78. Le operazioni sulle proprie azioni IL CODICE CIVILE DISCIPLINA TRE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI DELLA SPA SULLE PROPRIE AZIONI: LA SOTTOSCRIZIONE L’ACQUISTO LE ALTRE OPERAZIONI LA SOTTOSCRIZIONE LA SOCIETÀ NON PUÒ MAI SOTTOSCRIVERE AZIONI PROPRIE SALVO IL CASO DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE SU AZIONI PROPRIE GIA’ DI PROPRIETA’ DELLA STESSA l’autosottoscrizione darebbe luogo ad un incremento del capitale nominale senza incremento di quello reale
IN CASO DI VIOLAZIONE DEL DIVIETO LE AZIONI NON SONO NULLE E DEVONO ESSERE LIBERATE DAI SOGGETTI CHE HANNO VIOLATO IL DIVIETO: IN CASI DI SOTTOSCRIZIONE DIRETTA : qualora si tratti di costituzione delle società: devono essere liberate dai soci promotori o fondatori qualora si tratti di aumento del capitale sociale: devono essere liberate dagli amministratori IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE INDIRETTA: è il terzo che ha sottoscritto le azioni della società in nome proprio ma per conto della stessa che è tenuto a liberarle
L’ACQUISTO LA SOCIETA’ PUO’ COMPIERE TALE OPERAZIONE A SEGUITO DI APPOSITA DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI CHE INDICHI: le modalità dell’acquisto il numero massimo di azioni da acquistare la durata (non superore a 18 mesi) per la quale è rilasciata l’autorizzazione Il corrispettivo minimo e massimo di acquisto L’ENTE NON PUO’ ACQUISTARE AZIONI PROPRIE: per un importo superiore agli utili distribuibili ed alle riserve disponibili, risultanti dall’ultimo bilancio approvato In ogni caso per un valore nominale non superiore alla decima parte del capitale sociale, tenendo conto anche delle azioni di proprietà delle società controllate LE AZIONI DEVONO ESSERE INTERAMENTE LIBERATE, ALTRIMENTI LA SOCIETA’ DIVERREBBE CREDITRICE DI SE STESSA
LE OPERAZIONI COMPIUTE IN VIOLAZIONE DI TALE DISCIPLINA NON SONO INVALIDE, MA COMPORTANO: la responsabilità penale degli amministratori l’obbligo, in capo alla società, di alienare le azioni secondo le modalità fissate dall’assemblea, e, comunque, non oltre un anno dall’acquisto In difetto le azioni proprie devono essere annullate, con corrispondente riduzione del capitale sociale. SONO TUTTAVIA PREVISTI DEI CASI SPECIALI DI ACQUISTO DELLE PROPRIE AZIONI, RICORRENDO I QUALI I LIMITI SOPRA RIPORTATI SONO INAPPLICABILI (ad es. nel caso di acquisto a seguito di delibera di riduzione del capitale sociale da attuarsi mediante riscatto ed annullamento delle azioni (in tal caso, l’acquisto di azioni proprie è strumentale ad una diminuzione reale del capitale sociale)
LE ALTRE OPERAZIONI SULLE PROPRIE AZIONI LA SOCIETA’ NON PUO’ CONCEDERE PRESTITI O FORNIRE GARANZIE DI QUALSIVOGLIA TIPO IN FAVORE DI SOCI O DI TERZI PER LA SOTTOSCRIZIONE O L’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE LA SOCIETA’ NON PUO’ ACCETTARE AZIONI PROPRIE IN GARANZIA, TANTO MENO MEDIANTE INTERPOSTA PERSONA O SOCIETA’ FIDUCIARIA I CONTRATTI STIPULATI IN VIOLAZIONE DEI DIVIETI POSTI DAL LEGISLATORE SONO AFFETTI DA NULLITA’