1 La tutela della maternità sede provinciale di Varese Aggiornamento del 28.1.2012 Promotori sociali.

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Transcript della presentazione:

1 La tutela della maternità sede provinciale di Varese Aggiornamento del Promotori sociali

2 Testo unico – d.lgs. 151/00 La tutela della maternità è disciplinata dal D.LGS. 151/00 entrato in vigore il 27 aprile 2001

3 ambiti di tutela Diritto sindacale Astensione dal lavoro ed indennità sostitutive della retribuzione Assegno riconosciuto dallo Stato e dai Comuni

4 Diritto sindacale Assunzione, licenziamento e dimissioni Permessi per visite Rientro al lavoro

5 Assunzione La gravidanza non può costituire una discriminante nell’assunzione di manodopera Se l’assunzione decorre durante l’astensione obbligatoria, la prestazione lavorativa potrà essere svolta solo successivamente alla scadenza dell’astensione stessa (in questo caso non spetta l’indennità di maternità) Se l’assunzione interviene prima del periodo di astensione obbligatoria, la lavoratrice entrerà in servizio e poi godrà del periodo di astensione

6 Divieto di licenziamento dall’inizio della gestazione (che si presume intervenire 300 giorni prima la data presunta del parto) al compimento del primo anno di età del figlio la lavoratrice non può: essere licenziata essere sospesa subire una riduzione dell’orario di lavoro essere collocata in mobilità con l’eccezione che in caso di collocazione in mobilità a seguito di cessazione dell’azienda la lavoratrice può essere licenziata, al fine del mantenimento dell’indennità può però rifiutare le eventuali offerte di impiego Il divieto sussiste anche quando il datore di lavoro non è stato informato dello stato di gravidanza, in questo caso ci sarà il ripristino della situazione antecedente il licenziamento

7 Il divieto di licenziamento sussiste a favore della madre naturale, del padre lavoratore che accudisce il neonato al posto della madre o che fruisce dell’astensione obbligatoria, dei genitori adottivi/affidatari che fruiscono del relativo congedo (per un anno dall’ingresso del bambino in famiglia)

8 Possibilità di licenziamento per colpa grave per cessazione dell’attività aziendale o del reparto che abbia autonomia funzionale (con l’impossibilità di reinserimento in altri reparti) a seguito di esito negativo della prova (con spiegazioni idonee a giustificare il giudizio negativo) per scadenza del contratto a termine della lavoratrice domestica, ma solo al termine del periodo di astensione obbligatoria

9 Le dimissioni La lavoratrice in stato interessante è libera di dimettersi, tuttavia le sue dimissioni devono essere convalidate dalla Direzione provinciale del lavoro Anche le dimissioni rassegnate entro il primo anno di vita del bambino sono sottoposte alla convalida della DPL In caso di dimissioni alla lavoratrice spetta l’indennità di disoccupazione

10 Permessi retribuiti per visite ed accertamenti la lavoratrice gestante, previa presentazione di apposita richiesta, ha diritto a dei permessi per esami prenatali, accertamenti clinici e visite specialistiche che devono essere effettuati durante l’orario di lavoro

11 Il rientro dopo la gravidanza Al rientro dalla maternità sussiste il diritto ad essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte od equivalenti ed ad essere collocati nella stessa unità produttiva od in un’altra sita nel medesimo comune e di rimanervi fino al compimento di 1 anno di vita del figlio

12 Astensione dal lavoro ed indennità Il d. lgs. 151 ha innovato la terminologia ed ampliato il ventaglio degli aventi diritto, quindi oggi parliamo di congedo di maternità/paternità e di congedo parentale per le lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate e di congedi che possono essere usufruiti anche dal padre

13 Il congedo di maternità/paternità ( astensione obbligatoria ) A chi spetta: Lavoratori/trici dipendenti anche se sospesi Lavoratori/trici disoccupati Colf e badanti Iscritti/e alla gestione separata Lavoratrici autonome (commercianti, artigiane e coltivatrici dirette)

14 Lavoratori/trici dipendenti sospesi Il congedo spetta a condizione che inizi entro 60 giorni dalla data della sospensione

15 Lavoratori/trici disoccupati se il congedo di maternità inizia entro 60 giorni dalla data del licenziamento/dimissioni, il diritto alla prestazione è automatico se il congedo di maternità inizia oltre 60 giorni dalla data del licenziamento/dimissioni, il diritto viene riconosciuto se la data di inizio del congedo si colloca all’interno di un periodo anche teoricamente fruibile di disoccupazione o di mobilità

16 Colf e badanti Il congedo spetta se nel biennio precedente il suo inizio si possono far valere 52 settimane di contributi versati o dovuti anche in settori diversi da quello domestico ovvero 26 settimane nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità

17 Iscritti/e alla gestione separata Il congedo spetta quando ci sono almeno tre mesi di contribuzione nella gestione separata nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità (purché il richiedente non sia titolare di pensione od iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie)

18 Lavoratrici autonome (commercianti, artigiane e coltivatrici dirette) Il congedo spetta purché la lavoratrice sia iscritta nella rispettiva gestione previdenziale e sia in regola con il versamento dei contributi per tutto il periodo indennizzabile per maternità

19 Periodo di astensione obbligatoria lavoratrici dipendenti, colf/badanti e iscritte alla gestione separate Le lavoratrici appartenenti a queste categorie devono obbligatoriamente astenersi dall’attività lavorativa nei seguenti periodi: 2 mesi prima della data presunta del parto 3 mesi dopo la data effettiva del parto nel periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto se posteriore nel periodo di recupero dei giorni ante partum non utilizzati a seguito del parto prematuro per tutti i periodi di interdizione anticipata disposte dalla Direzione Provinciale del Lavoro fino al 7° mese di vita del minore a seguito di interdizione posticipata disposta dalla Direzione Provinciale del Lavoro per condizioni di lavoro che possono arrecare pregiudizio alla salute della mamma e del minore

20 interdizione anticipata Ricorre nelle seguenti ipotesi: Svolgimento di lavori gravosi o pregiudizievoli  l’astensione obbligatoria è anticipata di un mese Per motivi di salute della gestante o per condizioni di lavoro pregiudizievoli  la Direzione provinciale del Lavoro concede dei periodi di tempo determinati, variabili e rinnovabili

21 flessibilità Si intende l’opportunità di svolgere l’attività lavorativa durante l’8° mese di gestazione e fino ad 1 mese prima la data presunta del parto Il periodo non usufruito prima del parto si aggiunge a quello successivo La domanda va presentata prima dell’inizio del 7^ mese di gestazione

22 Il congedo di maternità padri lavoratori dipendenti/parasubordinati il congedo spetta per il periodo postpartum solo nei casi di morte, grave infermità o malattia della madre, abbandono del bambino da parte della stessa, affidamento esclusivo al padre

23 Il congedo di maternità lavoratrici autonome hanno diritto all’indennità per congedo di maternità retribuita, senza obbligo di astensione dall’attività lavorativa, per i 2 mesi precedenti la data del parto e 3 mesi successivi

24 Adozioni/affidamento Lavoratrici/lavoratori dipendenti nel caso di adozione/affidamento preadottivo nazionale l’indennità spetta per i 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia; nel caso di adozione /affidamento preadottivo internazionale, l’indennità spetta per i 5 mesi successivi all’ingresso in Italia del minore. Il congedo può essere fruito anche parzialmente e frazionato, prima dell’ingresso in Italia del minore. Il periodo non fruito antecedentemente all’ingresso in Italia può essere fruito, anche frazionato, entro i 5 mesi dal giorno successivo all’ingresso in Italia del minore; nel caso di affidamento l’indennità compete per massimo 3 mesi entro 5 mesi dalla data dell’affidamento

25 Adozioni/affidamento Lavoratrici/lavoratori parasubordinati nel caso di adozione o affidamento nazionale, l’indennità spetta per i 3 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore che, al momento dell'adozione o dell'affidamento, non abbia superato i sei anni di età; nel caso di adozione o affidamento internazionale, l’indennità spetta per i 3 mesi successivi all’effettivo ingresso in famiglia del minore anche se lo stesso, al momento dell'adozione o dell'affidamento, abbia superato i sei anni di età, fino al compimento della maggiore età.

26 Adozioni/affidamento padre adottivo o affidatario L’indennità del congedo di paternità è riconosciuta al padre lavoratore parasubordinato qualora la madre non ne faccia richiesta

27 Adozioni/affidamento Lavoratrici autonome sono indennizzati i 3 mesi successivi alla data di ingresso del bambino nella famiglia, purché il bambino all’atto dell’adozione o affidamento non abbia superato i 6 anni di età nel caso di adozione o affidamento preadottivo e non preadottivo di bambini italiani o i 18 anni di età nel caso di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri

28 congedo di maternità indennizzo per lavoratrici dipendenti L’indennità giornaliera è pari all’ 80% della retribuzione giornaliera media globale percepita nelle 4 settimane precedenti l’inizio del congedo Molti contratti collettivi prevedono a carico del datore di lavoro un’integrazione che assicuri lo stesso trattamento economico percepito durante l’attività lavorativa

29 Indennità Colf e Badanti è pari all'80% della retribuzione giornaliera, pari alla sesta parte della media delle retribuzioni convenzionali settimanali relative alle settimane di contribuzione comprese nel periodo preso a riferimento per il calcolo del requisito contributivo

30 Indennità lavoratori sospesi e disoccupati spetta una indennità pari al 80% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio della sospensione o della disoccupazione

31 indennità lavoratrici parasubordinate è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari all'80% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo

32 indennità lavoratrici autonome è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari all'80% della retribuzione convenzionale

33 Congedo parentale (astensione facoltativa) permessi retribuiti per astensione dall’attività lavorativa concessi alle madri e ai padri, anche adottivi ed affidatari, a condizione che per tutto il periodo richiesto il rapporto di lavoro sia in essere

34 Congedo parentale Lavoratrici iscritti alla gestione separata possono richiedere il congedo parentale a condizione che: siano iscritte alla gestione separata come lavoratrici a progetto e categorie assimilate (gli altri lavoratori iscritti alla gestione separata Legge 335/95, non hanno diritto al congedo parentale) e non siano contemporaneamente titolari di pensione ed iscritte ad altra forma di previdenza obbligatoria; possano far valere almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi presi a riferimento ai fini dell’erogazione dell’indennità di maternità/paternità; sussista un rapporto di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo parentale; vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa

35 Lavoratori iscritti alla gestione separata Il congedo parentale è riconosciuto in caso di: morte o grave infermità della madre abbandono del figlio affidamento esclusivo del bambino al padre adozione o affidamento non esclusivi, qualora la madre non ne faccia richiesta occorre che siano state versate almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l’insorgenza delle ipotesi summenzionate

36 Lavoratrici autonome Occorre che abbiano effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo (o una frazione di esso) e che vi sia l’effettiva astensione dall’attività lavorativa

37 Lavoratrici/lavoratori disoccupati o sospesi, colf e badanti e lavoratrici a domicilio non hanno diritto al congedo parentale indennizzato

38 astensione facoltativa Lavoratrici/lavoratori dipendenti il congedo parentale compete: ai genitori naturali per un periodo complessivo tra i due non superiore a 10 mesi, aumentabili a 11, fruibili anche contemporaneamente, entro i primi 8 anni di vita del bambino alla madre lavoratrice dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi al padre lavoratore dipendente, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi

39 lavoratori dipendenti genitori adottivi o affidatari il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali e cioè entro i primi otto anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso

40 Lavoratrici/lavoratori parasubordinati ai lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati spetta una indennità per congedo parentale per massimo 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino In caso di adozione e affidamento solo preadottivo sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, a condizione che il minore stesso non abbia superato, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, i 12 anni di età

41 Lavoratrici autonome il congedo parentale spetta per un massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino In caso di adozione e affidamento solo preadottivo sia nazionali che internazionali, il congedo parentale è riconoscibile per massimo 3 mesi entro 3 anni dall’ingresso del minore nella famiglia purché all’atto dell’adozione o affidamento il minore non abbia superato i 12 anni di età

42 Importo indennità Lavoratrici/lavoratori dipendenti Il periodo di congedo usufruito entro i primi 3 anni di età del bambino per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi è indennizzato al 30% della retribuzione media giornaliera calcolata considerando la retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo indennizzabile dai 3 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 3 anni, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30% solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo In caso di genitori adottivi/affidatari il termine dei 3/8 anno decorre dalla data di ingresso in famiglia del figlio

43 Importo indennità Lavoratrici/lavoratori parasubordinate L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata percepito negli stessi dodici mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo

44 Importo indennità Lavoratrici autonome l’indennità corrisposta è pari al 30% della retribuzione convenzionale prevista per l’anno di inizio del congedo

45 riposi per allattamento Ne hanno diritto solo le lavoratrici dipendenti (escluse colf/badanti e lavoratrici a domicilio) a condizione che per tutto il periodo richiesto abbiano un valido rapporto di lavoro in corso Il lavoratore padre può richiedere l’allattamento se la madre lavoratrice dipendente non si trova in astensione obbligatoria o facoltativa, inoltre non può richiederlo se la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per sospensione (esempio aspettativa o permessi non retribuiti, pause lavorative per part-time verticale)

46 Riposi per allattamento I riposi ammontano a 2 permessi giornalieri di un’ora cumulabili In caso di orario giornaliero inferiore alle 6 ore sono solo di un’ora al giorno Spettano indipendentemente dall’allattamento e vanno concordati col datore di lavoro Se non goduti nell’arco della giornata vanno persi

47 Assegno di maternità dello Stato Può essere richiesto: dalla madre o dal padre anche adottanti dal genitore affidatario preadottivo dall’affidatario/a non preadottivo/a nel caso di non riconoscibilità o non riconoscimento da parte di entrambi i genitori naturali

48 I requisiti generali residenza in Italia cittadinanza Italiana o di uno stato dell’Unione Europea ovvero possesso della permesso di soggiorno di lungo periodo se cittadini extracomunitari

49 requisiti per la madre se lavoratrice, deve avere almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l'effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione se ha svolto un'attività lavorativa di almeno 3 mesi e ha perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto e la data del parto o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino, non deve essere superiore al periodo di fruizione delle prestazioni godute e comunque non superiore a 9 mesi se durante il periodo di gravidanza ha cessato di lavorare per recesso, anche volontario dal rapporto di lavoro, deve poter far valere 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto

50 requisiti per il padre I requisiti contributivi sono come quelli richiesti alla madre, il padre però ha diritto all’assegno in subordine alla madre nei casi di abbandono, affidamento esclusivo e decesso della madre

51 L’istanza La domanda deve essere presentata alla sede Inps di competenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento L’importo per le nascite del 2011 è di 1946,88 euro

52 Assegno di maternità dei comuni È riconosciuto a favore delle madri che non beneficiano di trattamenti previdenziali (casalinghe, studentesse, disoccupate di lungo periodo) L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali fatto salvo l’eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale e spetta: alle cittadine italiane alle cittadine comunitarie alle cittadine extracomunitarie in possesso della permesso di soggiorno di lungo periodo e residenti in Italia

53 L’istanza La domanda deve essere presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento

54 L’ importo dell’assegno e il requisito reddituale, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e adozioni avvenuti nell’anno 2011, sono i seguenti: assegno di maternità (in misura piena) = Euro 316,25 mensili per massimo 5 mesi indicatore della situazione economica (I.S.E.) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti euro ,39

55 Gli invii telematici Dal 2011 le domande di congedo di maternità/paternità e di congedo parentale possono essere inoltrate all’INPS solo in via telematica

56 La documentazione congedo maternità/paternità: certificato medico indicante la data presunta, una busta paga, in caso di flessibilità certificato del ginecologo e del medico del lavoro o, in caso di assenza dello specialista, autocertificazione di mancata nomina dello stesso. Successivamente al parto è necessario consegnare il certificato di assistenza al parto congedo parentale: busta paga e cf dei entrambi i genitori In entrambi i casi è necessario il documento di identità

57 Chiarimenti verbali di invalidità civile riconoscimento indennità di accompagnamento L’indennità di accompagnamento è stata istituita dalla legge n. 18 del a favore dei mutilati ed invalidi civili totalmente inabili ne cui confronti la commissione sanitaria accerti che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua

58 Art. 1 l. 508 del ha diritto all’indennità di accompagnamento chi è riconosciuto totalmente inabile per affezioni fisiche o psichiche e che si trovi nell’ impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua art. 6 d.lgs. N. 509 del solo relativamente ai soggetti ultrasessantacinquenni riconosce l’indennità di accompagnamento a condizione che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita