La Gestione dei rifiuti a Bitonto Il Regolamento Comunale

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La Gestione dei rifiuti a Bitonto Il Regolamento Comunale Bitonto, 6 ottobre 2004 Ing. Antonio De Donno

Regolamento comunale di gestione dei rifiuti elaborato dall’Azienda Servizi Vari in sinergia con l’ASL, il Settore Ambiente e il Comando di Polizia Municipale ai sensi dell’articolo 21 comma 2 del D.Lgs 22/1997 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 3 Aprile 2001

Finalità del Regolamento (art. 21 comma 2 del D.Lgs 22/1997) 2. I Comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare: a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f); e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare; f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento; g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d).

Art. 8 (abbandono di rifiuti) E’ vietato l’abbandono e il deposito dei rifiuti di ogni genere sul suolo e nel suolo di tutto il territorio comunale, anche se racchiusi in sacchetti e contenitori. È altresì vietato l’abbandono e il deposito dei rifiuti nei pubblici mercati coperti e scoperti. Sanzione da € 25.82 a € 154.94 in caso di rifiuti urbani e € 103.28 a € 619.98 in caso di rifiuti pericolosi

Art. 11 (Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani) Sono assimilati ai rifiuti urbani tutti i rifiuti di composizione analoga ai rifiuti urbani nei limiti quantitativi con l’organizzazione del gestore

Art. 13 (area di espletamento del servizio di raccolta) L’area di espetamento del servizio è individuata in una tavola allegata al Regolamento Le utenze al difuori dell’area possono richiedere il servizio di raccolta e con l’applicazione della tariffa in vigore, qualora ciò sia compatibile con il normale svolgimento del servizio e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità

Art. 14 (modalità di espletamento del servizio di raccolta) I cassonetti sono posizionati in modo tale che ogni utenza compresa nell’area di espletamento del servizio di raccolta, abbia almeno un cassonetto ad una distanza pedonale, misurata dall’accesso alla proprietà privata, non superiore ai 200 metri. I cassonetti posizionati sulle aree pubbliche devono essere, di norma, sistemati in apposite piazzole, opportunamente delimitate con segnaletica di colore giallo. Le piazzole per la collocazione dei cassonetti devono essere realizzate con modalità idonee a garantire l’igiene del suolo, favorire le operazioni di svuotamento, salvaguardare le esigenze del traffico veicolare ed il transito pedonale ed assicurare l’armonico inserimento con le altre opere e strutture di arredo urbano. Inoltre le piazzole devono essere realizzate nel rispetto delle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e localizzate in modo da evitare lo sviluppo di emissioni maleodoranti tali da superare la normale tollerabilità, e in ogni modo a distanza non inferiore a 5 metri da esercizi ove si svolgono attività di produzione, manipolazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande.

Art. 14 (modalità di espletamento del servizio di raccolta) I cassonetti devono essere realizzati in materiale resistente, ignifugo e tale da ridurre il più possibile la rumorosità durante le fasi di scarico. Inoltre dovranno essere provvisti di comando a pedale o manuale per l’agevole apertura del coperchio, di sistemi di frenatura delle eventuali ruote e di sistemi di segnalazione catarifrangenti. Apposito spazio deve essere destinato all’indicazione delle fasce orarie e alle prescrizioni per l’utilizzo da parte dell’utenza. E’ vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Gestore motivata richiesta in tal senso. Qualsiasi spostamento effettuato dal Gestore sarà attuato previo parere di conformità al C.d.S. e ai Regolamenti di Igiene rilasciati dagli organi competenti.

Art. 14 (modalità di espletamento del servizio di raccolta) È vietata la sosta di autovetture nell’area destinata all’alloggiamento dei cassonetti o nei pressi degli stessi in modo da impedire le normali operazioni di scarico. Il Sindaco (con specifiche ordinanze di divieto di sosta o di rimozione forzata) assicura, tramite il Comando di Polizia Municipale, su tutto il territorio, il transito degli automezzi adibiti al servizio di igiene urbana, al fine di garantire il normale e quotidiano servizio di svuotamento cassonetti, spazzamento e/o lavaggio strade. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell’ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole e/o la segnaletica di stazionamento per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di standard predisposti dal Comune in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio. A cura dei progettisti delle opere di cui sopra dovrà essere acquisito il preventivo parere del Comune, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l’approvazione dei relativi progetti.

Art. 14 (modalità di espletamento del servizio di raccolta) Lo svuotamento dei cassonetti deve avvenire tramite idonei mezzi, in modo da evitare, durante le fasi di scarico e di trasporto, perdite di rifiuti o di percolato. I cassonetti devono essere periodicamente lavati e disinfettati tramite idonee strutture mobili con la periodicità necessaria in funzione delle particolari condizioni stagionali (Sanzioni previste per trasgressioni all’articolo 14 variabili da € 25.82 a € 258.20)

Art. 17 (orari di conferimento) Sono definiti con apposita ordinanza (dalle ore 17 alle ore 6 in inverno e dalle ore 18 alle 5 in estate) (Sanzioni previste da € 51.64 a € 258.22)

Art. 18 (modalità di conferimento) Gli utenti dovranno osservare tutte le cautele necessarie per garantire l’igiene nelle fasi di conferimento e di raccolta dei rifiuti. Il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati deve essere effettuato utilizzando esclusivamente le strutture messe a disposizione dal Gestore. I rifiuti dovranno essere immessi nei cassonetti esclusivamente in sacchetti chiusi. È vietata la cernita manuale dei rifiuti immessi nei cassonetti.

Art. 18 (modalità di conferimento) Gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente aghi, vetri ed oggetti taglienti o acuminati prima dell’introduzione nei cassonetti. È vietata l’introduzione nei cassonetti di qualsiasi oggetto possa recare pericolo o danno agli addetti alla raccolta o alle attrezzature utilizzate. È vietato il deposito dei rifiuti, anche se perfettamente chiusi, nelle vicinanze dei cassonetti. È vietato l’utilizzo dei cassonetti quando il grado di riempimento sia tale da impedire la perfetta chiusura dei coperchi. In questi casi gli utenti dovranno conferire i rifiuti in cassonetti vicini non completamente pieni. È vietato l’incendio dei rifiuti, sia nei cassonetti, sia nelle aree pubbliche o private. (Sanzioni previste per trasgressioni all’articolo 18 variabili da € 25.82 a € 1032.91)

Art. 19 (rifiuti non conferibili) Nei cassonetti non dovranno essere conferiti: Rifiuti ingombranti; Materiali di scarto provenienti da lavori edili; Imballaggi terziari di qualsiasi natura, così come definiti all’articolo 35, comma 1 lettera d) del Decreto; Rifiuti allo stato liquido; Materiale acceso o incandescente o comunque a temperatura tale da innescare l’incendio dei rifiuti nei cassonetti; Rifiuti per i quali sia stato istituito un servizio di raccolta differenziata; Rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi dell’articolo 11 del presente regolamento; Rifiuti pericolosi ai sensi dell’allegato D del Decreto sulla base degli allegati G,H ed I del medesimo Decreto.

Art. 19 (rifiuti non conferibili) Gli imballaggi secondari, come definiti dall’articolo 35, comma 1, lettera c) del Decreto, possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata. In mancanza di attivazione del servizio di raccolta differenziata, gli imballaggi secondari dovranno essere restituiti dall’utilizzatore al commerciante al dettaglio (Sanzioni previste per trasgressioni all’articolo 18 variabili da € 25.82 a € 1032.91)

Art. 20 (Rifiuti ingombranti e beni durevoli) Per la raccolta dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli per uso domestico, quali mobili, frigoriferi, surgelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, personal computers, condizionatori d’aria, dovrà essere istituito un servizio di ritiro su chiamata oppure potranno essere individuati degli appositi centri di raccolta. In caso di il servizio su chiamata, i rifiuti dovranno essere collocati al piano strada a cura del produttore nell’orario e nel punto concordato con il Gestore. L’utente avrà cura di posizionare i rifiuti in modo tale da non costituire pericolo e intralcio alla circolazione.

Art. 27 (classi merceologiche per le quali può essere attivata la raccolta differenziata) la raccolta differenziata dovrà essere realizzata per le seguenti frazioni merceologiche di rifiuti: Carta e cartone (cod. CER 20 01 01) Vetro (cod. CER 20 01 02) Plastica piccole dimensioni (cod. CER 20 01 03) Altri tipi di plastica (cod. CER 20 01 04) Metallo piccole dimensioni (cod. CER 20 01 05) Altri tipi di metallo (cod. CER 20 01 06) Legno (cod. CER 20 01 07) Rifiuti organici destinati al compostaggio (cod. CER 20 01 08) Accumulatori al piombo (cod. CER 16 06 01) Il Gestore, qualora se ne verifichi l’opportunità, potrà autonomamente istituire la raccolta differenziata di altre categorie di rifiuti.

Art. 32 (Obblighi dei produttori e dei detentori) I produttori ed i detentori di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere ad un loro adeguato recupero o smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel Decreto e delle relative norme tecniche applicative, nonché delle disposizioni regionali e dei provvedimenti autorizzativi.

Art. 37 (Area di espletamento del servizio di spazzamento) L’area di espletamento del servizio di raccolta è individuata da una tavola allegata al Regolamento

Art. 39 (Spazzamento stradale) Il servizio di spazzamento stradale comprende: Pulizia delle strade e dei marciapiedi nelle aree pubbliche o private ad uso pubblico con rimozione dei rifiuti abbandonati; Pulizia e manutenzione dei cestini gettacarta; Diserbo delle strade e delle aree pubbliche; Lavaggio delle strade e delle aree pubbliche.

Art. 41 (Pulizia dei mercati) I concessionari dei posti di vendita nei mercati all’ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, devono mantenere pulito il suolo al di sotto e attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla loro attività negli appositi contenitori, come stabilito dalla normativa in materia di commercio su aree pubbliche.

Art 42 (Pulizia dei terreni non edificati) I proprietari delle aree, anche non edificate, ed i titolari di diritti reali o personali di godimento sulle stesse sono tenuti a conservarle costantemente libere da rifiuti e/o materiali di scarto e a provvedere al periodico sfalcio della vegetazione. In caso di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi, il proprietario dell’area ed il titolare dei diritti reali o personali di godimento sulla stessa, ai quali tale azione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, sono obbligati, unitamente al responsabile dell’abbandono o del deposito, alla rimozione, all’avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora non vi provvedano, il Sindaco dispone con apposita ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

Art. 43 (Pulizia dei marciapiedi) Chiunque eserciti un’attività di qualunque genere in locali a piano terra, con porta di ingresso sulla pubblica via, ha l’obbligo di curare la pulizia del tratto di marciapiede rispondente alla parte del fabbricato da loro occupato e, ove manchi il marciapiede, del tratto di strada prospiciente il fabbricato stesso per la lunghezza di due metri.

Art. 44 (Aree occupate da esercizi pubblici) I gestori di esercizi pubblici, che utilizzano spazi pubblici o privati ad uso pubblico, devono tenere costantemente pulita l’area occupata e collocarvi cestini gettacarta. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata (es. somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) possono essere sporcate dai residui e dagli involucri delle merci vendute. I rifiuti prodotti dalle attività di cui al primo comma devono essere conferiti con le stesse modalità dei RU e dei RAU.

Art. 50 (Obblighi di chi conduce animali su aree pubbliche) La conduzione di cani o di altri animali per le strade, aree pubbliche o private ad uso pubblico è consentita solo unitamente ad idonea attrezzatura per la rimozione di escrementi solidi. Chiunque conduce cani o altri animali per le strade, aree pubbliche o private ad uso pubblico e per parchi e giardini dovrà provvedere all’eliminazione immediata degli escrementi solidi eventualmente sversati. (Sanzioni previste per trasgressioni all’articolo 50 variabili da € 25.82 a € 103.29)