Corso di Agente in Internazionalizzazione

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Transcript della presentazione:

Corso di Agente in Internazionalizzazione Modulo: Dazi e Dogane Latina 21.1.2014 Maria Pagnanelli

Aspetti doganali e fiscali nelle operazioni con l’estero

Introduzione Nel momento in cui c’è uno scambio con una controparte commerciale con sede in un Paese Non Comunitario interviene la Dogana. Nelle operazioni di import/export partecipano molteplici figure giuridiche: venditore, compratore, spedizioniere, vettore, doganalista, compagnia di assicurazione. Ognuno di questi interviene e contribuisce alla riuscita dell’operazione su base contrattuale

Che cos’è la DOGANA??? E’ un organismo di natura pubblica preposto al controllo dell’entrata e dell’uscita delle merci dal territorio Nazionale, sia che si tratti di materiali a seguito di viaggiatori che di trasporto di merci. Il SISTEMA DOGANALE è gestito in Italia dall’Agenzia delle Dogane, dipendente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

I SOGGETTI NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI ESPORTATORE IMPORTATORE CAMERE DI COMMERCIO SPEDIZIONIERI/DOGANALISTI E CENTRI DI ASSISTENZA DOGANE Dichiarazione doganale (DAU); Controlli documenti di origine, di trasporto e di produzione; Controlli movimenti merci; tasse; ecc.. Rilascio numero meccanografico; Certificati di origine delle merci; Carnet ATA, TIR; Modelli INTRASTAT; ecc..

Numero Meccanografico E’ un codice alfanumerico che viene attribuito alle imprese che svolgono abitualmente operazioni con l’estero dalle Camere di Commercio. Ha rilevanza statistica e viene richiesto alle imprese dagli istituti di credito in caso di transazioni monetarie e deve essere inserito sulla Comunicazione Valutaria Statistica.

RUOLI/FUNZIONI DELLE DOGANE Perché lo Stato interviene? ECONOMICI (ricchezza nazionale) FISCALI (diritti doganali) TUTELA PUBBLICA (salute, ecc.) Dazi; Accise; IVA ALTRO: acquisizione elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti; controllo della contabilità IVA intracomunitaria degli operatori; punto di riferimento per la codificazione delle merci.

CAMBIAMENTO MERCATO UNICO EUROPEO (1993) CONCETTO “INTRA ED EXTRA” per il mercato e quindi per le merci; CODICE DOGANALE COMUNITARIO; NASCITA “AGENZIA DELLE DOGANE” MERCATO UNICO EUROPEO (1993)

Il Codice Doganale Comunitario In vigore dal 1°gennaio 1994 è il testo in riferimento in materia. MERCI COMUNITARIE: sono le merci interamente prodotte in una Paese della Comunità o che hanno subito in un paese membro una lavorazione o trasformazione tale da farne assumere l’origine comunitaria.

CDC: Distinzione Delle Merci Con l’introduzione del CDC è subentrata anche una distinzione specifica per le merci : Merci a dogana: che possono essere esportate e importate liberamente, senza autorizzazioni particolari, ma semplicemente adempiendo ad alcune formalità; Merci a dogana controllata: che possono essere importate nel rispetto dei limiti di quantità (c.d. contingentamenti) fissati dal Ministero; Merci a licenza: che non possono essere né esportate né importate se non con una autorizzazione particolare – LICENZA-.

Regime Dei Divieti PRINCIPIO GENERALE: tutte le merci sono importabili o esportabili, ma esistono delle limitazioni a tele principio generale: MERCI A LICENZA DI LIMITATA IMPORTABILITA’ E ESPORTABILITA’: sono le merci elencate nelle tabelle Export-Import pubblicate in G.U. aggiornate ogni anno; MERCI A LIMITATA IMPORTABILITA’: sono le merci che L’U.E. ritiene dannose per l’economia interna; LIMITATA COMMERCIALIZZAZIONE: specie vegetali o animali citate nella Convenzione di Washingnton Tutte queste merci necessitano di un’autorizzazione dell’UE da presentare in dogana. La mancata osservanza ha conseguenze sia amministrative che penali.

La Nuova Organizzazione TRE LIVELLI: Strategie, metodi e coordinamento Uffici periferici Coordinamento strutture territoriali, monitoraggio attività, garanzia di risultati finali (monetari, tecnico-fisici e qualitativi), gestione delle risorse umane e finanziarie Operatività Centrale Regionale Territoriale

Competenze Doganali La Dogana assolve i propri compiti attraverso il controllo delle “destinazioni doganali” per tutte le merci che entrano e escono dal territorio comunitario a titolo: Definitivo Di Transito Temporaneo

Competenze Doganali Le dogane agiscono per aree di competenza: TERRITORIO MATERIA UBICAZIONE FINALITA’ AMMINISTRATIVO CONTABILI

Competenza Per Territorio Esistono alcune definizioni che definiscono l’ambito territoriale di competenza doganale: TERRITORIO DOGANALE è circoscritto dalla linea doganale che coincide con il lido del mare e il confine politico – è compresa anche la fascia di mare entro le 12 miglia dalla costa- . SPAZIO DOGANALE l’insieme di aree, stabilimenti e banchine dov’è presente operativamente l’ufficio doganale. FASCIA DI VIGILANZA DOGANALE si esstende per 10 km dal confine del territorio doganale e 5km dal confine marittimo.

Competenza per materia La competenza per materia distingue le dogane in: 1° categoria (sono gli uffici doganali competenti per tutte le operazioni commerciali). 2° categoria (compiono le operazioni relative solo a determinate merci). 3° categoria (compiono operazioni solo a livello locale).

Competenze per ubicazione e per finalità amministrativo/contabili Sono le dogane che hanno competenza limitata all’ubicazione (es. aeroportuali, di confine, marittime etc.) La competenza per finalità amministrative e contabili si distingue in principali e secondarie.

FUNZIONI DELLE DOGANE La funzione fondamentale delle dogane è l’accertamento e la riscossione dei DIRITTI DOGANALI DAZI IVA ALL’IMPORTAZIONE ACCISE

Funzioni Delle Dogane: Compiti Di Vigilanza extracomunitaria Controllo beni di importanza strategica; Norme Sanitarie per prodotti animali e vegetali; Salvaguardia di specie animali e vegetali; Salvaguardia del patrimonio archeologico ed artistico; Prevenzione attività illecite; Applicazione della fiscalità indiretta nazionale (dazi, accise, imposte); Misure di carattere statistico.

Funzioni Delle Dogane : Compiti Di Vigilanza intracomunitaria Negli scambi intracomunitari la dogana svolge 3 importanti funzioni: Acquisisce gli elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie Effettua il controllo sulla contabilità IVA. E’ punto di riferimento per la codificazione delle merci.

Gli Scambi Commerciali Intracomunitari Per le cessioni e gli acquisti intracomunitari (SCAMBI) con il Mercato Unico sono stati aboliti i controlli doganali all’interno dell’UE ma gli scambi interni sono regolati dal: REGIME TRANSITORIO degli SCAMBI La tassazione delle operazioni intracomunitarie è posta in essere nel Paese di destinazione

Gli scambi commerciali intracomunitari: il SISTEMA INTRASTAT Si compone della raccolta dei dati provenienti da un modulo – DICHIARAZIONE INTRASTAT- che l’operatore deve compilare con scadenza mensile o annuale a seconda del volume degli scambi intracomunitari posti in essere.

MODELLO INTRASTAT

Il Sistema Di Rilevamento Statistico Intrastat ART. 6, 1° COMMA DEL DL 23.01.93 N.16 “1. A decorrere dall'1 gennaio 1993, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione nei confronti dei soggetti all'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri della Comunità economica europea o degli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti a registrazione presso tali soggetti. “

SOGGETTI OBBLIGATI A COMPILARE I MODELLI DI RILEVAZIONE STATISTICA sono tenuti alla compilazione: soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni intracomunitarie gli enti e le associazioni ed altre organizzazioni, non soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni intracomunitarie per le quali e' dovuta l'imposta in italia (ammontare superiore a l.16.000.000 o esercizio dell'opzione per il pagamento in italia) rappresentanti fiscali dei soggetti sopra indicati terzi delegati dai soggetti obbligati mediante apposita procura

Gli scambi commerciali con Paesi Extracomunitari La dogana ha un ruolo primario poiché è il SOGGETTO ATTIVO del RAPPORTO DOGANALE. RAPPORTO DOGANALE: è il rapporto che si instaura tra la Dogana e il Cittadino che introduce le merci estere o destina all’estero le merci nazionali.

Gli scambi con Paesi Extracomunitari: IL RAPPORTO DOGANALE Il Rapporto Doganale è composto da: I soggetti : soggetto attivo (lo Stato) e passivo (il cittadino) Il contenuto: i comportamenti posti in essere in funzione del rapporto I fatti: causano la nascita del rapporto e l’oggetto cioè l’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA DOGANALE (l’obbligo di pagare i diritti doganali).

Gli scambi extracomunitari: I PRINCIPI DEL RAPPORTO GIURIDICO MATERIALITA’: l’oggetto dei rapporti doganali sono lo scambio dei beni materiali e mobili: non sono oggetto di intervento della Dogana le prestazioni di servizi. TERRITORIALITA’: “la condicio iuris” è l’effettiva entrata/uscita di merci nel territorio stesso

Gli Scambi Extracomunitari: La Rappresentanza Doganale Il cittadino può farsi rappresentare in Dogana da un’altra persona ( c.d. DOGANALISTA) DIRETTA INDIRETTA

PARTICOLARITA’: I PAESI EFTA Per gli scambi con i Pesi EFTA (Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Islanda), le merci provenienti da queste zone o dirette in queste zone sono soggette all’espletamento delle formalità di esportazione, importazione e di transito comunitario: Restano in vigore SPECIFICI TRATTATI stipulati tra i Paesi EFTA e l’UNIONE STESSA

Accertamento Doganale È il procedimento attraverso il quale la Dogana accerta che sussistano tutte le condizioni e che il soggetto passivo adempia a tutti gli obblighi e formalità necessarie per le introduzione delle merci estere nel territorio. Le operazioni doganali devono essere precedute da una dichiarazione secondo determinate forme e regole La dichiarazione deve essere, di norma, redatta per iscritto sull’apposito formulario (Documento Amministrativo Unico- DAU). L’amministrazione doganale italiana attraverso l’Electronic Data Interchange consente la trasmissione telematica delle dichiarazioni doganali

Gli elementi dell’accertamento La quantità: va sempre indicata con il peso lordo e netto La qualità: è importante per stabilire la misura dell’obbligazione tributaria e per le applicazioni di eventuali divieti e restrizioni Il valore imponibile: è rappresentato dal volore pagato o da pagare per le merci L’origine: è necessario per individuare il regime tariffario da applicare

Origine Preferenziale: Zone Di Libero Scambio e Sistema Di Preferenze Generalizzato Le Zone di Libero Scambio nascono da accordi bilaterali tra UE e Paesi Limitrofi o con i quali da sempre sono intervenuti scambi commerciali. Prevedono dei benifici tariffari purchè le merci siano ditate del certificato EUR1 che ne attesti la provenienza dalle zone suddette. Il Sistema di Preferenze Generalizzato riserva un trattamento preferenziale ad alcuni Paesi del globo “in via di sviluppo”, al fine di semplificare gli scambi con gli stessi per favorirne lo sviluppo economico. Le merci provenienti da questi Paesi devono essere corredate di certificato FORM A.

Fasi Doganali 1 2 3 4 5 Presentazione merci in dogana Presentazione DAU  Accertamento 3 Presentazione documentazione allegata 4 Verifiche/Controlli  Accettazione 5 Iscrizione nel registro (sigilli, ecc.)

Dichiarazione Doganale DAU È la dichiarazione con la quale il soggetto passivo, anche tramite un loro rappresentante, manifesta la volontà di sottendere ad un regime doganale le merci che ha intenzione di importare o esportare merci. E’ presentato di norma in 8 esemplari ed è identificabile con un apposito numero.

La Documentazione da Allegare al Dau 1) Documenti di trasporto 2) Certificati di circolazione o di libera pratica per merci provenienti da Paesi UE o da Paesi Terzi aventi accordi preferenziali con UE 3) Documenti commerciali (fatture estere, contratti di trasporto e di assicurazione) 4) Licenze ed autorizzazioni richieste per mezzi assoggettate a restrizioni quantitative o formalità di sorveglianza 5) Documenti e certificazioni per particolari prodotti

L’ Accertamento Doganale Nella procedura di accertamento la dogana evince dal DAU: il regime doganale prescelto, la tipologia delle merci movimentate, i divieti economici e l’eventuale forma di garanzia prestata per tutelare la pretesa tributaria. ACCERTAMENTO SEMPLIFICATO DAU incompleto Dichiarazione doganale semplificata Procedura doganale domiciliata

Destinazione Doganale e Regimi Doganali delle Merci La destinazione doganale consiste nell’esito che il soggetto passivo vuole dare alla merce presentata in dogana. Il regime doganale consiste nell’indicazione dell’insieme di norme che disciplinano il trattamento fiscale

Regimi in Base alla Destinazione Regimi doganali in senso proprio – è data una destinazione definitiva alle merci Regimi doganali sospensivi – quando il pagamaneto dell’obbligazione doganale resta sospesa (es.transito comunitario esterno , deposito doganale) Regimi doganali economici – comportano delle agevolazioni fiscali e quindi consentono dei vantaggi economici

Regimi sospensivi Sono considerati sospensivi quelli che, relativamente alle merci estere, consentono la sospensione dei diritti doganali a esse afferenti e cioè: • il transito esterno • il deposito doganale • il perfezionamento attivo col sistema della sospensione la trasformazione sotto controllo doganale l’ammissione temporanea

IL TRANSITO DAL 1993 SI APPLICA SOLO PER MERCI NON COMUNITARIE CHE: a) sono avviate da una dogana di confine ad una interna per eseguirvi lì le formalità b) merci estere che attraversano il territorio UE, destinate ad altro Paese estero CONVENZIONE DI GINEVRA 1952: MODELLO TIF (Transports Internationaux par chemins de fer) CONVENZIONE DOGANALE SUL TRASPORTO MERCI SU STRADA (Ginevra ‘75, ratifica Italia 1982): CARNET TIR (Transports Internationaux par route)

Il Deposito Il regime doganale del deposito consente l’immagazzinamento in un deposito doganale: di merci non comunitarie senza che tali merci siano soggette a dazi all’importazioni e alle misure di politica commerciale di merci comunitarie per le quali una normativa comunitaria specifica prevede, a motivo del loro collocamento nel deposito doganale, il beneficio di misure connesse in genere con l’esportazione delle merci (art.98 CDC) Per il “deposito doganale” s’intende qualsiasi luogo autorizzato dall’autorità doganale e sottoposto al suo controllo, in cui le merci possono essere immagazzinate alle condizioni stabilite La tecnica doganale

La Temporanea Importazione Permette esenzione diritti doganali per merci introdotte nel territorio comunitario per ragioni diverse dall’immissione al consumo. Parliamo di perfezionamento attivo: Per approvvigionamenti di m.P. O semilavorati da impiegare nella fabbricazione di prodotti destinati all’estero Per l’introduzione di m.P. O semilavorati per “lavorazioni per conto del committente estero”, che ne mantiene la proprietà Per introduzione materiali ceduti dalla controparte estera per “prove di lavorazione” Parliamo di ammissione temporanea: Per movimentazione beni non destinati a trasformazione (fiere, collaudi, macchinari per esecuzione lavori, convegni)

IL TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO (TPP) 1) le merci temporaneamente esportate e sottoposte a lavorazione conservano la condizione di merci nazionali 2) i prodotti derivanti dal tpp sono detti “prodotti compensatori”: sono immessi in libera pratica con esenzione parziale o totale dei dazi 3) si paga l’iva sul valore effettivamente aggiunto dai trattamenti ricevuti all’estero 4) possibilita’ di trasformare il tpp in esportazione definitiva

Classificazione Tributi DAZI: DIRITTI DI CONFINE DI PERTINENZA BILANCIO UE A) DAZI AUTONOMI: applicabili dall’UE alle merci Paesi Terzi per decisione autonoma B) DAZI CONVENZIONALI: effetto di negoziazioni e accordi in ambito WTO Previsti: a) Sospensioni daziarie temporanee b) Contingenti tariffari per tempi prefissati ALTRI DIRITTI DOGANALI: 1) Iva all’importazione (pertinenza bilancio degli Stati) 2) Tasse portuali 3) Diritti per visita sanitaria

L’origine ed il trattamento tariffario L’individuazione dell’origine della merce è indispensabile ai fini dell’individuazione delle formalità relative alle attività di import-export L’art. 24 del codice doganale comunitario stabilisce che: “una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo”

L’origine ed il trattamento tariffario I criteri imposti dalla Comunità Europea per l’individuazione dell’origine della merce. Le condizioni che devono coesistere sono: 1. sostanziale, nel senso che i prodotti impiegati nella produzione perdono la loro identità merceologica dando vita ad un nuovo prodotto; la trasformazione deve essere tale da far mutare alla merce la forma, o la destinazione o la possibilità di utilizzazione 2. economicamente giustificata, vale a dire una lavorazione che conferisca al prodotto ottenuto un valore superiore a quello complessivo dei componenti utilizzati 3. effettuata da un’impresa all’uopo attrezzata 4. che ottenga un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione

L’origine ed il trattamento tariffario L’origine della merce, e l’accertamento, è il punto di partenza per stabilire se una merce può usufruire del trattamento preferenziale Per usufruire di agevolazioni all’importazione con minore imposizione daziaria, la Comunità Europea, ha adottato 3 specifiche direttrici distinguendo tra paesi: con cui sono stipulati accordi di associazione o di unione doganale in cui la struttura interna impedisce una completa politica di mercato determinando la conclusione di accordi di partenariato (paesi in via di transizione) in via di sviluppo beneficiari di atti unilaterali di preferenze generalizzate con cui vengono sottoscritti accordi di libero scambio con cui non sussistono particolari vincoli se non quelli derivanti dall’adesione al Gatt ed alla successiva Wto fuori di ogni vincolo convenzionale

Prestazioni di servizi Presupposti IVA Soggettivo Oggettivo Esercizio d’impresa Arti e professioni Cessioni di beni Prestazioni di servizi 2

Scambi Intracomunitari Dal 1 gennaio 1993 per gli scambi intracomunitari non più applicabili i concetti di importazione e di esportazione, ma la nozione di acquisti e cessioni intracomunitari: D.L. 331/93, conv. in L. 427/93. Oggi 25 Paesi membri, dal 1.5.2007 sarà valida anche per i 2 nuovi aderenti. Per le vendite a privati l’IVA è dovuta nel paese in cui è effettuata la vendita con eccezione per: – mezzi di trasporto nuovi (paese di immatricolazione) – vendite a distanza Per le vendite fra soggetti IVA vige il principio della tassazione nel Paese di destinazione dei beni, fino a quando si passerà al sistema definitivo, che comporterà la tassazione nel Paese in cui è effettuata la vendita. Sono considerate operazioni intracomunitarie: Le cessioni intracomunitarie di beni Gli acquisti intracomunitari di beni Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni Le prestazioni di servizi su beni intracomunitari

Acquisti intracomunitari Tre presupposti: Soggettivo: - cessionario soggetto IVA nazionale - cedente soggetto IVA di altro Stato membro Oggettivo: - acquisto a titolo oneroso di beni mobili trasferimento nel territorio dello Stato di beni di proprietà del soggetto IVA nazionale esistenti in altro P.M. (da magazzini conto vendita, beni di investimento, ..) - beni comunitari o in libera circolazione sul territorio comunitario Territoriale: - i beni devono essere spediti o trasportati nel territorio italiano da altro Stato membro UE

Acquisti intracomunitari Pagano IVA in Italia – Obblighi: - Fatturazione da parte cedente estero - deve riportare il numero di P.IVA del cedente e del cessionario; il cessionario deve numerare la fattura in ordine progressivo, annotarvi il controvalore in Euro se la valuta è diversa, integrarla con il calcolo dell’IVA dovuta - entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione; se non pervenuta deve emettere autofattura il mese successivo - Registrazione della fattura estera integrata sul registro sezionale vendite (per il versamento del tributo) e sul registro acquisti (per la detrazione), o su unico registro avente la duplice funzione -

Cessioni intracomunitarie Tre presupposti: Soggettivo: - cedente soggetto IVA nazionale - cessionario soggetto IVA di altro Stato membro Oggettivo: - cessione a titolo oneroso di beni mobili - beni comunitari o in libera circolazione sul territorio comunitario Territoriale: - i beni devono essere spediti o trasportati dal territorio italiano a quello di altro Stato membro UE Momento di effettuazione dell’operazione: La consegna o spedizione del bene Il momento in cui si producono gli effetti traslativi o costitutivi sospesi - all’atto della vendita o prelievo dei beni in caso di contratti estimatori: non oltre un anno dalla consegna L’emissione della fattura in caso di fatturazione anticipata o pagamento del corrispettivo o di acconti

Cessioni intracomunitarie NON Pagano IVA in Italia – Obblighi: Fatturazione da parte cedente nazionale secondo le norme della Legge IVA nazionale – deve riportare il numero di P.IVA del cessionario e il titolo di non applicabilità dell’IVA: art. 41 del D.L. 331/93; Le cessioni ad operatore nazionale di beni che questi a sua volta cede a soggetto IVA di altro P.M., sono non imponibili ai sensi dell’art. 58, comma 1, del D.L. 331/93, a condizione che il cedente curi il trasporto dei beni in altro P.M. Registrazione della fattura sul registro sezionale vendite secondo le regole nazionali

Le esportazioni Affinché si configuri una cessione all’esportazione devono contemporaneamente ricorrere 2 situazioni: 1. trasferimento fisico dei beni al di fuori del territorio comunitario 2. trasferimento dei beni a titolo traslativo della proprietà N.b. solo se si verificano queste due situazioni è applicabile il regime di non imponibilità IVA alle cessioni di cui all’art.8

Esportazioni dirette semplici: sono quelle eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori dal territorio comunitario direttamente a cura o a nome del cedente nazionale, trattandosi di operazioni in cui intervengono due soggetti: il venditore italiano e l’acquirente extracomunitario Esportazione in triangolazione: avvengono, invece, con la presenza di tre soggetti, di cui due italiani ed uno extracomunitario, quale acquirente destinatario finale dei beni

Il regime IVA Le cessioni all’esportazione, ai sensi dell’art.8 del D.P.R n.633/1972 non sono assoggettate ad imposta, in quanto godono del regime di non imponibilità IVA

I contribuenti che effettuano, tra l’altro, cessioni all’esportazione e cessioni intracomunitarie versano in una situazione strutturale di credito Iva. Un rimedio, parziale, consiste nella facoltà, a precise condizioni, di effettuare acquisti di beni e servizi e importazioni senza l’applicazione dell’Iva.

L’esportatore abituale e la formazione del plafond OGGETTO DEL BENEFICIO: l’importo utilizzabile per effettuare acquisti interni, acquisti intracomunitari e importazioni (esclusi fabbricati, aree fabbricabili e beni e servizi per i quali l’Iva è indetraibile), viene definito Plafond. REQUISITI PER LO STATUS DI ESPORTATORE ABITUALE LE OPERAZIONI CHE ALIMENTANO IL PLAFOND MOMENTO DI FORMAZIONE DEL PLAFOND

Requisiti soggettivi Il contribuente deve aver iniziato l’attività da almeno 12 mesi: termine da intendersi in senso generico come inizio dell’attività d’impresa e non di esportazione.

Requisiti soggettivi ESPORTATORE ABITUALE, art. 1, D.L. 746/83: nel periodo di riferimento (anno solare o dodici mesi precedenti a seconda che il contribuente utilizzi rispettivamente il metodo solare o il metodo mensile) le operazioni che formano plafond sono superiori AL DIECI PER CENTO DEL VOLUME D’AFFARI.

Requisiti soggettivi ESEMPIO: volume d’affari pari a 1000, il contribuente è considerato esportatore abituale se l’ammontare delle operazioni che costituiscono plafond è pari o superiore a 101 (superiore al 10 % del volume d’affari) AL CONTRARIO, il contribuente non sarà considerato esportatore abituale se l’ammontare delle operazioni che costituiscono plafond è pari o inferiore a 100 (uguale o inferiore al 10% del volume d’affari)

LETTERA D’INTENTO ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT C DEL D.L. 29 DICEMBRE 1983 N 746: “c) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità del modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, contenente l'indicazione del numero di partita IVA del dichiarante nonché l'indicazione dell'Ufficio competente nei suoi confronti, consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana, prima dell'effettuazione della operazione; la dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. ”

IMPORTAZIONI ARTICOLO 68 DEL DPR N. 633 DEL 1972 : Le norme che regolano l’IVA all’importazione sono allineate a quelle che disciplinano gli scambi interni per cui: GLI ESPORTATORI ABITUALI possono importare beni senza il pagamento dell’IVA in dogana. Devono a questo proposito osservare le disposizioni per gli esportatori abituali è prevista una deroga per quei soggetti che effettuano prestazioni internazionali (art. 9 co. 1 n. 9) LE IMPORTAZIONI DI NAVI E AEROMOBILI non pagano l’imposta perché oggettivamente non imponibili LE IMPORTAZIONI DI CAMPIONI GRATUITI non pagano l'imposta in quanto operazioni non soggette LE IMPORTAZIONI DI OPERAZIONI ESENTI di cui all’art. 10 e NON IMPONIBILI di cui al’art. 72 (particolarità per l’oro) - LE IMPORTAZIONI DI ORO DA INVESTIMENTO (in quanto operazioni esenti) la condizione deve essere attestata da chi effettua l’importazione LE IMPORTAZIONI DI ENTI DONATI A ENTI PUBBLICI NONCHÉ AD ASSOCIAZIONI E POPOLAZIONI REGISTRATE LE IMPORTAZIONI DI BENI DEFINITIVAMENTE ESPORTATI

Grazie per l’attenzione Per chiarimenti mail: mariaanna.pagnanelli@gmail.com