polizza (anni) Validità oltre durata Svincolo Procedura semplificata 10Minimo 51 annoAlla scadenza. In assenza di rinnovo intermedio, decadenza immediata dell’autorizzazione A.U.A.15Minimo 51 annoCome punto precedente Gestione operativa discarica 5/6/8Pari alla durata dell’autorizzazione 2 annia) chiusura discarica nel periodo di durata della polizza: svincolo decorsi 2 anni da tale data; b) no chiusura: svincolo decorsi 2 anni dalla scadenza naturale della polizza Gestione post - operativa discarica 5/6/8Pari alla durata dell’autorizzazione 2 anniCome punto precedente. Nota: il Contraente deve comunque prestare garanzia fino a 30 anni data chiusura impianto 11
Regione Lombardia: IL QUADRO DELLA SITUAZIONE A SEGUITO DELL’ULTIMO INCONTRO DEL 25 FEBBRAIO 2014 Bozza del nuovo testo di garanzia Art. 4 – Escussione della garanzia finanziaria – Le nuove condizioni prevedono: escussione subordinata alla notifica di un provvedimento motivato; sostituzione della condizione di inopponibilità di alcuna eccezione da parte del Garante con la formula, più aulica, ma consolidata in tanti testi di polizza, che il pagamento del Garante avverrà anche senza il consenso del Contraente, che sarà semplicemente avvisato; introduzione della clausola di ripetizione nei confronti del Beneficiario di somme pagate ed in tutto o in parte non dovute; interessi moratori, pari al tasso legale, dovuti dal Garante per somme pagate con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione di escussione 12