INVALIDITA’ del contratto

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Il provvedimento amministrativo
Advertisements

IL MANDATO: Il mandato è il contratto col quale una parte (detta mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (detta.
Il contratto.
Nozione art c.c. Accordo di due o più parti
Prof. Bertolami Salvatore
LA PRELAZIONE DEFINIZIONE: ATTRIBUZIONE AD UN SOGGETTO DEL DIRITTO AD ESSERE PREFERITO AD ALTRI, A PARITA DI CONDIZIONI, OVE SI DECIDA DI CONCLUDERE UN.
RESPONSABILITA’ PRECONTRATTUALE
IL DIVIETO DI PATTI SUCCESSORI
ANNULLABILITA‘ DELIBERE ASSEMBLEARI
Il contratto Art.1321 c.c..
Art.1387 c.c. Titolo II ‘Dei contratti in generale’
Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato
LA PUBBLICITÀ.
Invalidità delle deliberazioni assembleari
INVALIDITA’ del contratto
Il contratto ha forza di legge fra le parti.
LA COMPRAVENDITA art c.c.
LA RAPPRESENTAN ZA ARTT C.C.. Un soggetto (RAPPRESENTANTE) pone in essere, per un altro soggetto (RAPPRESENTATO) un atto giuridico che questultimo.
Art Responsabilità patrimoniale
Tutela giurisdizionale
INVALIDITA’ del contratto
Difformità dal paradigma normativo
EFFETTI DEL CONTRATTO ART. 1372: contiene 2 regole: modifiche solo concordate; scioglimento anche. RECESSO (1373): 1) convenzionale o 2) legale 1) CONVENZIONALE:
La tutela dei dati personali
Validità ed Invalidità del Contratto Ingegneria Informatica 20 marzo 2006 Prof. Pieremilio Sammarco.
Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato
Corso di Diritto Privato
Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato
Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato
17 Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato Autonomia negoziale ed autonomia contrattuale Aspetti generali.
Art Nozione Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale Art
Prof.ssa Margherita Ramajoli
Corso di Diritto Privato
Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Prof. ssa Daniela Valentino Corso di Diritto Privato Parte.
Corso di Diritto Privato
Corso di Diritto Privato
Corso di Diritto Privato
Diritto Privato e Pubblico diritto privato
Primato ed efficacia Diritto UE
11° Lezione L’ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO
Nullità, estinzione e sospensione dei trattati
Corso di Diritto Privato
17 Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia Aziendale Prof.ssa Daniela Valentino Corso di Diritto Privato Parte.
LE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI POSSONO PRESENTARE VIZI RIGUARDANTI:
VIII. Provvedimento Schema: 1. Norme fondamentali 2. Nozioni generali
ISCRIZIONE DELLA SOCIETA’ NEL REGISTRO DELLE IMPRESE:
I AUTONOMIA CONTRATTUALE
Daniele La Rocca Andrea De Rossi
LA SIMULAZIONE (art ) Creare l’apparenza : simulato e dissimulato (spesso documentato con controdichiarazione) Simulazione ASSOLUTA e RELATIVA.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
EFFETTI DEL CONTRATTO ART. 1372: contiene 2 regole:
Corso di Diritto Privato
L’INVALIDITA’ DEL CONTRATTO
Difformità dal paradigma normativo
Il provvedimento amministrativo è
I vizi di legittimità.
Analisi di una sentenza Cristofaro Gabriella Colombo Anna Ferraro Alberto.
Responsabilità patrimoniale
CONTRATTO IN GENERALE ARTT C.C.
Diritto Stato, servizi, imprese. L’attività amministrativa.
L’INVALIDITÀ DEL CONTRATTO
Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Prof.ssa Daniela Valentino Corso di Diritto Privato Parte.
Causa diverge dal TIPO che designa un modello di contratto definito La causa è un limite perché si impone che le parti perseguano un interesse meritevole.
G. la rocca - corso di diritto civile1 I regimi del contratto invalido 1 annullabilità.
1 Vizi dell’attività amministrativa Invalidità dell’atto per difformità al diritto  Perfezione, efficacia e validità  L’invalidità degli atti nel diritto.
Diritto privato IL CONTRATTO: Definizione Elementi essenziali.
Diritto privato Adempimento del rapporto obbligatorio.
L’invalidità si sostanzia nella violazione di una norma giuridica Per esempio: l’art. 3 della legge n. 241 del 1990 obbliga le p.a. a motivare il provvedimento.
Diritto privato Efficacia e invalidità. L’inefficacia Di inefficacia degli atti si potrebbe parlare rispetto agli atti invalidi. Di inefficacia pura e.
INVALIDITA’ del contratto
Transcript della presentazione:

INVALIDITA’ del contratto 2 specie: la forma più radicale NULLITA’ L’altra: ANNULLABILITA’ Se negozio nullo: paralizzato ab origine negli effetti Se annullabile: produce effetti sin dalla sua conclusione, ma sono precari-instabili potendo essere rimossi da sentenza del giudice Annullabilità consegue a inosservanza di regole poste a tutela di un soggetto, mentre la nullità consegue a violazione di regole poste a tutela dell’interesse generale

INVALIDITA’ NEGOZIO GIURIDICO Si allude a difetti originari degli atti d’autonomia che li rendono inidonei alla produzione di effetti giuridici

IRREGOLARITA’ N.G. Negozio giuridico affetto da anomalie leggere Esempi: art. 89 c.c. divieto temporaneo di nuove nozze; art. 2296 c.c. omessa pubblicità legale x snc

INESISTENZA N.G. Inesistenza: categoria dogmatica limitata ad ipotesi marginali, si verifica quando il negozio difetta di quella sostanza che lo renderebbe almeno identificabile come negozio rilevante per l’ordinamento giuridico (es. matrimonio celebrato fra persone stesso sesso) Difetta di una volontà seria e riconoscibile dall’ordinamento, ma sull’es. di scuola oggi ci sarebbe qualcosa da dire! Nessun effetto

Inefficacia E’ la forma espressiva più ampia dell’invalidità, sussiste quando il negozio è valido ma non è idoneo a produrre effetti tipici (es. vendita cosa altrui); inefficacia assoluta o relativa ( cioè inopponibilità). Originaria o successiva: contratto condizionato con condizione sospensiva o risolutiva

NULLITA’ Totale e originaria inefficacia Il negozio nullo non produce effetti sin dall’origine relativi al tipo cui appartiene, ma può produrre effetti di ordine non negoziale ad es. 1338 tipizzazione di ipotesi di responsabilità precontrattuale (1337)

NULLITA’ Art. 1418: contrarietà a norma imperativa (non sempre“salvo che la legge disponga diversamente”) Quando è imperativa? Espressioni “salvo diversa volontà delle parti Mancanza requisiti 1325…. Illiceità : di causa (1343), oggetto, condizione (1354) Ordine pubblico e buon costume sono clausole generali Motivi comuni illeciti (1345) Contratto in frode alla legge cioè contratto quale mezzo per eludere la legge forzando l’elemento causale di c. tipico(es. vendita con patto di riscatto c/o patto commissorio art.1500 e 2744) Altri casi previsti dalla legge: si tratta di nullità cd. virtuale (la legge non dice i casi ma indica la contrarietà a norma imperativa)

AZIONE DI NULLITA’ Legittimazione attiva: CHIUNQUE ne abbia interesse, anche D’UFFICIO (v. anche art.100cpc) Imprescrittibile salvi effetti dell’usucapione e azione di ripetizione Insanabilità: non si può convalidare (art. 1423) Il negozio nullo NON produce effetti giuridici Opera di diritto: pertanto la sentenza è di mero accertamento con effetto dichiarativo e retroattivo Nullità parziale (art. 1419) nullità di 1 o più clausole: verifica dell’essenzialità della clausola attraverso la volontà delle parti (legittimo rinvio a 1339 c.c.); applicazione del più ampio principio di conservazione del contratto Rinnovabile se depurato del quid che lo rendeva nullo Convertibile (art. 1424): può produrre gli effetti di un c. diverso se ne ha i requisiti di forma e sostanza con riguardo allo scopo perseguito dalle parti

AZIONE ANNULLABILITA’ Cause: Incapacità di contrattare legale o d’intendere e di volere/ se incapacità naturale (v. sub art. 428) e vizi del consenso Legittimazione attiva: soggetto nel cui interesse è x legge prevista, è annullabilità relativa e va distinta da annullabilità assoluta proponibile da chiunque ne abbia interesse (es. incapacità da interdizione legale) Non è rilevabile d’ufficio Si prescrive in 5 anni, ma l’eccezione si può proporre senza limiti Sentenza costitutiva con effetto retroattivo

Convalida di negozio annullabile Art. 1444 c.c.: consapevolezza del motivo di annullabilità Negozio unilaterale, non recettizio con contenuto tipizzato ex art. 1444 comma 1 Forma libera, ma per alcuni forma per relationem cioè uguale a quella del contratto da convalidare; anche un comportamento concludente

Effetti dell’ annullabilità nei cfr. dei terzi Se annullamento dipende da incapacità v art. 428, tutela dell’affidamento Art. 1445 c.c. tutela affidamento salvi effetti trascrizione domanda di annullamento I diritti dei sub-acquirenti non sono tutelati:1.se è in malafede 2. se annullamento x incapacità legale nota dai registri stato civile 3.acquisto a titolo gratuito Trascrizione domanda di annullamento anteriore all’acquisto del terzo (2652 n.6, pubblicità sanante)