LE AZIONI SONO INDIVISIBILI 74. Azioni e capitale sociale NELLA SOCIETA’ PER AZIONI, LE AZIONI RAPPRESENTANO LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI SOCI AL CAPITALE SOCIALE è suddiviso in un numero predeterminato di parti aventi identico ammontare, ciascuna delle quali è rappresentata da un’azione ed attribuisce, di regola, identici diritti sociali ai soggetti titolari I relativi diritti non possono essere attribuiti separatamente a soggetti diversi (cosiddetta inscindibilità) LE AZIONI SONO INDIVISIBILI
LE AZIONI POSSONO O NO ESSERE RAPPRESENTATE DA TITOLI secondo quanto dispone lo statuto che può prevedere diverse tecniche di legittimazione e di circolazione NEL CASO IN CUI LO STATUTO PREVEDA LA NON EMISSIONE DEI TITOLI NEL CASO DI EMISSIONE DI TITOLI (CERTIFICATI AZIONARI) la qualità di socio è attestata esclusivamente dall’iscrizione nel libro soci Gli stessi sono vincolati nel contenuto (art. 2354 cod. civ.)
Devono rappresentare un’identica frazione del capitale sociale LE AZIONI DEVONO AVERE UGUALE VALORE Devono rappresentare un’identica frazione del capitale sociale Di regola le azioni sono emesse con uno specifico valore nominale, corrispondente alla quota di capitale sociale da ciascuna di essere rappresentato È consentita l’emissione di azioni prive di valore nominale, in tal caso occorre indicare, nello statuto, l’ammontare complessivo del capitale sociale ed il numero delle azioni emesse, di talché ciascuna azione corrisponderà ad una frazione di capitale sociale Tale valore nominale è invariabile nel tempo e può essere modificato solo a seguito della modifica dello statuto La partecipazione dei soci al capitale sociale è espressa in una percentuale del numero complessivo di azioni emesse
le azioni non possono essere emesse complessivamente per una somma inferiore al loro valore nominale le azioni possono essere emesse per una valore complessivo superiore al capitale sociale: emissione in sovrapprezzo essa e’ obbligatoria laddove, nel caso di aumento di capitale, sia escluso o limitato il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione ed il valore nominale delle azioni sia inferiore a quello reale IL CAPITALE REALMENTE CONFERITO DAI SOCI NON DEVE ESSERE INFERIORE A QUELLO DICHIARATO IL VALORE DI EMISSIONE E’ DISTINTO DAL VALORE REALE DELLE AZIONI: QUESTO VARIA NEL TEMPO IN RELAZIONE ALLE VICENDE ECONOMICHE DELLA SOCIETA’ (talvolta le azioni possono avere un valore diverso ed ulteriore rispetto al valore nominale o reale, come nel caso di un determinato pacchetto azionario che consente di detenere il controllo di una società)
DIRITTI CHE LE AZIONI ATTRIBUISCONO AI TITOLARI il diritto di intervento e di voto nelle assemblee il diritto di impugnare le deliberazioni assembleari invalide Il diritto di accesso ai libri sociali DIRITTI DI NATURA AMMINISTRATIVA: DIRITTI DI NATURA PATRIMONIALE: il diritto agli utili il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione Il diritto di prelazione sulle azioni trasferende dagli altri soci Il diritto di recesso DIRITTI A CONTENUTO COMPLESSO, AMMINISTRATIVO E PATRIMONIALE INSIEME:
PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA OGGETTIVA DEGLI AZIONISTI: LE AZIONI ATTRIBUISCONO UGUALI DIRITTI AGLI AZIONISTI PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA OGGETTIVA DEGLI AZIONISTI: TALE PRINCIPIO: non esclude che possano crearsi categorie di azioni fornite di diritti diversi, come avviene nel caso di emissioni di azioni privilegiate o di azioni di risparmio non significa, in assoluto, che i soci siano titolari di uguali diritti. Si deve, al riguardo, tenere conto del numero delle azioni detenute da ciascun socio: vi sono diritti, infatti, la cui ampiezza è individuata con riferimento al numero delle azioni possedute (es. il diritto di voto, il diritto agli utili), si parla a proposito di: DISUGUAGLIANZA SOGGETTIVA DEGLI AZIONISTI