LA DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE E’ MODELLATA SU QUELLA DELLA 112. I caratteri strutturali della società cooperativa LA DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE E’ MODELLATA SU QUELLA DELLA SOCIETA’ PER AZIONI IL CODICE CIVILE CONSENTE CHE I SOCI DI PICCOLE COOPERATIVE POSSANO OPTARE PER LA PIÙ SNELLA DISCIPLINA DELLA S.R.L. con un numero di soci cooperatori inferiori a 20 con un attivo dello stato patrimoniale non superiore a un milione di euro
LA DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ COOPERATIVE PREVEDE CHE: per le obbligazioni sociali risponda solo la società con il suo patrimonio per procedere alla costituzione della società è necessario che il numero dei soci sia almeno pari a nove (tre soci persone fisiche nel caso si applichi la disciplina della S.r.l.) i soci debbano possedere determinati requisiti soggettivi, che variano a seconda del settore di attività della cooperativa i soci non debbano in ogni caso esercitare in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa
siano fissati limiti massimi alla quota di partecipazione di ciascun socio ed alla percentuale di utili agli stessi distribuibili le variazioni del numero e delle persone dei soci, e le conseguenti variazioni del capitale sociale, non comportino modificazione dell’atto costitutivo ogni socio cooperatore persona fisica abbia, in assemblea, un solo voto, qualunque sia il valore della sua quota o il numero delle azioni (cosiddetto principio “una testa un voto”) le società siano sottoposte a vigilanza dall’autorità governativa
IL LEGISLATORE HA INTRODOTTO LA FIGURA DEI SOCI SOVVENTORI VOLTA A CONSENTIRE LA RACCOLTA DEL CAPITALE DI RISCHIO ANCHE TRA SOGGETTI SPROVVISTI DEGLI SPECIFICI REQUISITI SOGGETTIVI RICHIESTI PER PARTECIPARE ALL’ATTIVITA’ MUTUALISTICA: i conferimenti dei soci sovventori devono rispettare i limiti massimi previsti per i soci cooperatori (si applica la disciplina delle S.p.A. ovvero quella delle S.r.l. se i soci hanno così optato nello statuto) a fronte dei conferimenti sono emesse azioni (o quote) nominative liberamente trasferibili l’atto costitutivo può prevedere limiti alla circolazione di tali azioni o quote
l’atto costitutivo può anche prevedere particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote o delle azioni, così superando i limiti posti per i soci cooperatori è stabilito che il tasso di remunerazione dei soci sovventori non possa essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto a quello previsto per gli altri soci l’atto costitutivo può prevedere che il socio sovventore abbia più voti anche in relazione all’ammontare del conferimento, ma non oltre i 5 i voti attribuiti ai soci sovventori non possono mai superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci i soci sovventori possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori