Accordo di integrazione per lo straniero che richiede il permesso di soggiorno È in vigore dal 10 marzo 2012 come nuovo strumento offerto agli immigrati che scelgono di vivere nel nostro Paese per avviare un reale percorso di integrazione attraverso la conoscenza della lingua italiana e dei principi civici fondamentali
Con tale strumento anche nel nostro Paese si è voluta perseguire la strada, già avviata in altri Stati europei, di stipulare un patto con un reciproco impegno atto a fornire: - da parte dello Stato: gli strumenti della lingua, della cultura e dei principi generali della costituzione italiana - da parte del cittadino straniero: l’impegno al rispetto delle regole della società civile al fine di perseguire, nel reciproco interesse, un ordinato percorso di integrazione (basato sul principio dei crediti). Obiettivi dell’Accordo di integrazione
L’accordo prevede che entro due anni dalla sottoscrizione lo straniero raggiunga la quota di 30 crediti. I crediti possono essere conseguiti attraverso l’acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana, cultura civica e vita civile in Italia) e lo svolgimento di determinate attività, come per esempio: - Corsi di italiano - Corsi di Formazione professionale - Titoli di studio (riconosciuti) - Corsi di formazione anche nel Paese di origine (riconosciuti) - Iscrizione al Servizio sanitario nazionale e scelta di un medico di base - Stipula di un contratto di locazione o certificazione dell'accensione di un mutuo per l’acquisto di un immobile ad uso abitativo. - Svolgimento di attività economico-imprenditoriali, ecc. il Sistema dei crediti
ha durata di due anni prorogabile di un altro anno Un mese prima della scadenza del biennio di durata dell'accordo, lo Sportello Unico per l'Immigrazione ne avvia la verifica invitando lo straniero a presentare la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti e la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione dei figli minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne l'adempimento. In assenza di idonea documentazione per l'accertamento del proprio livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia lo straniero può svolgere gratuitamente un apposito test effettuato a cura dello Sportello Unico per l'Immigrazione anche presso i Centri per l'istruzione degli adulti. da sapere sull’accordo di integrazione:
I crediti assegnati al momento della sottoscrizione dell'accordo (13) vengono confermati nel caso in cui sia accertato il livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia; in caso contrario i crediti vengono diminuiti. Se durante la verifica viene accertato un livello di conoscenza superiore rispetto a quello minimo previsto, si provvede al riconoscimento dei crediti aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti inizialmente. da sapere sull’accordo di integrazione:
La verifica si conclude con l'attribuzione dei crediti finali: se il numero dei crediti finali è pari o superiore a 30 l'accordo si considera rispettato, purché siano stati conseguiti il livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata e il livello di sufficienza della conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia; se il numero dei crediti finali è tra 1 e 29 oppure non sono stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia l'accordo è prorogato per un anno alle stesse condizioni; se il numero dei crediti finali è pari o inferiore a 0 il permesso di soggiorno è revocato e viene adottato il provvedimento amministrativo di espulsione. da sapere sull’accordo di integrazione: