Le procedure di adeguamento di Priamo

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Le procedure di adeguamento di Priamo Il percorso compiuto

Il nuovo statuto Art. 6 - Le scelte di investimento Struttura multicomparto del fondo Comparto garantito Comparto bilanciato Il comparto garantito raccoglierà i flussi di Tfr conferiti tacitamente A seguito di tale conferimento, l’iscritto potrà trasferire la posizione presso un altro comparto a prescindere dal periodo minimo di un anno Gli iscritti avranno la facoltà di: suddividere la contribuzione tra i comparti attivati e di modificare nel tempo tale allocazione riallocare la posizione individuale tra i diversi comparti dopo almeno un anno dall’iscrizione ovvero dall’ultima riallocazione Gli iscritti possono esprimere una scelta in merito al o ai comparti in cui intendono aderire; nel caso in cui il lavoratore non dica nulla, i flussi contributivi saranno versati nel comparto Bilanciato Sviluppo comparto di default Modalità di adesione

Il nuovo statuto Art. 7 - Spese Spese di adesione una tantum Spese da sostenere durante la fase di accumulo Direttamente a carico dell’aderente Indirettamente a carico dell’aderente Indicate nella Nota informativa Modalità di adesione

Il nuovo statuto Art. 10 – Prestazioni pensionistiche Requisiti per la richiesta: Maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza Almeno cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari Prestazione in rendita e prestazione in capitale Sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale; nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme percepite a titolo di anticipazione per le quali non sia intervenuto il reintegro Sotto forma di capitale al 100% nel caso in cui convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale; nel computo non devono essere detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non sia intervenuto il reintegro Modalità di adesione

Il nuovo statuto Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale In costanza dei requisiti di partecipazione, l’iscritto può trasferire la posizione presso altra forma pensionistica dopo almeno due anni di partecipazione al fondo In caso di perdita dei requisiti di partecipazione, l’aderente può: Trasferire la posizione ad altra forma pensionistica Riscattare il 50% della posizione in caso di: cessazione dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi Procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria Riscattare il 100% della posizione in caso di: Invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo cessazione dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi Riscattare il 100% della posizione a condizione che non abbia maturato il diritto alle prestazione Mantenere la posizione anche in assenza di contribuzione Modalità di adesione

Il nuovo statuto Art. 13 – Anticipazioni L’iscritto può richiedere un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure: In qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie Decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l’acquisto della prima casa di abitazione o per spese di ristrutturazione Decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazioni di ulteriori esigenze (causale generica) Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente il 75% Sono possibili più anticipi per causale generica Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate a scelta dell’iscritto e in qualsiasi momento Modalità di adesione

La raccolta delle nuove adesioni (1) Solo per le forme che hanno provveduto agli adeguamenti statutari e alla consegna a Covip della nota informativa possono raccogliere nuove adesioni a partire dal 01.01.2007 Priamo ha presentato tutta la relativa documentazione in data 28.12.2006; avendo adempiuto agli obblighi previsti, il fondo ha pertanto la possibilità di raccogliere nuovi iscrizioni Modalità di adesione

La raccolta delle nuove adesioni (2) Le adesioni raccolte dal 01.01.2007 si intendono acquisite nelle more del procedimento di approvazione dello statuto L’adesione si perfezionerà solo a seguito dell’approvazione della Covip Il versamento dei flussi contributivi dovuti potrà avvenire, in caso di approvazione dello statuto, solo dal 01.07.2007, anche in relazione al periodo compreso tra la data di adesione e il 30.06.2007 In tal caso l’importo del Tfr da versare è rivalutato Tali informazioni devono essere indicate nel modulo di adesione Modalità di adesione

Verso il multicomparto Il comparto garantito affiancherà il preesistente comparto Bilanciato Sviluppo, caratterizzando la struttura multicomparto di Priamo Gli iscritti avranno la facoltà di: suddividere la contribuzione tra i comparti attivati e di modificare nel tempo tale allocazione riallocare la posizione individuale tra i diversi comparti dopo almeno un anno dall’iscrizione ovvero dall’ultima riallocazione Le facoltà di scelta sono esplicitate nella domanda di adesione Modalità di adesione

Scelta del comparto di investimento Gli iscritti possono esprimere una scelta in merito al o ai comparti in cui intendono aderire Nel caso in cui il lavoratore non dica nulla, i flussi contributivi saranno versati nel comparto Bilanciato Sviluppo comparto di default Modalità di adesione

Modalità di adesione Adesione esplicita Possibilità di esprimere la propria preferenza (azienda o previdenza complementare) nel periodo di 6 mesi Decorrenza dei 6 mesi: Norma generale: data di assunzione Norma transitoria: avvio della Riforma (1° gennaio 2007) La scelta di aderire alla previdenza complementare non è reversibile La scelta di lasciare il Tfr in azienda è invece reversibile Successivamente, in qualsiasi momento, si può aderire La scelta esplicita (sia l’adesione a previdenza complementare sia la decisione di lasciare il Tfr in azienda) dovrà essere effettuata attraverso un modulo che il datore di lavoro consegnerà al lavoratore Modalità di adesione

Modalità di adesione Adesione tacita Conferimento del Tfr alle forme di previdenza complementare attraverso un meccanismo di silenzio-assenso Obiettivo: incentivare l’utilizzo del Tfr come fonte di finanziamento della previdenza complementare e l’adesione ai fondi pensione Effetto: nel caso di silenzio scatta il versamento del Tfr a previdenza complementare Modalità di adesione

Percorsi decisionali: una premessa Prima di presentare i percorsi decisionale per ciascuna tipologia di lavoratore, si premette quanto segue. I flussi di Tfr conferiti tacitamente vengono investiti nel comparto garantito Il lavoratore silente ha la facoltà di trasferire al posizione presso altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di un anno I lavoratori che scelgono esplicitamente di aderire a Priamo possono scegliere il comparto in cui investire i flussi contributivi nel caso in cui non dicano nulla, i flussi vengono investiti nel comparto bilanciato Il lavoratore ha la facoltà di trasferire la posizione ad altro comparto trascorsi 12 mesi di permanenza Modalità di adesione

Riassumendo…Che cosa posso fare? Ho iniziato a lavorare prima o dopo il 29/04/1993? Quali scelte posso prendere entro sei mesi dall’assunzione (o dal 1° gennaio 2007 se già occupato a tale data)? Prima Voglio iniziare a versare tutto il Tfr al Fondo Pensione Voglio iniziare a versare solo una parte di Tfr al Fondo Pensione Voglio lasciare in azienda il Tfr Dopo Se non dico nulla? Scaduti i sei mesi tutto il Tfr inizia a essere versato nel Fondo Pensione di riferimento Modalità di adesione

Riassumendo…Che cosa posso fare? In via transitoria per i già aderenti al 1° gennaio 2007 Ho iniziato a lavorare prima o dopo il 29/04/1993? Quali scelte posso prendere entro il 30 giugno 2007? Prima: al momento verso i miei contributi, li versa il datore e verso solo una parte di Tfr Voglio continuare a versare al fondo solo una parte di Tfr Voglio iniziare a versare tutto il Tfr al Fondo Pensione Dopo: al momento verso i miei contributi, li versa il datore e verso tutto il Tfr Nessuna, per me non cambia nulla Se non dico nulla? Scaduti i sei mesi tutto il Tfr inizia o continua a essere versato nel Fondo Pensione di riferimento Modalità di adesione

Il meccanismo del versamento del Tfr a seconda della data di assunzione del dipendente Assunti fino al 31.12.2006 Assunti dal 01.01.2007 Silenzio-assenso Silenzio-assenso Adesione esplicita Adesione esplicita Versamento dal mese successivo alla scelta del lavoratore (o da quello successivo alla scadenza del termine per l’opzione) del Tfr maturato dall’assunzione Le aziende provvedono al versamento dal 01.07 Le mensilità dal 01.01 al 30.06 restano in azienda Versamento dal 01.07 del Tfr maturato dal momento della scelta Le mensilità dal 01.01 alla data di scelta restano in azienda Modalità di adesione

La scelta del comparto di investimento L’aderente, all’atto dell’adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L’aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione, ovvero dall’ultima riallocazione. In caso di mancata scelta si intende attivata l’opzione verso il comparto bilanciato “sviluppo“. Art. 6 comma 3 Statuto Modalità di adesione

Le scelte nella domanda di adesione Modalità di adesione

Le scelte nella domanda di adesione Modalità di adesione

Le scelte nella domanda di adesione Modalità di adesione

Prestazioni ante pensionamento e al momento del pensionamento Le prestazioni Prestazioni ante pensionamento e al momento del pensionamento

Anticipazione per spese sanitarie Tipologia di spesa: Spese mediche per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche a fronte di gravissime situazioni dell’iscritto, del coniuge o dei figli Quando è richiedibile: Dopo la Riforma: in qualsiasi momento Importo anticipabile: Dopo la Riforma: fino al 75% del maturato Modalità di adesione

Anticipazione per acquisto prima casa Tipologia di spesa: Acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli Quando è richiedibile: Decorsi otto anni di iscrizione Importo anticipabile: Dopo la Riforma: fino al 75% del maturato Modalità di adesione

Anticipazione per ulteriori esigenze degli aderenti Tipologia di spesa: Ulteriori esigenze degli iscritti Quando è richiedibile: Decorsi otto anni di iscrizione Importo anticipabile: Fino al 30% del maturato Modalità di adesione

Un confronto Tfr in azienda Tfr nel fondo pensione Motivi richiesta, importo erogabile e anzianità necessaria Può essere richiesto dopo almeno 8 anni di servizio presso l’azienda (= lo stesso datore di lavoro) per le seguenti cause: spese sanitarie; acquisto della prima casa per sé o per i figli Può essere richiesto: in qualsiasi momento, per importo inferiore o uguale al 75% per spese sanitarie; dopo 8 anni di partecipazione (complessiva) a forme di previdenza complementare, per un importo inferiore o uguale al 75% per acquisto della prima casa per sé o per i figli o per spese di ristrutturazione straordinaria della prima casa per sé o per i figli; dopo 8 anni di partecipazione, per un importo non superiore al 30% per altre esigenze (non specificate) Importo massimo erogabile L’ammontare non deve eccedere il 70% del Tfr accantonato L’ammontare non deve eccedere il 75% del totale della posizione maturata, comprese le quote di Tfr, incrementati dei rendimenti realizzati nel tempo Numero di anticipazioni richiedibili Può essere ottenuto una sola volta nel corso del rapporto di lavoro È possibile richiedere più anticipazioni purché l’ammontare non ecceda il 75% del totale della posizione maturata, comprese le quote di Tfr, incrementati dei rendimenti realizzati nel tempo Fiscalità Tassazione con aliquota separata Tassazione con imposta sostitutiva Max 15% per spese sanitarie 23% per la casa e le esigenze generiche Accettazione richieste Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. Ogni richiesta, purché conforme a quanto previsto dalla normativa in termini di tempo e causa, viene soddisfatta Modalità di adesione

Frequenza delle anticipazioni Non vi sono limiti alle richieste, laddove ricorrono le motivazioni ammissibili Dopo la Riforma non si possono richiedere nuove anticipazioni, laddove non rimanga almeno il 25% di quanto accumulato, considerando anche le somme già anticipate Dubbio: Il limite del 25% opererà anche nel caso di anticipazioni “per ulteriori esigenze”? Modalità di adesione

Esempio Un lavoratore ha accumulato 10.000 euro dopo 8 anni di partecipazione. Richiede un’anticipazione pari al 75% di quanto accumulato per ristrutturazione della prima casa (pari a 7.500 euro) e nel fondo pensione rimangono 2.500 euro Dopo ulteriori 5 anni la sua posizione è risalita a 8.000 euro e ha bisogno di un’anticipazione per “Spese mediche per terapie e interventi straordinari”. Ne ha diritto? Entro quali termini? Il lavoratore può richiedere un’anticipazione, ma dovrà lasciare nel fondo pensione il 25% di 15.500 euro (10.000 + 8.000 - 2.500), ossia 3.875 euro Il lavoratore potrà ricevere un’anticipazione pari a 4.125 euro (8.000 – 3.875) Modalità di adesione

Riscatto totale Quando è esercitabile: - stato di invalidità permanente che comporti inidoneità assoluta all’attività lavorativa - cessazione dell’attività lavorativa con conseguente inoccupazione superiore a 48 mesi - “altri riscatti” (es. perdita dei requisiti di partecipazione, cfr. Direttive Covip)* NB: se la situazione descritta si verifica nei 5 anni che precedono la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, non è possibile il riscatto ma l’aderente può chiedere subito la prestazione pensionistica complementare Misura del riscatto: intera posizione individuale maturata * tassazione meno favorevole - questo tipo di riscatto potrebbe essere limitato esclusivamente per le “forme collettive” Modalità di adesione

Riscatto per premorienza Quando è esercitabile: - morte dell’iscritto prima che maturi il diritto alla prestazione pensionistica Misura del riscatto - intera posizione individuale maturata Beneficiari - eredi o diversi beneficiari designati dall’aderente; in mancanza, la posizione resta acquisita alla forma pensionistica collettiva. Nel caso di forme individuali, la posizione è devoluta a finalità sociali Modalità di adesione

Riassumendo…i riscatti Tipologia Importo stato di invalidità permanente che comporti inidoneità assoluta all’attività lavorativa 100% cessazione dell’attività lavorativa con conseguente inoccupazione > 48 mesi morte dell’iscritto prima che maturi il diritto alla prestazione pensionistica perdita dei requisiti di partecipazione (tassazione meno favorevole)* cessazione dell’attività di lavoro con conseguente inoccupazione > 12 e < 48 mesi 50% procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria * Questo tipo di riscatto potrebbe essere limitato esclusivamente per le “forme collettive” Modalità di adesione

Trasferimento Trasferimento per perdita dei requisiti di partecipazione Rispetto al passato, viene meno la libertà di trasferirsi a qualunque forma pensionistica in caso di perdita dei requisiti di partecipazione Nel caso in cui si perdano i requisiti di partecipazione, l’iscritto ha la facoltà di trasferire la posizione alla sola forma pensionistica operante nel settore in cui il soggetto presti la sua nuova attività di lavoro, a meno che non possa esercitare il trasferimento volontario Esempio: Se l’iscritto cambia lavoro e intraprende un’attività in un ambito in cui opera una diversa forma pensionistica complementare, può trasferire la posizione a detta forma Trasferimento volontario In costanza dei requisiti di partecipazione: dopo due anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare Modalità di adesione

Le prestazioni pensionistiche al pensionamento “Diritto a pensione” ... Principale oggetto delle aspettative dell’aderente Quando matura il diritto alla pensione complementare? partecipazione a forme di previdenza complementare di almeno cinque anni e maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni di I pilastro Ricorrendo questi presupposti che tipo di prestazione riceve in concreto l’iscritto? La prestazione è erogata: - in forma di rendita (assegno pensionistico periodico) - in forma di capitale (si riceve in tutto o in parte il capitale accumulato nel periodo di partecipazione alla FPC). La scelta tra rendita o capitale non è del tutto libera ma è governata da regole precise Modalità di adesione

Prestazioni in forma di rendita Almeno il 50% del montante è erogato in forma di rendita (con alcune eccezioni!) L’aderente che opta, in tutto o in parte, per la prestazione in forma di rendita ha a disposizione varie opzioni di scelta (rendita vitalizia immediata semplice, reversibile, certa per k anni...) Modalità di adesione

La prestazione in forma di capitale L’aderente, in ogni caso, ha diritto al capitale fino al 50% del montante maturato e la restante parte è convertita in rendita L’aderente ha diritto a richiedere il 100% in capitale: se convertendo in rendita il 70% del montante finale si ottiene una rendita annua inferiore al 50% dell’assegno sociale (per il 2007 pari all’importo annuo di € 5.061,68) Se è un vecchio iscritto ESEMPIO: alla fine del 2020 un uomo di 65 anni, al momento del raggiungimento dei requisiti per ottenere la prestazione pensionistica, ha maturato una posizione di previdenza complementare pari a € 50.000 Se trasforma in rendita € 35.000 (70% del montante) ottiene ad esempio € 2.000 all’anno (meno della metà dell’attuale assegno sociale) Può scegliere di prendere l’intera somma di € 50.000 in capitale, così come può decidere di prendere una parte o tutto in rendita Modalità di adesione

Il regime fiscale della previdenza complementare I principi generali, le fasi di contribuzione, delle prestazioni e dei rendimenti

Le agevolazioni fiscali In fase di contribuzione poter dedurre i contributi rinviando così l’imposizione al momento del godimento delle prestazioni (ampliamento dei limiti di deducibilità fino a 5.164,57 €) In fase di gestione delle risorse tassare i rendimenti maturati con un’aliquota dell’11% anziché del 12,5% In fase di erogazione delle prestazioni Oggi: imposizione sostitutiva, cioè tassazione agevolata della parte di prestazione corrispondente ai contributi dedotti e al TFR con un’aliquota del 15%, che scende sino al 9% (-0,30% per ogni anno eccedente il 15°) Prima della Riforma: imposizione separata (simile a quella del Tfr) o imposizione ordinaria Con il D.Lgs. 252/2005 si sono ampliati i limiti di deducibilità e la tassazione delle prestazioni cambia in modo significativo: da imposizione separata/ordinaria a imposizione sostitutiva generalmente più bassa. Aspetto peculiare del sistema italiano, che è rimasto dopo la riforma del D.Lgs. 252/2005, è la tassazione dei rendimenti anno per anno in capo alla FPC. Infatti, ricordiamo che in Italia i rendimenti maturati annualmente dalla FPC continuano a subire l’imposizione con un’aliquota dell’11% (che è più bassa rispetto a quella attualmente fissata al 12,5 per cento per la generalità dei redditi di natura finanziaria). Nella maggior parte degli Stati membri dell’U.E., però, vige il modello di tassazione EET implicante la tassazione dei rendimenti della FPC in capo al beneficiario al momento dell’erogazione della prestazione. Si precisa, però, che nel Memorandum di intesa del 23 ottobre 2006, il Governo si è impegnato a “a rivedere nel corso del 2007 il trattamento fiscale dei fondi integrativi con l’intento che questo sia in linea con quello applicato alla previdenza integrativa degli altri paesi europei”. Modalità di adesione

Il beneficio fiscale della deduzione In fase di contribuzione Deduzione dei contributi rinviando così l’imposizione al momento del godimento delle prestazioni Deduzione dei contributi non comporta un’esenzione d’imposta permanente sulle somme versate ma solo un rinvio dell’imposizione sulle stesse L’incentivo fiscale consiste dunque nella maggior disponibilità di somme da “investire” nel risparmio previdenziale nella tassazione agevolata delle stesse al momento dell’erogazione delle prestazioni Il rinvio di imposta può essere definito come un prestito dello Stato di una somma pari all’imposta non pagata a tasso 0. Deve essere considerato, poi, che esiste quasi sempre una differenza positiva fra l’aliquota che caratterizza la deduzione fiscale (aliquota marginale irpef più addizionali) e quella che caratterizza la fase di prestazione. Inoltre, se i contributi dedotti sono versati per il tramite dell’azienda allora tali somme non saranno più oneri deducibili dal reddito complessivo ma elementi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, al pari di qualunque altro fringe benefit esente da imposizione. Di conseguenza, l’iscritto ad una FPC potrà beneficiare anche di ulteriori agevolazioni fiscali o di natura sociale come maggiori detrazioni inversamente proporzionali al reddito o a maggiori importi degli assegni per il nucleo familiare. Modalità di adesione

La nuova tassazione in sintesi Fattispecie Imposizione sostitutiva Anticipazioni per spese sanitarie, Riscatti (parziali o totali) tipici e da premorienza 15% nei primi 15 anni e -0,3% per ogni anno successivo fino al 9% (12,5% sulla c.d. rivalutazione della rendita) Anticipazioni per acquisto/ristrutturazione prima casa e ulteriori esigenze degli aderenti e riscatti atipici (altri riscatti da perdita dei requisiti) 23% Modalità di adesione

Il regime fiscale delle prestazioni Regime fiscale prestazioni in capitale = prestazioni in rendita Nessuna penalizzazione fiscale L’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al 15%, ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forma pensionistica complementare con un limite massimo di riduzione di 6 punti Il D.Lgs. 252/05 prevede una tassazione omogenea dei capitali e delle rendite. Il capitale erogato al momento del pensionamento è assoggettato ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6% per cui dal 35° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari comunque si applica l’aliquota di imposizione del 9%. L’aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell’anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su tutto il capitale erogato ma solo sulla parte imponibile di esso, vale a dire sull’importo del capitale al netto dei contributi eventualmente non dedotti e dei rendimenti maturati durante la fase di accumulazione. Modalità di adesione

Imposizione sostitutiva delle prestazioni Anni di partecipazione Aliquota applicata Tasse pagate per 1.000 euro 1 15% 150 … 15 16 14,7% 147 17 14,4% 144 35 9% 90 36 Modalità di adesione

La tassazione della prestazione in rendita Divisa idealmente in tre parti RENDITA BASE: Parte che non ha ancora subito imposizione (Tfr, contributi dedotti del lavoratore e del datore di lavoro) Rendimenti, contributi non dedotti e redditi esenti PARTE FINANZIARIA: Rivalutazione annuale della rendita Ritenuta 15  9% Esente La pensione complementare è assoggettata ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6% per cui al 35° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari comunque si applica l’aliquota di imposizione del 9%. L’aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell’anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su tutta la pensione complementare erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa, vale a dire sull’importo della pensione complementare ridotto dei contributi eventualmente non dedotti, di rendimenti maturati durante la fase di accumulazione nonché della rivalutazione annua della rendita medesima (tassata quest’ultima al 12,5%). Imposta sostitutiva del 12,5% Modalità di adesione

La tassazione della prestazione in capitale Divisa idealmente in due parti PARTE IMPONIBILE: Parte che non ha ancora subito imposizione (Tfr, contributi dedotti del lavoratore e del datore di lavoro) PARTE ESENTE: Rendimenti, contributi non dedotti e redditi esenti Ritenuta 15  9% Più precisamente la parte imponibile delle prestazioni in capitale è rappresentata dalle somme che non hanno già scontato imposizione in fase di contribuzione (accumulazione) e dunque da: Tfr, contributi dedotti del lavoratore e contributi a carico del datore di lavoro. Saranno invece esenti in fase di tassazione delle prestazioni le somme corrispondenti a rendimenti e contributi non dedotti. Esente Modalità di adesione

La tassazione in sintesi Deducibili dal reddito complessivo di chi effettua il versamento nei limiti assoluti di 5.164,57 € Contributi versati Tassazione dei rendimenti soggetta a un’imposta sostitutiva dell’11% Risorse del fondo pensione Tassazione del capitale e della rendita soggetta a un’imposta sostitutiva del 15% con una riduzione dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° (fino a una riduzione massima al 9%) Tassazione del capitale e rendita 15% per spese sanitarie con una riduzione dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° (fino a una riduzione massima al 9%) 23% per la casa e per altre esigenze degli aderenti Tassazione delle anticipazioni Modalità di adesione

Tipo di lavoratore Contrib. Azienda Contrib. Tfr Contrib. Lavorat. Contrib. netto del risparmio fiscale Montante lordo finale con rendim. al 4% Montante netto finale con rendim. al 4% Limite del montante lordo (assegno sociale) Nato nel 1952 - Inizio lavoro nel 1977. Reddito attuale di € 24.440 (parametro 190). Adesione a Priamo oggi nel 2007 a 55 anni e permanenza nel fondo per 5 anni. € 2.646 € 9.147 € 1.843 € 15.461 € 13.296 € 77.238 Nato nel 1957 - Inizio lavoro nel 1982. Reddito attuale di € 24.440 (parametro 190). Adesione a Priamo oggi nel 2007 a 50 anni e permanenza nel fondo per 10 anni. € 5.865 € 20.276 € 4.085 € 37.228 € 32.427 € 85.276 Nato nel 1962 - Inizio lavoro nel 1987. Reddito attuale di € 23.775 (parametro 183). Adesione a Priamo oggi nel 2007 a 45 anni e permanenza nel fondo per 15 anni. € 9.506 € 32.897 € 6.573 € 65.379 € 57.593 € 94.152 Nato nel 1967 - Inizio lavoro nel 1992. Reddito attuale di € 22.322 (parametro 175). Adesione a Priamo oggi nel 2007 a 40 anni e permanenza nel fondo per 20 anni. € 13.299 € 45.933 € 9.030 € 98.612 € 88.941 € 106.956 Modalità di adesione

Tipo di lavoratore Contributi da solo Tfr Montante lordo finale con rendimento al 3% Montante netto finale con rendimento al 3% Valore netto del Tfr se lasciato in azienda (rivalutazione al 3%) Limite del montante lordo per confronto con assegno sociale Nato nel 1952 - Inizio lavoro nel 1977. Reddito attuale di € 24.440 (parametro 190). Adesione a Priamo oggi nel 2007 a 55 anni e permanenza nel fondo per 5 anni. € 9.147 € 9.629 € 8.257 € 7.392 € 77.238 Nato nel 1957 - Inizio lavoro nel 1982. Reddito attuale di € 24.440 (parametro 190). Adesione a Priamo oggi nel 2007 a 50 anni e permanenza nel fondo per 10 anni. € 20.276 € 22.700 € 19.659 € 17.693 € 85.276 Nato nel 1962 - Inizio lavoro nel 1987. Reddito attuale di € 23.775 (parametro 183). Adesione a Priamo oggi nel 2007 a 45 anni e permanenza nel fondo per 15 anni. € 32.897 € 39.058 € 34.124 € 30.880 € 94.152 Nato nel 1967 - Inizio lavoro nel 1992. Reddito attuale di € 22.322 (parametro 175). Adesione a Priamo oggi nel 2007 a 40 anni e permanenza nel fondo per 20 anni. € 45.933 € 57.675 € 51.550 € 46.082 € 106.956 Modalità di adesione