Sostanze pericolose - Titolo IX

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AGENTI CHIMICI E CANCEROGENI SARA STABILE Dipartimento Processi Organizzativi

Sostanze pericolose - Titolo IX INDICE Sostanze pericolose - Titolo IX Capo I Protezione da agenti chimici Linee guida Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome Titolo VII Bis Capo II Protezione da agenti cancerogeni e mutageni Linee guida Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome Titolo VII Capo III Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto

Quadro Legislativo sugli Agenti Chimici D.Lgs 66/00 DPR 962/82 CVM Protezione da agenti Cancerogeni/Mutageni abroga Titolo IX Protezione da Amianto Titolo XI Atmosfere Esplosive D.Lgs 233/03 (Sostanze infiammabili, polveri combustibili) Titolo IX D.Lgs 257/06 D.Lgs. 81/08 abroga D.Lgs 277/91 Amianto Piombo Titolo IX Protezione da Agenti Chimici abroga D.Lgs 25/02 D.Lgs 77/92 Ammine Aromatiche

TITOLO IX Capo I Protezione da agenti chimici Campo di applicazione Definizioni Valutazione dei rischi Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi Misure specifiche di protezione e di prevenzione Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze Informazione e formazione per i lavoratori Divieti Sorveglianza sanitaria Cartelle sanitarie e di rischio Consultazione e partecipazione dei lavoratori Adeguamenti normativi

CAMPO DI APPLICAZIONE art.221 Tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività che comporti la presenza di agenti chimici l’attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici o se ne prevede l’utilizzo compresi produzione, manipolazione, immagazzinamento, trasporto, eliminazione e trattamento dei rifiuti Trasporto di agenti chimici pericolosi (ad integrazione delle norme specifiche)

CAMPO DI APPLICAZIONE industrie chimiche laboratori officine parrucchieri officine agricoltura manutenzione e pulizia

CAMPO DI APPLICAZIONE Le Esclusioni Attività che comportano esposizione ad amianto (Capo III) Agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica (D.Lgs. 230/95)

DEFINIZIONI art.222 Agenti chimici Agenti chimici pericolosi Attività che comporta la presenza di agenti chimici Valore limite di esposizione professionale Valore limite biologico Sorveglianza Sanitaria Pericolo Rischio

AGENTI CHIMICI SOSTANZE SINGOLE (alcool etilico, acetone, ammoniaca, ecc) PREPARATI E MISCELE DI SOSTANZE (vernici, colle, detergenti, ecc) Tutti gli elementi chimici e i loro composti sia da soli sia nei loro miscugli allo stato naturale o ottenuti, utilizzati smaltiti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI Alcol etilico N° CAS:64-17-5 R11: Facilmente infiammabile S 2, 7, 16: Conservare fuori dalla portata dei bambini, conservare il recipiente ben chiuso, conservare lontano da fiamme scintille, Non fumare F Agenti classificati pericolosi ai sensi dei D.Lgs 52/97 e D.Lgs 65/2003 (classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e dei preparati) Agenti che non rientrano nel campo di applicazione delle direttive di prodotto ma i cui componenti corrispondono ai criteri di classificazione Medicinali, prodotti cosmetici, munizioni, ecc Agenti non classificabili, ma che comportano un rischio per la salute e la sicurezza per le proprietà chimiche, chimico-fisiche, tossicologiche e per le modalità con cui sono utilizzati, compresi gli agenti a cui è stato assegnato un valore limite Fumi di saldatura, fusioni o tempra metalli, lavorazioni a caldo materie plastiche, polveri di farina, ecc

SOSTANZE e PREPARATI PERICOLOSI Esplosivi  Comburenti Estremamente infiammabili Facilmente infiammabili Infiammabili Molto tossici Tossici Nocivi Corrosivi Irritanti Sensibilizzanti Cancerogeni Mutageni Tossici per il ciclo riproduttivo Pericolosi per l'ambiente

SIMBOLI e LETTERE Xn/Xi N Xn Xi C E O F F+ T T+

SIMBOLI LETTERE e CLASSI DI PERICOLO Esplosivi O Comburenti F+/F Estremamente/Facilmente Infiammabili C Corrosivi T+/T Molto tossici/Tossici Cancerogeni/Mutageni Tossici per il ciclo riproduttivo Xn/Xi Nocivi/Irritanti Sensibilizzanti N Pericolosi per l’ambiente

VALORE LIMITE ESPOSIZIONE PROFESSIONALE Il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento ALLEGATO XXXVIII

VALORE LIMITE ESPOSIZIONE PROFESSIONALE Il Decreto 4 Febbraio 2008 (G.U. n. 48 del 26/02/2008) recepimento della direttiva n. 2006/15/CE ha integrato l'allegato XXXVIII con un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale. Per i seguenti agenti chimici Acetonitrile, Isopentano, Pentano, Cicloesano, Cromo metallico, Composti di Cromo inorganico(II) e Composti di Cromo inorganico (III) (non solubili), e' previsto un valore limite di esposizione professionale inferiore a quello previsto dalla direttiva, pertanto il termine di adeguamento e' differito di 12 mesi alla data di entrata in vigore del decreto, al fine di consentire un'adeguata attuazione delle misure specifiche di protezione e di prevenzione.

VALORE LIMITE BIOLOGICO Il limite della concentrazione del relativo agente, di uno suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico ALLEGATO XXXIX Piombo e suoi composti ionici Misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti Il valore limite biologico è : 60 µg Pb/100 ml di sangue Per le lavoratrici in età fertile : 40 µg Pb/ 100 ml di sangue

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 223 Il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi e valuta i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori Identificare tutti gli agenti chimici, stilando una lista completa di tutte le sostanze e preparati utilizzati, prodotti, smaltiti, ecc. Associare la classificazione CE (quando esistente) o valutare se comunque può comportare un rischio per la salute e sicurezza DM 28/02/2006 XXIX adeguamento al progresso tecnico

La Banca dati dell’Istituto Superiore di Sanità

Alcool etilico

COSA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NELLA VR? LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Art. 223 COSA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE NELLA VR? proprietà pericolose informazioni comunicate dal fornitore/produttore livello, tipo e durata esposizione modalità del lavoro con agenti chimici quantità agenti chimici valori limite di esposizione professionale, valori limite biologici effetti misure preventive e protettive dati da sorveglianza sanitaria già intrapresa contemporanea esposizioni a più agenti chimici

In occasione di modifiche che la rendono superata LA VALUTAZIONE DEI RISCHI QUANDO? Aziende nuove (o attività nuove con presenza di agenti chimici) prima inizio attività Periodicamente In occasione di modifiche che la rendono superata Se la sorveglianza sanitaria ne indica la necessità

I rischi da agenti chimici devono essere eliminati o ridotti MISURE E PRINCIPI GENERALI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI I rischi da agenti chimici devono essere eliminati o ridotti Progettando/organizzando sistemi di lavorazione Fornendo attrezzature e procedure idonee per il lavoro, misure igieniche, metodi di lavoro appropriati per garantire la sicurezza e la salute nella manipolazione, nell’immagazzinamento, nel trasporto di agenti chimici sul luogo di lavoro nonché di rifiuti che li contengono Riducendo al minimo il numero di lavoratori esposti, la durata e l’intensità dell’esposizione, la quantità di agenti chimici

RISCHIO BASSO e IRRILEVANTE Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute e che le misure generali di prevenzione sono sufficienti a ridurre il rischio non si applicano Misure specifiche di protezione e di prevenzione Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze Appropriate misure organizzative e di protezione collettive Misure di protezione individuali (DPI) Sorveglianza Sanitaria Cartelle sanitarie e di rischio Misurazioni periodiche

Flow Chart percorso valutazione per la classificazione del rischio da agenti chimici pericolosi Identificazione dei pericoli Idonea applicazione misure di Prevenzione e Protezione prevista da norme? ? Revisione misure Riprendere processo VR NO SI Valutazione preliminare dei rischi E’ necessario approfondire la VR? ? NO Giustificazione Art 223 c. 5 SI Valutazione approfondita dei rischi Misurazioni e/o modelli/algoritmi CRITERI ESPOSIZIONE INALATORIA (misurazioni <<1/10 TLV su un turno o <<1/4 del TLV su tre turni o modello utilizzato) CUTANEA (misurazioni <10 volte il limite di rilevabilità o modello utilizzato) INCENDIO - DM 10/3/98 “Rischio incendio basso” ? SI Il risultato della VR è tale da poter classificare il rischio come basso e irrilevante? NO Applicazione Misure Specifiche Emergenza – Sorveglianza Sanitaria – Cartelle Sanitarie Linee Guida PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province autonome

STIMA DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE MISURAZIONI MODELLI, ALGORITMI (*) PER STIME Esposizione inalatoria e/o cutanea Ambientali Personali e/o 2 RISULTATI RISCHIO BASSO e IRRILEVANTE RISCHIO >BASSO E NON IRRILEVANTE (*): un elenco non esaustivo si trova nelle LINEE GUIDA “Protezione da agenti chimici” redatte dal Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province autonome

MISURAZIONE DEGLI AGENTI CHIMICI Allegato XLI UNI EN 689 1997 Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione UNI EN 481 1994 e 482 1998 Requisiti generali per le prestazioni dei procedimenti di misurazione degli agenti chimici UNI EN 838 1998   Campionatori diffusivi per la determinazione di gas e vapori UNI EN 1076 1999   Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la determinazione di gas e vapori UNI EN 1231 1999   Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione. Requisiti e metodi di prova UNI EN 1232 1999   Pompe per il campionamento personale di agenti chimici. UNI EN 1540 2001   Terminologia UNI EN 12919 2001   Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate maggiori di 5 l/min

DIVIETI DI PRODUZIONE LAVORAZIONE E IMPIEGO Allegato XL N.EINECS N.CAS Nome dell’agente Limite di concentrazione per l’esenzione 202-080-4 91-59-8 2-naftilammina e suoi sali 0,1% in peso 202-177-1 92-67-1 4-amminodifenile e suoi sali 202-199-1 92-87-5 Benzidina e suoi sali 202-204-7 92-93-3 4-nitrodifenile

DIVIETI In deroga possono essere effettuate, previa autorizzazione, le seguenti attività: attività di ricerca e di sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuto produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi

Informazione e formazione dei lavoratori LAVORATORI e/o RLS DATORE di LAVORO informazione Dati ottenuti da VR Informazioni aggiuntive in caso modifica Procedure lavorative Agenti chimici pericolosi in termini di: tipo rischi per la salute e sicurezza valori limite esposizione norme specifiche (es. etichettatura, segnaletica) schede di sicurezza risultati (in forma anonima) ottenuti dal monitoraggio biologico formazione Azioni e precauzioni adeguate (procedure lavorative, organizzative, norme igieniche, ecc.) LAVORATORI e/o RLS

Protezione da agenti cancerogeni e mutageni TITOLO IX - CAPO II Operazioni lavorative particolari Accertamenti sanitari Registro di esposizione e le Cartelle sanitarie Registrazione dei tumori Adeguamenti normativi Campo di applicazione Definizioni Sostituzione e riduzione Valutazione dei rischi Misure tecniche organizzative e procedurali Misure igieniche Informazione e formazione Esposizione non prevedibile

10.000 morti/anno per tumori professionali Le stime attualmente indicano che il 3-5% di tutti i tumori è di origine occupazionale In Italia circa 200.000 morti/anno per tumore 10.000 morti/anno per tumori professionali Intensità dell’esposizione Durata dell’esposizione RISCHIO

Tumori professionali Mesotelioma pleurico e peritoneale (asbesto) Attribuibili con elevata probabilità alla causa professionale Mesotelioma pleurico e peritoneale (asbesto) Adenocarcinoma del naso e dei seni paranasali (legno e cuoio) Angiosarcoma epatico (CVM) Tumori frequenti in alcune esposizioni professionali POLMONE (alluminio, arsenico, cromo, IPA, nichel, formaldeide,cadmio, silice, cadmio, berillio, ecc.) VIE URINARIE (IPA, ammine aromatiche, industria della gomma, ecc.) LEUCEMIE (benzene, formaldeide, industria della gomma, ecc.)

CANCEROGENI Le sostanze e i preparati che, per ingestione, inalazione o assorbimento cutaneo, possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza R45 o R49 Può provocare il cancro Può provocare il cancro per inalazione I Categoria T o T+ T o T+ R45 o R49 Cancerogeno II Categoria Xn R40 Possibilità di effetti cancerogeni-prove insufficienti III Categoria

UNIONE EUROPEA: CANCEROGENI Categoria Definizione 1 sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione dell’uomo ad una sostanza e lo sviluppo dei tumori Criterio:dati epidemiologici 2 da considerare cancerogene per l’uomo Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di tumori Criterio:risultati positivi su due animali, genotossicità, dati biochimici e metabolici e relazione strutturale o dati epidemiologici 3 sostanze da considerare con sospetto Sostanze da considerare con attenzione per possibili effetti cancerogeni sull’uomo 3/a Criterio:sostanze oggetto di ricerche adeguate 3/b Criterio:sostanze oggetto di studi non adeguati

Possibilità di effetti irreversibili alterazioni genetiche ereditarie MUTAGENI Le sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza Xn R68 Possibilità di effetti irreversibili III Categoria R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie I Categoria T o T+ T o T+ R46 II Categoria

UNIONE EUROPEA: MUTAGENI Categoria Definizione 1 sostanze note per gli effetti mutageni sull’uomo Esistono prove sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione dell’uomo ad una sostanza e l’insorgenza di alterazioni genetiche ereditarie Criterio : dati epidemiologici (fino ad oggi non si conoscono esempi di dette sostanze) 2 da considerare mutagene per l’uomo Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione dell’uomo ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di alterazioni ereditarie Criterio : Prove di mutagenicità sulle cellule germinali in vivo prove in vivo di rilevante interazione con le cellule germinali (DNA) , prove in vitro su cellule somatiche di mammifero 3 sostanze da considerare con sospetto Esistono alcune prove ottenute da adeguati studi sugli animali che non bastano tuttavia a classificare la sostanza nella categoria 2 Criterio : Prove di mutagenicità sulle cellule somatiche in vivo o prove in vivo di interazione con il DNA

DEFINIZIONI art. 234 una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione delle categorie cancerogene/mutagene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.Lgs. 52/97, e successive modifiche un preparato contenente una o più sostanze cancerogene /mutagene quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene/mutagene 1 o 2, stabiliti ai sensi dei D.Lgs. 52/97, e D.Lgs. 65/03 (≥ 0,1% in peso salvo limiti diversi e specifici riportati nell’Allegato I) una sostanza, un preparato o un processo di cui all’Allegato XLII  (IPA presenti nella fuliggine e nel catrame, polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del Nichel, ecc.)

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE All.XLIII Nome agente n. EINECS n. CAS Valori limite (mg/m3) 8 ore Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25 pelle Cloruro di vinile monomero 200-831 75-01-4 7,77 Polveri di legno duro elenco IARC vol.62/1995 5,00 Frazione inalabile Polvere inalabile: frazione di massa di particelle aerodisperse aventi per il 50% un taglio dimensionale di 100 micron (UNI/EN 481)

Estratto dalle linee guida Titolo VII –Legno duro

ALTRI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale (CCTN) International Agency for Research on Cancer (IARC - Lyon) American Conference of Governament Industrial Hygienist (ACGIH) National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) US Environmental Protection Agency (EPA)

CLASSIFICAZIONE ACGIH Classe Definizione A1 Carcinogeno riconosciuto per l’essere umano L’agente è risultato carcinogeno per l’essere umano sulla base dei risultati di studi epidemiologici, o di evidenza clinica convincente, in esposti umani. A2 Carcinogeno sospetto per l’essere umano L’agente è risultato carcinogeno in animali da esperimento. Gli studi epidemiologici disponibili sono controversi o insufficienti per confermare un incremento del rischio di cancro per le persone esposte. A3 Carcinogeno per l’animale L’agente è risultato carcinogeno in animali da esperimento ad una dose relativamente elevata o per vie di somministrazione, in siti di tipo istologico o per meccanismi che non vengono considerati rilevanti per i lavoratori esposti. Gli studi epidemiologici disponibili non confermano un incremento del rischio di cancro per le persone esposte.

CLASSIFICAZIONE ACGIH Classe Definizione A4 Non classificabile come carcinogeno per l’essere umano Attualmente non esistono dati o quelli esistenti sono inadeguati per classificare l’agente per quanto riguarda la cancerogenità per l’essere umano e/o animali. A5 Non sospetto carcinogeno per l’essere umano L’agente non è ritenuto carcinogeno per l’essere umano, sulla base degli studi epidemiologici appropriatamente condotti sull’uomo. Questi studi sono stati condotti su un periodo sufficientemente prolungato, tengono conto di storie espositive affidabili, di dosi sufficientemente elevate ed evidenza statistica adeguata per concludere che l’esposizione all’agente non comporta un rischio significativo di cancro per l’essere umano

CLASSIFICAZIONE IARC Classe Definizione Gruppo I sostanza cancerogena per l’essere umano L’evidenza delle conoscenze è sufficiente per concludere che esiste una relazione causa-effetto, tra l’esposizione alla sostanza in esame e la comparsa di tumori nell’essere umano Gruppo 2a sostanza probabilmente cancerogena per l’essere umana Nonostante vi sia sufficiente evidenza di cancerogenità in campo sperimentale, l’evidenza di cancerogenità per l’essere umano è ancora limitata Gruppo 2b sostanza possibilmente cancerogena L’evidenza di cancerogenità per l’essere umano è limitata, mentre in campo sperimentale è per ora insufficiente

CLASSIFICAZIONE IARC Classe Definizione Gruppo 3 sostanza non classificabile come cancerogena per l’essere umano I dati epidemiologici non sono sufficienti per classificare la sostanza cancerogena per l’essere umano. Gruppo 4 sostanza probabilmente non cancerogena per l’essere umano I dati epidemiologici portano a pensare che la sostanza non sia cancerogena per l’essere umano.

Banca dati cancerogeni ISS

Banca dati cancerogeni ISS

BENZENE

Banca dati cancerogeni ISS

SOSTITUZIONE E RIDUZIONE (ART. 235) INDIVIDUAZIONE DEGLI AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI NELL’AMBIENTE DI LAVORO SOSTITUZIONE E RIDUZIONE sostanza, preparato e/o procedimento meno nocivo Se non è tecnicamente possibile la sostituzione RICORSO AD UN SISTEMA CHIUSO sempre che ciò sia “tecnicamente possibile” PERSEGUIRE IL PIÙ BASSO LIVELLO DI ESPOSIZIONE TECNICAMENTE POSSIBILE impiegare tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali, art. 237 L’esposizione non deve comunque superare il valore limite (Allegato XLIII)

VALUTAZIONE DEL RISCHIO La valutazione tiene conto in particolare di: caratteristiche delle lavorazioni durata e frequenza delle lavorazioni quantitativi utilizzati e loro concentrazione capacità di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento compreso l’assorbimento cutaneo DATORE DI LAVORO Misure di prevenzione e protezione QUANDO? in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della SSL e in ogni caso trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata

VALUTAZIONE DEL RISCHIO Documento di Valutazione dei rischi integrato con: Le attività lavorative con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o mutageni I quantitativi utilizzati o presenti in sottoprodotti o come impurità Il numero dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti Il grado di esposizione se è noto Le misure preventive e protettive e i DPI utilizzati Le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e mutageni RLS ha accesso a tali dati

Misure tecniche e organizzative e procedurali Quantitativi non superiori alle necessità e non accumulati sul luogo di lavoro Limitazione del n. di esposti mediante isolamento delle lavorazioni e accesso limitato alle aree adeguatamente segnalate Progettazione, programmazione e sorveglianza delle lavorazioni per evitare l’emissione degli agenti Misurazione degli agenti per verificare l’efficacia delle misure e per individuare esposizioni anomale Regolare e sistematica pulizia dei locali, attrezzature, impianti Procedure di emergenza Conservazione, manipolazione, trasporto, immagazzinamento e smaltimento in condizioni di sicurezza Disposizione, su conforme parere del medico, di misure protettive particolari per categorie a rischio Appropriati e adeguati servizi igienici Idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati Gestione DPI (custodia, controllo, pulizia, riparazione, sostituzione)

Misure di prevenzione e protezione Informazione e formazione (frequenza quinquennale) Esposizione non prevedibile rimuovere la causa informazione ai lavoratori e RLS comunicazione all’organo di vigilanza Operazioni lavorative particolari (Ad es. la manutenzione) Disporre l’accesso alle aeree (tempo strettamente necessario) prevedendone l’isolamento e la relativa segnaletica Fornire speciali indumenti e DPI

Sorveglianza sanitaria Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche I lavoratori per i quali la VR ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria Il datore di lavoro su conforme parere del medico adotta misure specifiche sulla base delle risultanze degli esami effettuati (allontanamento) Ove gli accertamenti sanitari evidenziano l’esistenza di un’anomalia imputabile all’esposizione il medico competente ne informa il datore di lavoro Il Datore effettua una nuova valutazione e ove tecnicamente possibile una misurazione della concentrazione dell’agente Il medico competente fornisce adeguate informazioni ai lavoratori sulla SS e dopo la cessazione

CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO Il medico competente istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale

RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO REGISTRO DI ESPOSIZIONE Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta attraverso il medico competente Iscrizione in un registro degli esposti attività svolta agente cancerogeno o mutageno valore dell'esposizione a tale agente Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro

RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO Il datore di lavoro: a) consegna copia del registro all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica ogni tre anni e quando i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; b) consegna, a richiesta, all'Istituto Superiore di Sanità, copia del registro; 

RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro all'organo di vigilanza competente per territorio; d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno già esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio

RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all‘ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore con le annotazioni individuali contenute e ne consegna copia al lavoratore stesso In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL

RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO Le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a 40 anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni

RISCHIO CANCEROGENO E MUTAGENO I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministero della Sanità di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale Decreto del Ministero della Salute n 155 del 12/07/07 pubblicato su Gaz. Uff.n. 217 del 18/09/07 Regolamento attuativo dell’art. 70 c.9 del D.Lgs. 626/94 Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni All.1 Registro di esposizione All.2 Cartella sanitaria e di rischio All.3 Richiesta all’Ispesl di copia delle annotazioni individuali e delle cartelle sanitarie e di rischio in caso di assunzione di lavoratori esposti in precedenza All.4 Specifiche per la compilazione dei modelli

REGISTRAZIONE DEI TUMORI Presso l’Ispesl è costituito il REGISTRO NAZIONALE dei casi di neoplasie di sospetta origine professionale L’Ispesl, tramite una rete completa di Centri Operativi Regionali (COR), realizza sistemi di monitoraggio dei rischi derivanti da agenti cancerogeni, utilizzando i dati dei flussi informativi e le informazioni dell’INPS, ISTAT, INAIL e li rende disponibili ogni anno al Ministero della Salute e alle Regioni I medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all’Ispesl, tramite i COR