Trova applicazione in mancanza di diversa previsione statutaria 86. Il sistema tradizione di amministrazione e controllo. L’organo amministrativo. LA S.P.A. PUO’ OPTARE FRA TRE SISTEMI DIFFERENTI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO: IL SISTEMA TRADIZIONALE IL SISTEMA DUALISTICO IL SISTEMA MONISTICO La loro adozione, laddove non effettuata in sede di costituzione della società, necessita di specifica modifica statutaria Trova applicazione in mancanza di diversa previsione statutaria IN OGNI CASO IL CONTROLLO CONTABILE NON E’ DI SPETTANZA DELL’ORGANO INTERNO DI CONTROLLO, MA DEVE ESSERE AFFIDATO AD UN SOGGETTO ESTERNO ALLA SOCIETA’, E CIOE’ AD UN REVISORE CONTABILE O AD UNA SOCIETA’ DI REVISIONE
IL SISTEMA TRADIZIONALE L’ ORGANO AMMINISTRATIVO PUO’ AVERE NATURA: COLLEGIALE UNIPERSONALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AMMINISTRATORE UNICO AD ESSO E’ AFFIDATA LA GESTIONE DELL’IMPRESA, CON FACOLTA’ DI COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OGGETTO SOCIALE L’ ORGANO AMMINISTRATIVO PUO’ DELIBERARE SU TUTTE LE MATERIE ATTINENTI ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA’ CHE NON SIANO RISERVATE PER LEGGE ALL’ASSEMBLEA
POTERE DI RAPPRESENTANZA ALL’ORGANO AMMINISTRATIVO O AD ALCUNI SUOI COMPONENTI SPETTA IL POTERE GENERALE DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA’ In virtù di tale potere è riconosciuto all’organo amministrativo il potere-dovere di manifestare ai soggetti terzi la volontà sociale creatasi all’interno dell’ente in sede di costituzione della S.p.a., l’atto costitutivo deve indicare a quali amministratori è attribuita la rappresentanza dell’ente successivamente alla costituzione dell’ente, la rappresentanza è attribuita agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina
se la rappresentanza è conferita a più amministratori, occorre specificare se essi agiscono: CON FIRMA DISGIUNTA CON FIRMA CONGIUNTA ciascuno di essi potrà autonomamente impegnare la società nei confronti dei soggetti terzi è necessaria la firma di tutti i soggetti dotati del potere di rappresentanza IL POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ È GENERALE, ED È COMPRENSIVO DELLA RAPPRESENTANZA SOSTANZIALE E DI QUELLA PROCESSUALE, ATTIVA E PASSIVA, DELL’ENTE
TUTELA DELL’AFFIDAMENTO DEI TERZI adempiute le formalità prescritte in materia di pubblicità dell’atto di attribuzione della rappresentanza, l’eventuale invalidità dell’atto di nomina non può essere opposto ai terzi in buona fede, a meno che non si provi che essi ne erano a conoscenza LA SOCIETÀ RESTA VINCOLATA, NEI CONFRONTI DEI TERZI IN BUONA FEDE, DAGLI ATTI COMPIUTI DAGLI AMMINISTRATORI INVALIDAMENTE NOMINATI se, pur essendo l’atto di nomina valido, gli amministratori abbiano violato i limiti alla rappresentanza fissati dallo statuto o da una decisione degli organi competenti, la società non può opporre ai terzi i limiti posti ai poteri di rappresentanza, anche se pubblicati, ma rimane vincolata dagli atti posti in essere dai propri amministratori la società può legittimamente contestare le pretese dei terzi solo fornendo prova che essi hanno intenzionalmente agito in suo danno
FUNZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO OLTRE CHE DEL POTERE GESTORIO E DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA, L’ORGANO AMMINISTRATIVO È TITOLARE PER LEGGE DELLE SEGUENTI ALTRE FUNZIONI: funzione di impulso dell’attività dell’assemblea (convocazione e fissazione dell’ordine del giorno) funzione di attuazione delle deliberazioni dell’assemblea potere-dovere di impugnare le deliberazioni invalide tenuta dei libri contabili predisposizione del progetto di bilancio sottoposto all’approvazione dell’organo assembleare obbligo di impedire il compimento di atti pregiudizievoli per la società, o comunque di eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose IL MANCATO ADEMPIMENTO DI TALI DOVERI ESPONE L’ORGANO AMMINISTRATIVO A CONSEGUENZE DI NATURA SIA CIVILISTICA, SIA PENALISTICA
NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI gli amministratori sono nominati dall’assemblea, ad eccezione dei primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo lo statuto può riservare allo Stato o ad enti pubblici il potere di nominare uno o più amministratori, anche in mancanza di partecipazione azionaria gli amministratori devono, entro 30 giorni dalla loro nomina, chiederne l’iscrizione nel Registro delle imprese, indicando a quali, tra essi, è affidata la rappresentanza della società il numero dei componenti dell’organo amministrativo è fissato dallo statuto. Se in esso è indicato solo in numero minimo ed il numero massimo dei membri, la determinazione ultima spetterà all’assemblea dei soci l’amministrazione può essere affidata anche a non soci, ma non tutti i soggetti possono ricoprire tale incarico sono, infatti, previste alcune: cause di ineleggibilità cause di incompatibilità (la delibera di nomina è valida, ma occorre optare tra l’uno e l’altro degli incarichi) (la delibera di nomina è invalida)
DURATA DELL’INCARICO la durata dell’incarico dell’organo amministrativo non può essere a tempo indeterminato, potendo gli amministratori rimanere in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, salvo rielezione gli amministratori scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio delle loro carica la cessazione della carica per scadenza del termine ha efficacia solamente a far data dalla accettazione della nomina da parte dei nuovi amministratori, o del nuovo amministratore unico (cd. prorogatio) gli amministratori possono cessare dalla carica prima della scadenza del termine: per decadenza dall’ufficio per sopravvenuta ineleggibilità per dimissioni per morte per revoca da parte dell’assemblea sono revocabili in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni qualora la revoca avvenga senza giusta causa
UNA SPECIFICA DISCIPLINA E’ PREVISTA PER L’IPOTESI IN CUI NEL CORSO DELL’INCARICO VENGANO A MANCARE UNO O PIU’ AMMINISTRATORI: se viene meno la minoranza degli amministratori, quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli (cooptazione) con delibera approvata dal collegio sindacale se viene meno la maggioranza degli amministratori, non si dà luogo alla cooptazione da parte dei componenti rimasti in carica, dovendo questi ultimi convocare l’assemblea affinché provveda alla sostituzione i componenti così nominati rimangono in carica fino alla successiva assemblea, allorquando possono essere confermati o sostituiti gli amministratori così nominati dall’assemblea scadono contestualmente a quelli in carica al momento della loro nomina
se si verifica la cessazione dalla carica dell’amministratore unico o di tutti i membri del consiglio di amministrazione, la convocazione dell’assemblea è effettuata dal collegio sindacale è riconosciuta la validità delle clausole statutarie che prevedono la cessazione dell’intero consiglio di amministrazione in presenza della cessazione della carica di uno o più amministratori il quale, nel frattempo, può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione in tal caso gli amministratori rimasti in carica provvedono alla convocazione d’urgenza dell’assemblea
COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI IL COMPENSO, SE NON E’ DETERMINATO NELL’ATTO COSTITUTIVO, VA FISSATO DALL’ASSEMBLEA IL COMPENSO DI COLORO CHE RIVESTONO PARTICOLARI CARICHE ( PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO) PUO’ ESSERE FISSATO DALLO STESSO CONSIGLIO, SENTITO IL COLLEGIO SINDACALE NELLE IMPRESE DI MEDIA E GRANDE DIMENSIONE, SI E’ AFFERMATA LA PRASSI DI CORRISPONDERE ALL’ORGANO AMMINISTRATIVO UN “COMPENSO” CHE SI SOSTANZIA, IN TUTTO O IN PARTE, NELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLA SOCIETA’ E/O NEL DIRITTO DI SOTTOSCRIVERE, AD UN PREZZO PREDETERMINATO, LE AZIONI SOCIALI DI FUTURA EMISSIONE (CD. STOCK OPTIONS)
DIVIETO DI CONCORRENZA AL FINE DI EVITARE UN POTENZIALE CONFLITTO TRA GLI INTERESSI DELLA SOCIETA E QUELLI PERSONALI DELL’AMMINISTRATORE, A CARICO DI QUEST’ULTIMO SONO PREVISTA UNA SERIE DI DIVIETI L’amministratore, infatti, non può: assumere la qualità di socio a responsabilità illimitata di società concorrenti esercitare un’attività concorrente per conto proprio o altrui essere amministratore o direttore generale in società concorrenti tali vincoli possono essere rimossi solo mediante apposita delibera autorizzativa dell’assemblea LA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI CONCORRENZA ESPONE L’AMMINISTRATORE ALLA REVOCA DALL’UFFICIO ED AL RISARCIMENTO DEI DANNI