113. Gli utili e i ristorni IL 30% DEGLI UTILI NETTI DEVE ESSERE DESTINATO A RISERVA LEGALE, INDIPENDENTEMENTE DALL’AMMONTARE RAGGIUNTO DA QUEST’ULTIMA IL 3% DEGLI UTILI NETTI DEGLI UTILI NETTI ANNUALI DEVE ESSERE DESTINATO AD APPOSITI FONDI MUTUALISTICI PER LA PRODUZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE UTILI
LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE TRA I SOCI DEGLI UTILI RESIDUI SOCIETA’ COOPERATIVE A MUTUALITA’ PREVALENTE ALTRE SOCIETA’ COOPERATIVE l’atto costitutivo fissa la percentuale massima dei dividendi che possono essere ripartiti fra i soci sovventori GLI STATUTI DEVONO PREVEDERE: il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni fruttiferi postali aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivo versato
il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al 2% rispetto a tale limite massimo il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori l’obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per lo sviluppo e la promozione della cooperazione (previa deduzione del capitale sociale e dei dividenti eventualmente maturati) IN TUTTE LE SOCIETA’ MUTUALISTICHE POSSONO ESSERE DISTRIBUITI DIVIDENDI SOLO SE IL RAPPORTO FRA PATRIMONIO NETTO E COMPLESSIVO INDEBITAMENTO DELLA SOCIETA’ E’ SUPERIORE AD UN QUARTO. LA QUOTA DEGLI UTILI CHE RESIDUA DOPO TALI DESTINAZIONI (RISERVA LEGALE, FONDI MUTUALISTICI, UTILI AI SOCI NEI LIMITI LEGALI), SE NON ASSEGNATA AD ALTRE RISERVE O FONDI O RIDISTRIBUITA AI SOCI, DEVE ESSERE ASSEGNATA A FINI MUTUALISTICI
I RISTORNI in un rimborso ai soci di parte del prezzo pagato alla cooperativa per i beni o i servizi da questi forniti, tenuto conto del costo effettivo sostenuto dalla cooperativa in una integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio CONSISTONO NELLE COOPERATIVE DI CONSUMO NELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
SE UNA SOCIETA’ COOPERATIVA CEDE BENI O PRESTA SERVIZI ALLO STESSO PREZZO SIA AI SOCI, SIA AI TERZI, DEVE PROVVEDERE, PERIODICAMENTE, AD ASSEGNARE AI SOCI DEI RISTORNI, CHE CONSISTONO NEL RIMBORSO DELLA DIFFERENZE TRA IL PREZZO PRATICATO ED IL COSTO EFFETTIVO SOSTENUTO DALLA COOPERATIVA I RISTORNI VENGONO ATTRIBUITI AI SOCI NON IN PROPORZIONE AL VALORE DEI CONFERIMENTI, MA AL NUMERO DELLE OPERAZIONI DI CESSIONE DI BENI O SERVIZI INTERCORSE CON LA SOCIETA’ I RISTORNI COSTITUISCONO UNO DEGLI STRUMENTI TECNICI PER ATTRIBUIRE AI SOCI COOPERATORI IL VANTAGGIO MUTUALISTICO DERIVANTE DAI RAPPORTI DI SCAMBIO INTRATTENUTI CON LA COOPERATIVA. ALLE SOMME ATTRIBUITE AI SOCI A TITOLO DI RISTORNO NON SONO APPLICABILI LE LIMITAZIONI CHE LA LEGGE PONE PER LA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI