73. I patrimoni destinati TUTTO IL PATRIMONIO DELLA S.P.A. E’ DESTINATO A FAR FRONTE ALLE OBBLIGAZIONI SOCIALI L’ENTE PUO’ RISERVARE ALCUNI BENI O RAPPORTI GIURIDICI AL COMPIMENTO DI UNA DETERMINATA OPERAZIONE COMMERCIALE TUTTAVIA IN TAL CASO LA SOCIETÀ RISPONDERÀ DELLE RELATIVE OBBLIGAZIONI ESCLUSIVAMENTE CON IL PATRIMONIO DESTINATO
VI SONO DUE DIFFERENTI PROCEDIMENTI MEDIANTE I QUALI LA SOCIETA’ PUO’ RISERVARE PARTE DEL PROPRIO PATRIMONIO ALLA REALIZZAZIONE DI UN DETERMINATO INVESTIMENTO: IL PATRIMONIO DESTINATO IL FINANZIAMENTO DESTINATO HANNO LA FUNZIONE DI INCENTIVARE GLI INVESTIMENTI MEDIANTE LA LIMITAZIONE DEL RISCHIO DI IMPRESA E SENZA DOVER AFFRONTARE I COSTI DELLA COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETÀ
IL PATRIMONIO DESTINATO possono essere costituiti per un valore massimo del 10% del patrimonio netto della società la costituzione deve avvenire con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dal C.d.A o dal Consiglio di Gestione gli effetti della delibera si producono dopo due mesi dall’iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese. Decorso tale termine, infatti: i creditori della società non possono far valere più i loro diritti sul patrimonio destinato, ma solo sui frutti o proventi da esso derivanti per le obbligazioni contratte per la realizzazione dell’affare risponde la società nei limiti del patrimonio destinato se l’affare è stato realizzato o è divenuto impossibile e permangono creditori insoddisfatti questi potranno chiedere la liquidazione del patrimonio destinato L’ENTE HA FACOLTA’ DI COSTITUIRE UNO O PIU’ PATRIMONI, CIASCUNO DEI QUALI DESTINATO IN VIA ESCLUSIVA AD UNO SPECIFICO AFFARE:
IL FINANZIAMENTO DESTINATO L’ente può stipulare con un finanziatore un contratto di finanziamento per il compimento di una specifica operazione, convenendo che, ai fini del rimborso totale o parziale del finanziamento, siano utilizzati in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell’operazione medesima: ai fini della separazione del patrimonio, costituito dai proventi dell’affare, sono necessarie due condizioni: che il contratto di finanziamento sia depositato per l’iscrizione presso il Registro delle Imprese che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei a garantire ed evidenziare la separazione dei patrimoni realizzatasi la separazione dei patrimoni: i creditori della società non possono rivalersi sui proventi dell’affare nei confronti del finanziatore la società risponderà delle proprie obbligazioni esclusivamente con il patrimonio separato costituito dai proventi dell’affare