Cap. VI La recente evoluzione della legislazione sul bilancio d’esercizio e le prospettive internazionali.

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Cap. VI La recente evoluzione della legislazione sul bilancio d’esercizio e le prospettive internazionali

Principali aree di intervento della Riforma La riforma del diritto societario Principali aree di intervento della Riforma Società per azioni Società a responsabilità limitata Gruppi di società Controlli interni Società Cooperative Disciplina delle controversie Aspetti contabili

La riforma del diritto societario (segue) Tempi di attuazione 2003: Possibilità di adeguamento immediato degli statuti, con efficacia dal 1° gennaio 2004 1° gennaio 2004: Entrata in vigore della riforma 30 settembre 2004: Termine ultimo per adeguamento statuti societari Scadenza della possibilità di redazione dei bilanci con alternativa tra vecchia e nuova disciplina

La riforma del diritto societario (segue) Tempi di attuazione 31 dicembre 2004 Termine ultimo per l’adeguamento degli statuti delle cooperative 31 dicembre 2009 Scadenza della proroga automatica dei patti parasociali Disposizioni transitorie S.p.A. già costituite possono mantenere il loro capitale (inferiore a 120.000 €) fino alla scadenza prevista in statuto

Disciplina dei controlli interni La riforma del diritto societario (segue) Disciplina dei controlli interni

La riforma del diritto societario (segue) Prospetto riepilogativo dei controlli interno e contabile nelle s.p.a. IL SISTEMA ORDINARIO Controllo contabile Controllo interno Amministrazione Il controllo contabile potrà essere affidato a un revisore persona fisica, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; alla società di revisione nel caso opposto. Qualora la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta a redigere il bilancio consolidato, il controllo contabile potrà essere affidato al collegio sindacale Collegio sindacale Amministrazione affidata a un consiglio di amministrazione o a un amministratore unico L’amministrazione può essere affidata anche a non soci

La riforma del diritto societario (segue) Prospetto riepilogativo dei controlli interno e contabile nelle s.p.a. IL SISTEMA DUALISTICO Controllo contabile Controllo interno Amministrazione Il controllo contabile potrà essere affidato ad un revisore esterno persona fisica, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; alla società di revisione nel caso opposto consiglio di sorveglianza L’amministrazione è affidata al consiglio di gestione costituito da un numero di membri (anche non soci) non inferiore a due. Il consiglio di gestione è nominato dal consiglio di sorveglianza

La riforma del diritto societario (segue) Prospetto riepilogativo dei controlli interno e contabile nelle s.p.a. IL SISTEMA MONISTICO Il controllo contabile è svolto dal revisore esterno persona fisica, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio; dalla società di revisione nel caso opposto comitato di controllo sulla gestione nominato all’interno dello stesso consiglio di amministrazione L’amministrazione e il controllo della società spettano al consiglio di amministrazione che nomina al suo interno il comitato di controllo sulla gestione Controllo contabile Controllo interno Amministrazione

Impatti contabili: le interferenze fiscali La riforma del diritto societario (segue) Impatti contabili: le interferenze fiscali In base alle nuove disposizioni saranno realizzati i seguenti obiettivi: Il bilancio di esercizio verrà redatto in relazione alle disposizioni del Codice Civile delle quali sono parte i principi contabili. Nessun criterio fiscale influenzerà la valutazione di alcuna voce. In tal senso deve leggersi l’abolizione del comma 2 art. 2426 Codice Civile che affermava: “è consentito effettuare rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie”.

Impatti contabili: le interferenze fiscali (segue) La riforma del diritto societario (segue) Impatti contabili: le interferenze fiscali (segue) In base alle nuove disposizioni saranno realizzati i seguenti obiettivi: Viene superato il principio in base al quale, la deducibilità fiscale dei costi è condizionata dall’inserimento degli stessi nel conto economico. Infatti, nonostante il novellato art. 109 del TUIR subordina la deducibilità dei componenti negativi di reddito alla loro preventiva imputazione al conto economico, sono tuttavia introdotte numerose eccezioni (p.e. amm.ti anticipati, accantonamenti fiscali, ecc.) che salvaguardano il principio di disinquinamento del bilancio civilistico dalla normativa fiscale.

Impatti contabili: le interferenze fiscali (segue) La riforma del diritto societario (segue) Impatti contabili: le interferenze fiscali (segue) In base alle nuove disposizioni saranno realizzati i seguenti obiettivi: I criteri fiscali che non sono o non saranno in linea con quelli civilistici, verranno utilizzati unicamente nella redazione della dichiarazione dei redditi, per cui le rettifiche fiscali al bilancio saranno inserite esclusivamente nell’apposito prospetto allegato alla denuncia annuale. Si determina una dipendenza della norma fiscale da quella civilistica in quanto il reddito civilistico viene rettificato (in aumento o in diminuzione) per determinare l’imponibile.

Impatti contabili: la fiscalità differita La riforma del diritto societario (segue) Impatti contabili: la fiscalità differita In applicazione del principio di disinquinamento del bilancio civilistico dalla normativa fiscale viene affermato l’istituto della fiscalità differita, già peraltro considerato nella prassi in applicazione del Principio Contabile n. 25. La riforma ha interessato i seguenti articoli: Art. 2424 Nella voce “CII-Crediti” dell’attivo sono state inserite le sottovoci “4-bis - crediti tributari” e “4-ter - imposte anticipate”; La voce “B2 – Fondi per rischi ed oneri: per imposte” del passivo è stata modificata nel modo seguente “B2 – Fondi per rischi ed oneri: per imposte, anche differite” Art. 2425 La voce “C22 – Imposte sul reddito dell’esercizio” del Conto economico è stata modificata nel modo seguente “voce 22 – Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti differite e anticipate” Art. 2427, n.14 Viene modificata l’informativa richiesta in nota disponendo la necessità di evidenziare, anche attraverso un apposito prospetto, gli elementi informativi connessi alle imposte differite attive e passive.

Impatti contabili: la fiscalità differita (segue) La riforma del diritto societario (segue) Impatti contabili: la fiscalità differita (segue) Attraverso le imposte differite è possibile trattare in bilancio le differenze temporanee tra competenza civilista e fiscale. Tali differenze conducono alla determinazione di un risultato economico civilistico che diverge dal risultato fiscale. La divergenza è però temporanea, in quanto nei successivi esercizi le differenze tra risultato civilistico e quello fiscale andranno ad assumere lo stesso valore assoluto ma segno opposto in modo da risultare esattamente compensative.

Impatti contabili: la fiscalità differita (segue) La riforma del diritto societario (segue) Impatti contabili: la fiscalità differita (segue) A seconda del segno della differenza temporanea tra reddito civilistico e fiscale si distinguono due ipotesi di analisi: Reddito civilistico < Reddito fiscale (imponibile) Si è in presenza di una variazione fiscale che incrementa l’imponibile di un anno poi compensata da una diminuzione di pari importo in un periodo successivo. Esempi: Tale differenza genera imposte differite attive o imposte anticipate Reddito civilistico > Reddito fiscale (imponibile) Si è in presenza di una variazione fiscale che riduce l’imponibile di un anno poi compensata da un incremento di pari importo in un periodo successivo. Tale differenza genera imposte differite passive o imposte differite in senso stretto

Impatti contabili: la fiscalità differita (segue) La riforma del diritto societario (segue) Impatti contabili: la fiscalità differita (segue) Il caso dell’ammortamento anticipato Si considerino i dati di seguito esposti in cui si evidenzia il diverso andamento del risultato civilistico e fiscale nel caso di ammortamento anticipato per un impianto il cui costo storico è 100 e l’aliquota di amm.to ordinaria applicata è il 25%. L’aliquota fiscale è, per comodità, il 40%. I anno II anno III anno IV anno C.E. c.c./fisco C.C. Fisco Ricavi 100 Ammortamenti 25 50 Risultato 75 Imposte 30 = (20+10) 20 (40-10) 40 Per evitare interferenze fiscali l’ammortamento anticipato (ossia il maggiore amm.to fiscale) non viene imputato a C.E. ma viene considerato come una variazione del redditi civilistico al fine di ottenere l’imponibile fiscale

Impatti contabili: la fiscalità differita (segue) La riforma del diritto societario (segue) Impatti contabili: la fiscalità differita (segue) Il caso dei compensi agli amministratori Si considerino i dati di seguito esposti in cui si evidenzia il diverso andamento del risultato civilistico e fiscale nel caso di compensi agli amministratori maturati nell’anno 1 ma corrisposti nell’anno 2. L’aliquota fiscale è, per comodità, il 40%. I anno II anno C.E. c.c./fisco C.C. Fisco Ricavi 100 Compensi amm.ri 40 Risultato 60 Imposte 24 = (40 -16) 40 = (24+16) 24

Impatti contabili: il leasing La riforma del diritto societario (segue) Impatti contabili: il leasing L’informativa di bilancio relativamente al leasing deve realizzarsi tenendo conto del metodo finanziario e non solo del metodo patrimoniale. Metodo patrimoniale: Il metodo è quello attualmente utilizzato. I contratti sono rilevati in base alla forma giuridica negoziale, per cui i beni oggetto di locazione costituiscono attività patrimoniali nel bilancio del concedente che provvede all’ammortamento degli stessi e rileva i canoni corrisposti dall’utilizzatore tra i propri ricavi. L’utilizzatore, invece, contabilizza periodicamente i canoni per la quota di competenza, in funzione della loro competenza economica, tra i costi d’esercizio. In pratica tale impostazione considera la locazione finanziaria come un contratto pluriennale di locazione, in attesa dell’acquisto.

Impatti contabili: il leasing (segue) La riforma del diritto societario (segue) Impatti contabili: il leasing (segue) Metodo finanziario: Sulla base di tale metodo, il bene locato deve essere iscritto nel bilancio dell’utilizzatore tra le immobilizzazioni materiali e va assoggettato ad ammortamento in funzione della sua vita utile-economica. Il canone viene suddiviso nella quota capitale e in quella interessi: la prima rileva come debito, mentre la seconda va registrata per competenza assieme agli oneri accessori. Il concedente rileva in bilancio un credito per la parte relativa al capitale, con la separazione per competenza della parte finanziaria del canone e degli oneri accessori.

Normativa civilistica La riforma del diritto societario (segue) Impatti contabili: il leasing (segue) Normativa civilistica Il codice civile prevede che la rappresentazione in bilancio della “locazione finanziaria” venga effettuata tenendo conto anche del “metodo finanziario” e non solo del metodo patrimoniale. A tal proposito il codice civile dispone: L’indicazione separata, nello schema di stato patrimoniale, delle immobilizzazioni concesse in locazione finanziaria (art. 2424) La presentazione, in nota integrativa, di un apposito prospetto allo scopo di evidenziare le differenze contabili esistenti tra i due metodi, al fine di far emergere la sostanza dell’operazione (art. 2427, comma 1, punto 22).

La riforma del diritto societario (segue) Impatti contabili: il leasing (segue) Normativa civilistica Per il principio di prevalenza della sostanza economica dell’operazione di leasing sulla forma, si distinguono: - leasing finanziario (o locazione finanziaria): tutti i rischi e benefici relativi alla proprietà del bene sono trasferiti al locatario e pertanto l’operazione deve essere equiparata all’acquisto di una immobilizzazione finanziaria del locatore; - leasing operativi (o locazione operativa): i rischi e i benefici relativi alla proprietà del bene non sono trasferiti al locatario e pertanto l’operazione deve essere equiparata ad una locazione.

La riforma del diritto societario (segue) Indicatori di un leasing finanziario Sì Trasferimento della proprietà del bene alla fine del contratto di leasing L’esistenza di un’opzione d’acquisto alla scadenza del contratto per la quale si prevede ragionevolmente certa la probabilità d’esercizio La durata del contratto si estende per la maggior parte della vita economica del bene Alla stipula del contratto il valore attuale dei pagamenti minimi previsti dal contratto è pari o superiore al valore di mercato (“fair value”) del bene locato La natura del bene in leasing è tale da ritenere che solo il locatore lo possa utilizzare senza sostanziali modifiche Ulteriori domande Leasing finanziario No Sì

La riforma del diritto societario (segue) Impatti contabili: il leasing (segue) Indicatori di un leasing finanziario (segue) I costi legati ad eventuali interruzioni del contratto sono a carico del locatario Sì No Utili o perdite derivanti da variazioni nel “fair value” del bene sono di competenza del locatario Sì No Il locatario ha la possibilità di prolungare il contratto a prezzi sostanzialmente inferiori a quelli di mercato Sì No Leasing operativo Leasing finanziario

Leasing operativo – Trattamento contabile La riforma del diritto societario (segue) Impatti contabili: il leasing (segue) Leasing operativo – Trattamento contabile L’utilizzatore deve registrare, per competenza economica, i canoni di locazione (leasing) come costi nel conto economico sulla base di un criterio sistematico rappresentativo del periodo di utilizzo L’utilizzatore dovrà indicare l’importo dei canoni residui da pagare alla data di chiusura di bilancio, oltre a quello costituito dal prezzo di riscatto del bene, nei conti d’ordine

Leasing operativo – Trattamento contabile La riforma del diritto societario (segue) Impatti contabili: il leasing (segue) Leasing operativo – Trattamento contabile Con il metodo patrimoniale vengono movimentate le seguenti voci nel bilancio del locatario: Conto economico Costi Ricavi Voce B/7 “Costi della produzione/per servizi” Canoni di competenza Nei Conti d’ordine va indicato l’importo dei canoni a scadere

Leasing finanziario – Trattamento contabile La riforma del diritto societario (segue) Impatti contabili: il leasing (segue) Leasing finanziario – Trattamento contabile Con il metodo finanziario vengono movimentate le seguenti voci nel bilancio del locatario: Stato patrimoniale Attivo Passivo Voce B/II Immobilizzazioni materiali (al netto delle quote di amm.to) Voce D/7 Debiti V/fornitori (quota capitale) Conto economico Costi Ricavi Voce C/17 Interessi passivi Voce C/10b Ammortamenti

Impatti contabili: operazioni in valuta La riforma del diritto societario (segue) Impatti contabili: operazioni in valuta L’art. 2426 classifica operazioni in valuta in immobilizzate e correnti: Le immobilizzazioni in valuta devono essere devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell’esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole; Le altre attività o passività in valuta (correnti), devono essere valutate al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio; le differenze saranno imputate alla voce 17-bis del conto economico – Utile e perdita su scambi; una nuova posta, questa, nell’ambito del conto economico. L’eventuale utile netto deve essere accantonato in un’apposita riserva non distribuibile fino al momento del realizzo.

Impatti contabili: operazioni in valuta (segue) La riforma del diritto societario (segue) Impatti contabili: operazioni in valuta (segue) L’art. 2425 introduce la voce 17 bis destinata ad accogliere le componenti economiche di reddito relative ad utili e perdite su cambi. L’art. 2425-bis, comma 2, dispone che i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. L’art 2427, punto 6-bis, impone di evidenziare in Nota integrativa gli eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio.

Impatti contabili: operazioni pronto contro termine La riforma del diritto societario (segue) Impatti contabili: operazioni pronto contro termine L’art. 2424-bis, comma 5, che detta le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale, stabilisce che le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore, perché l’operazione configura un investimento di liquidità e non una transazione in titoli. L’art. 2425-bis dispone che proventi ed oneri relativi alle stesse operazioni, vengano iscritti per le quote di competenza dell’esercizio, anche per la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti L’art. 2427, punto 6-ter, impone di evidenziare distintamente in Nota integrativa l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine

Impatti contabili: debiti verso soci per finanziamenti La riforma del diritto societario (segue) Impatti contabili: debiti verso soci per finanziamenti L’art. 2424 introduce la voce D 3 “Debiti verso soci per finanziamenti” destinata ad accogliere le somme versate dai soci in qualità di apporti temporanei di liquidità. La considerazione di tale fattispecie comporta la necessità di distinguere gli apporti dei soci a seconda che rappresentino: Apporti di capitale proprio; Versamenti in c/capitale senza obbligo di restituzione: tale fattispecie è assimilabile agli apporti di capitale; Debiti di finanziamento.

Impatti contabili: debiti verso soci per finanziamenti (segue) La riforma del diritto societario (segue) Impatti contabili: debiti verso soci per finanziamenti (segue) La qualificazione di un apporto dei soci in termini di debito di finanziamento va fatta tenendo conto: dell’elemento volontaristico: ossia della volontà espressa dei soci di voler considerare tale apporto in termini di capitale di credito; dell’elemento strutturale: attinente all’interpretazione sostanziale del rapporto giudicato rispetto alla destinazione dei fondi (investimenti strutturali duraturi o investimenti correnti), alle caratteristiche contrattuali dell’operazione (previsione o meno di una scadenza per il rimborso e/o previsione di un tasso di interesse), alla situazione finanziaria della società (p.e. eccessiva capitalizzazione o sottocapitalizzazione).

Impatti contabili: patrimoni destinati ad un unico affare La riforma del diritto societario (segue) Impatti contabili: patrimoni destinati ad un unico affare Ai sensi del nuovo art. 2447- bis c.c., la società può, entro i limiti dell’attività che costituisce l’oggetto sociale: costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell’affare stesso, o parte di essi. Il patrimonio o i patrimoni “dedicati” non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al 10% del patrimonio netto della società e per l’esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base a leggi speciali.

Impatti contabili: patrimoni destinati ad un unico affare (segue) La riforma del diritto societario (segue) Impatti contabili: patrimoni destinati ad un unico affare (segue) Viene introdotto un regime di separazione contabile sia a livello di contabilizzazione delle transazioni connesse alle gestioni dei “singoli affari” che a livello di bilancio. Infatti è necessario: tenere separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli artt. 2214 e ss. c.c.. Un apposito libro deve altresì tenersi relativamente ad eventuali strumenti finanziari emessi dalla società per lo specifico affare; che i beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati siano distintamente indicati nello stato patrimoniale della società; Illustrare, nella nota integrativa, il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime di responsabilità. Art. 2447-sexies/septies

Impatti contabili: patrimoni destinati ad un unico affare (segue) La riforma del diritto societario (segue) Impatti contabili: patrimoni destinati ad un unico affare (segue) La separazione contabile è ulteriormente rafforzata dalla necessità di alimentare un processo di reporting parallelo e distinto rispetto al processo di bilancio. Infatti: per ciascun patrimonio destinato gli amministratori devono redigere un rendiconto separato, allegato al bilancio, secondo quanto previsto dagli artt. 2423 e ss. c.c. Una volta che l’affare cui è stato destinato il patrimonio sia realizzato o divenuto impossibile, gli amministratori devono redigere un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, deve essere depositato presso il registro delle imprese.

Impatti contabili: patrimoni destinati ad un unico affare (segue) La riforma del diritto societario (segue) Impatti contabili: patrimoni destinati ad un unico affare (segue) Per completare l’informativa di bilancio, l’art 2447-septies stabilisce che nella nota integrativa devono illustrarsi: il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi; i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo; il regime della responsabilità (limitata o illimitata secondo quanto stabilito dalla dalla deliberazione costitutiva del patrimonio destinato allo specifico affare) per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare.

Aspetti normativi e contabili L’introduzione degli IFRS (segue) Aspetti normativi e contabili In base al Regolamento (CE) n. 1606/2002 e del successivo Regolamento (CE) n. 1725/2003, tutti i Bilanci Consolidati delle società quotate dell’Unione Europea (circa 7.000) devono essere redatti secondo gli IFRS (International Financial Reporting Standard). Tal obbligo vale a partire dall’esercizio con inizio il 1° gennaio 2005. A causa del principio della comparazione è stato necessario predisporre un bilancio secondo IFRS già per l’esercizio 2004. Per fare il quale è necessario avere una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2003 conforme agli IFRS. Gli stati membri possono estendere l’obbligo o la facoltà di utilizzare gli IAS sia ai bilanci d’esercizio delle società quotate che ai bilanci, individuali e consolidati, delle società non quotate.

L’introduzione degli IFRS (segue) Aspetti normativi e contabili (segue) Le motivazioni dell‘adozione degli IFRS Migliorare l‘informazione finanziaria per azionisti e operatori. Ottenere maggiore comparabilità e trasparenza dei risultati. Rendere più agevoli i processi di quotazione e finanziamenti cross-border. Ottenere un unico e comune linguaggio finanziario per reporting gestionale e legale per tutte le società del gruppo. Migliorare la comunicazione con investitori e borsa. Rendere più efficiente e snello il processo di financial reporting. Migliorare la qualità e la tempestività dei financial data. Ridurre le attività fortemente time consuming a basso valore aggiunto (ad es. Riconciliazioni, quadrature, ecc..). Lisa

L’introduzione degli IFRS (segue) Aspetti normativi e contabili (segue) Le principali novità introdotte dagli IFRS Prevalenza del principio della sostanza sulla forma (es. leasing). Maggiore utilizzo del principio del fair value nella valutazione delle immobilizzazioni. Diversa determinazione e valutazione del goodwill (fair value e impairment test annuale). Nuove modalità di presentazione del Bilancio: segment reporting e conseguente maggiore trasparenza e comparabilità delle performance dei diversi business del Gruppo. Calcoli complessi per la definizione delle passività connesse al personale dipendente.

Il principio del Fair value L’introduzione degli IFRS (segue) Un approfondimento Il principio del Fair value L’articolo 2426 del codice civile, numeri 1 e 9, prevede il costo quale criterio base per le valutazioni delle poste in bilancio. Tale criterio di valutazione riguarda le valutazioni di bilancio dell’impresa in funzionamento ed è quello che, in teoria, dovrebbe lasciare minor spazio agli apprezzamenti soggettivi. La norma, inoltre, prevede che il costo debba essere costantemente riesaminato al fine di non precludere il riconoscimento di eventuali perdite; in conseguenza della rilevazione di perdite e svalutazioni, se queste vengono meno, si impone il ripristino del costo originario. Tuttavia, la prassi contabile internazionale e, in particolare, i principi contabili internazionali (Ias), sono attualmente orientati, il taluni casi, all’abbandono del costo in favore del “fair value”, che lo Ias 32 e lo Ias 39 definiscono come già detto, “il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in un’operazione fra terzi”.

Il principio del Fair value L’introduzione degli IFRS (segue) Un approfondimento Il principio del Fair value In sostanza, si tratta della valutazione al valore che si può definire “di mercato”, tradotto dalle direttive comunitarie in “valore equo”. Le motivazioni dell’introduzione del Fair Value Il diverso approccio al bilancio dei principi contabili internazionali rispetto alla prassi vigente nel nostro Paese e, più in generale, in altri Paesi, che deriva dalle direttive comunitarie; infatti, i primi si rivolgono agli investitori e presentano il bilancio in una visione prevalentemente prospettica, mentre i secondi, interessati alla tutela dei soci e dei creditori, hanno come finalità la prudente valutazione ai fini della conservazione del capitale.

Il principio del Fair value L’introduzione degli IFRS (segue) Un approfondimento Il principio del Fair value In sostanza, i principi contabili internazionali interpretano il bilancio in chiave evolutiva (dinamica) e, seppure nel rispetto del principio di competenza, il risultato dell’esercizio è visto quale indicazione delle “performance” aziendali future. Da questo punto di vista i documenti internazionali sono vicini alla prassi contabile statunitense, che interpreta in bilancio in chiave prospettica, al fine di fornire agli investitori la possibilità di stimare la capacità di generare utili futuri e di interpretare eventuali rischi futuri connessi all’investimento, in modo tale da potere assumere decisioni in campo economico finanziario.

Il principio del Fair value L’introduzione degli IFRS (segue) Un approfondimento Il principio del Fair value I valori correnti, rispetto ai costi storici, hanno il pregio di costituire un migliore riferimento ai fini della capacità previsionale.Il fair value, come il costo, deve essere correttamente interpretato e rappresentato. In sostanza, il fair value costituisce una stima, al pari di tutte le valutazioni di bilancio e, quale stima, deve rispettare il principio generale che presiede alla formazione del bilancio, ovvero la rappresentazione veritiera e corretta, prevista dall’articolo 2423, comma 2, del codice civile. Le stime in sostanza devono essere attendibili.

L’introduzione degli IFRS (segue) Aspetti normativi e contabili (segue) Documenti di Bilancio Documenti IFRS (Futuro) Codice Civile e Principi Contabili (Attuale) Stato Patrimoniale Obbligatorio Il formato non è definito, è basato sulla liquidità dei singoli elementi (distinzione tra attività e passività correnti e non correnti) Il formato è analitico e definito dalla legge Conto Economico Il formato non è definito, nelle note ci deve essere analisi dei costi per natura o per destinazione Il formato è analitico e definito dalla legge e prevede forma scalare per natura Prospetto delle variazioni nelle poste di patrimonio netto E’ richiesto su due esercizi E’ richiesto nella nota integrativa (art. 2426 punto 7-bis) Rendiconto Finanziario Si basa sul concetto di cash and cash equivalent (denaro, depositi e investimenti a breve molto liquidi), deve presentare separatamente i flussi della gestione operativa, di investimento, finanziaria Non obbligatorio ma consigliato dai PPCC Si basa sul concetto di liquidità o di capitale circolante netto Note Illustrative Gli IFRS prevedono una serie di informazioni ma non uno schema predefinito Il contenuto informativo previsto dagli IFRS è molto più ampio e dettagliato di quello previsto dalla normativa italiana La nota integrativa è obbligatoria