tuttavia, nelle società che:

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tuttavia, nelle società che: 91. Le funzioni del collegio sindacale. La responsabilità dei sindaci il collegio sindacale vigila: sull’osservanza della legge e dello statuto sul rispetto dei principi di corretta amministrazione sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento al collegio sindacale non spetta il controllo contabile sulla società tuttavia, nelle società che: non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato LO STATUTO PUÒ ATTRIBUIRE AL COLLEGIO SINDACALE IL COMPITO DI SVOLGERE IL CONTROLLO CONTABILE SULLA SOCIETÀ (è però necessario che tutti i membri del collegio siano iscritti nel registro dei revisori contabili)

FUNZIONE DI CONTROLLO La funzione di controllo attribuita al collegio sindacale ha una portata assai ampia, infatti interessa: la complessiva struttura organizzativa dell’ente (inclusa l’attività dell’assemblea) l’attività di gestione svolta dagli amministratori Sono previsti: la necessaria partecipazione del collegio sindacale alle adunanze dei soci, degli amministratori e del comitato esecutivo, ove presente il riconoscimento del diritto di impugnare le rispettive delibere la possibilità, per i membri del collegio, di procedere ad atti di ispezione e di controllo (anche avvalendosi dell’aiuto di propri dipendenti o ausiliari)

INFORMAZIONI Si riconosce al collegio la possibilità di: chiedere agli amministratori notizie ed informazioni sull’andamento delle operazioni sociali o sul compimento dei singoli affari scambiare informazioni con i soggetti cui è attribuito il controllo esterno con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo, al fine di verificare il generale andamento dell’attività sociale

POTERI SPETTANTI AL COLLEGIO potere-dovere di compiere atti di ispezione e di controllo potere di convocare l’assemblea (previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione) qualora nell’espletamento del proprio incarico ravvisi fatti di rilevante gravità in ordine ai quali vi sia urgente necessità di provvedere possibilità di promuovere il controllo giudiziario sulla gestione sociale, laddove vi sia il fondato sospetto che gli amministratori abbiano commesso irregolarità nell’espletamento del proprio incarico

DOVERI GRAVANTI SUL COLLEGIO in caso di omissione o di ingiustificato ritardo degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni previste dalla legge in caso di denunzia da parte di tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale il collegio deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le proprie conclusioni all’assemblea nelle società quotate, il collegio ha l’obbligo di segnalare tempestivamente alla Consob le irregolarità riscontrate nel corso dell’attività di vigilanza

RESPONSABILITA’ CIVILE DEI SINDACI i sindaci devono espletare il proprio ufficio con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico sono responsabili per la verità delle proprie attestazioni, e devono conservare il segreto sui fatti e documenti di cui siano a conoscenza per ragione del loro ufficio sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi, qualora il danno non si sarebbe prodotto laddove avessero vigilato in conformità agli obblighi su di essi gravanti sono responsabili in via esclusiva per tutti i danni che non siano ricollegabili ad un fatto illecito degli amministratori, bensì unicamente ad un mancato o negligente adempimento dei loro doveri all’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate in materia di responsabilità degli amministratori