Norme anticorruzione e per la trasparenza

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Transcript della presentazione:

Norme anticorruzione e per la trasparenza Modalità operative per gli enti locali

Legge 6 novembre 2012 numero 190 (GU 13 novembre 2012 numero 265) Anticorruzione Legge 6 novembre 2012 numero 190 (GU 13 novembre 2012 numero 265) In vigore dal 28 novembre 2012 25.1.2013 circolare nr. 1/2013 del DFP

Trasparenza La legge anticorruzione (art. 1 co. 35) ha delegato il Governo a riordinare la disciplina su pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni

Il 15 febbraio il CDM ha approvato la versione corretta e definitiva Il 22 gennaio 2013 il CDM ha licenziato la prima versione del decreto legislativo Il 13 febbraio il Garante della Privacy ha espresso il proprio parere favorevole, ma condizionato Il 15 febbraio il CDM ha approvato la versione corretta e definitiva

La legge anticorruzione Parte I La legge anticorruzione

Corruzione Il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati (DFP circ.1/2013)

Corruzione Questa definizione, non è «tecnica», ed è ben più ampia della fattispecie del Codice Penale (artt. 318, 319 e 319-ter) e comprende: tutti i delitti contro la PA previsti dal CP (concussione, corruzione, malversazione, ecc.) ogni malfunzionamento della PA causato dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite

Gli attori La CIVIT - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle PA (art. 13 d.lgs. 150/2009) = Autorità nazionale anticorruzione Il Dipartimento della Funzione Pubblica – CDM Il Prefetto Il Responsabile della prevenzione della corruzione

CIVIT collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti; approva il Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica; analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;

CIVIT d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; e)  esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

CIVIT f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa; g)  riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

Esercita poteri ispettivi: CIVIT Esercita poteri ispettivi: richiede notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni; ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani anticorruzione e dalle regole sulla trasparenza; ordina la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati. CIVIT e le amministrazioni interessate danno notizia, nei rispettivi siti web istituzionali, dei provvedimenti adottati.

Dipartimento FP Anche secondo linee di indirizzo adottate dall’apposito Comitato interministeriale: a)  coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale; b)  promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;

DFP c) predispone il Piano nazionale anticorruzione; d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata; e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

Prefetto Ai fini della predisposizione del piano di prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato da CIVIT.

Responsabile della prevenzione della corruzione L'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione

Nomina del responsabile Art. 1 co. 7 = l’organo di indirizzo politico individua […] ecc. Secondo CIVIT, delibere 21/2012 e 12/2013 (questa del 27.2.2013) in merito alla nomina dell’OIV, l’organo di indirizzo politico per gli enti locali è il sindaco.

Il sindaco nomina il responsabile per le amministrazioni dello Stato l’organo di indirizzo politico è il Ministro (non il CDM o il Parlamento); negli enti locali consiglio, giunta e sindaco, che non dispongono di poteri gestionali (ex art. 107 TUEL), sono titolari del potere di indirizzo politico;

Il sindaco nomina il responsabile il consiglio è l’organo di indirizzo politico per eccellenza, la cui competenza è fissata – con elencazione tassativa – dall’art. 42 TUEL; ma è il sindaco che nomina responsabili e dirigenti (art. 50 co. 10 TUEL)

Decreto del sindaco o del presidente della provincia. L’atto di nomina Decreto del sindaco o del presidente della provincia. Considerata la delicatezza dei compiti assegnati, è opportuno pubblicizzare la nomina del responsabile e comunicarla formalmente a giunta e consiglio

Identikit del responsabile Dirigente che si trovi in posizione di “relativa stabilità” => contratto a tempo indeterminato Sono esclusi => dirigenti fuori ruolo, incarichi e contratto e personale di staff

identikit La scelta deve ricadere su un dirigente che non sia stato destinatario di: provvedimenti giudiziali di condanna; che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo.

identikit Evitare la designazione dei dirigenti dei settori più esposti al rischio di corruzione (es. contratti e patrimonio). Evitare la designazione del capo dell’ufficio disciplinare.

Nomina del segretario? (art. 1 co. 7) Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione

E’ necessario un atto di nomina o il segretario è designato ex lege? Si è necessario, perché il co. 7 prevede che il segretario possa essere (di norma) il responsabile. Secondo la FP (circ.1/2013) il legislatore ha ammesso <<con l’espressione “di norma” una certa flessibilità che consente di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate>>

E’ necessario un atto di nomina o il segretario è designato ex lege? Inoltre, l’atto di nomina pubblicato (ed eventualmente comunicato agli organi) permette di rendere più facilmente conoscibile ed accessibile il nominativo del responsabile

Il segretario è incompatibile con il ruolo? Secondo la casistica della FP non è dirigente fuori ruolo, a contratto o di staff. Potrebbe essere incompatibile se titolare dell’ufficio disciplinare (se l’ufficio disciplinare fosse particolarmente attivo). Certamente è vulnerabile in quanto soggetto a spoils system puro.

Art. 100 TUEL - Revoca del segretario Art. 100 TUEL - Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio. Legge 190/2012 art. 1 co. 82 - Il provvedimento di revoca di cui all’art. 100 TUEL, è comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione […] che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.

Compiti del responsabile entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo politico, per l’approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012); entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure più appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione;

Compiti del responsabile monìtora l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione; propone modifiche del Piano, anche a seguito di accertate violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio di corruzione;

Compiti del responsabile entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmetterà all’organo di indirizzo politico; nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, quest’ultimo riferirà sull’attività svolta.

Per le sole PA dello Stato Il Responsabile individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, che, predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità.

Chi approva il Piano anticorruzione? L'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica

La giunta approva il Piano per le amministrazioni dello Stato l’organo di indirizzo politico è il Ministro (non il CDM, o il Parlamento); negli enti locali consiglio, giunta e sindaco, che non dispongono di poteri gestionali (ex art. 107 TUEL), sono titolari del potere di indirizzo politico;

La giunta approva il Piano il consiglio è l’organo di indirizzo politico per eccellenza, la cui competenza è fissata – con elencazione tassativa – dall’art. 42 TUEL; ma è la giunta che ha competenza residuale (art. 48TUEL).

Il Piano anticorruzione a)  individua le attività per le quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti; b)  prevede, per le attività della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione; c)  prevede, con particolare riguardo alle attività della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;

Il Piano anticorruzione d) prevede forme di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti; e)  prevede forme di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;

Il Piano anticorruzione f) infine, individua specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge. Il nuovo decreto sulla trasparenza disciplina il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. Questo Programma costituisce di norma una sezione del Piano anticorruzione (art. 10). Era stato già previsto dal d.lgs 150/2009 art. 11 comma 2 (vincolanti per gli EL sono i commi 1 e 3 dell’art. 11).

La norma generale Il Piano è approvato ogni anno entro il 31 gennaio. Per il 2013, primo esercizio di applicazione della disciplina, il termine è stato posticipato al 31 marzo (art. 34-bis del decreto legge 179/2012).

La norma speciale per gli EL Per gli enti locali il legislatore ha scritto una norma speciale (art. 1 co. 60 legge 190/2012). Questi dovrebbero attendere le intese, assunte in sede di Conferenza unificata, attraverso le quali Stato, regioni ed enti locali fisseranno adempimenti e termini per la costruzione del piano anticorruzione. Tali intese dovrebbero essere formalizzate entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 190/2012. Quindi entro il 28 marzo 2013

Il comma 60 (art. 1 co. 60) Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata […] si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, […] degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo: a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica; b) […]; c) […]

Responsabilità e sanzioni Se viene commesso un reato di corruzione - accertato con sentenza passata in giudicato - il Responsabile risponde personalmente

Responsabilità e sanzioni Responsabilità dirigenziale => previa contestazione, non sarà possibile rinnovare lo stesso incarico dirigenziale (art. 21 d.lgs. 165/2001) Responsabilità disciplinare => per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione La sanzione disciplinare non può essere inferiore alla sospensione dal servizio senza retribuzione 1-6 mesi

Responsabilità e sanzioni Il Responsabile evita le sanzioni solo se dimostra: a)  di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di averne dato efficace attuazione; b)  di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano.

Responsabilità e sanzioni In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione, il responsabile risponde: sul piano dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare.

Responsabilità e sanzioni La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

Un Piano provvisorio/transitorio? Dovremmo attendere la Conferenza unificata, per conoscere adempimenti e termini per la costruzione del piano anticorruzione; in caso di corruzione, il Responsabile risponde se non dimostra di avere predisposto, prima del reato, il Piano e di averne dato efficace attuazione; c’è chi ha teorizzato che il responsabile sia ex lege il Segretario (Italia Oggi 1.3.2013 Oliveri).

La trasparenza per combattere la corruzione la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art.117, comma 2 lettera m) della Costituzione

La trasparenza per combattere la corruzione è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

La trasparenza per combattere la corruzione le PA assicurano la trasparenza dei procedimenti di: a)  autorizzazione o concessione; b)  scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera

Scelta del contraente (lett.b) le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.

Scelta del contraente (lett.b) Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'AVCP che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

Scelta del contraente (lett.b) L'AVCP individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'AVCP trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto.

Procedimenti Le amministrazioni provvedono al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale

Procedimenti Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso, hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica (ex art. 65 d.lgs. 82/2005) le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase

PEC Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze (ex art. 38 DPR 445/2000) e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano

(entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge 190/2012) Decreti attuativi Uno o più decreti del Min. per la PA e la semplificazione, di concerto con il Min. delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Unificata, per individuare le informazioni rilevanti ai fini della trasparenza e le indicazioni generali relative all’uso della PEC e l’accessibilità allo stato dei procedimenti (entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge 190/2012)

società partecipate e loro controllate ex art. 2359 cc. Le norme in materia di trasparenza, PEC, accessibilità ai procedimenti si applicano a tutte le PA ed alle società partecipate e loro controllate ex art. 2359 cc. (art. 1 co. 15-33)

Fine della prima parte

Il decreto delegato sulla trasparenza Parte II Il decreto delegato sulla trasparenza

Il CDM ha approvato il decreto il 15.2.2013 La delega al Governo La legge anticorruzione (legge 190/2012 art. 1 co. 35) ha delegato il Governo a riordinare la disciplina su pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni Il CDM ha approvato il decreto il 15.2.2013

La Trasparenza (art. 1) è l’accessibilità totale alle informazioni su organizzazione e attività delle PA allo scopo di favorire forme di controllo diffuso. Concorre alla realizzazione di un’amministrazione aperta al servizio del cittadino. (già nell’art. 11 d.lgs 150/2009)

La pubblicazione (art. 2 co. 2) consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività delle PA. Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Le caratteristiche delle informazioni (art. 7) documenti, informazioni e dati sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 del CAD (d.lgs. 82/2005). (art. 6) Le PA devono garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali. (art. 4 co. 1) La pubblicazione deve consentire la diffusione, l’indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il riutilizzo.

sono utilizzabili da chiunque Riutilizzo dei dati i dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque (art. 7) sono liberamente riutilizzabili ai sensi dei decreti legislativi 36/2006, 82/2005 (CAD) e 196/2003.

Durata della pubblicazione (art. 8 co. 3) i dati sono pubblicati per (minimo) cinque anni computati dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui vige l’obbligo di pubblicazione. Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando rimangano efficaci.

Durata della pubblicazione (art. 9 co. 2) Allo scadere del termine i dati sono comunque conservati e resi disponibili all’interno di distinte sezioni di archivio del sito

Entro quanto tempo si devono pubblicare i documenti? (art. 8 co. 1) Tempestività Entro quanto tempo si devono pubblicare i documenti? (art. 8 co. 1) Non è previsto un termine preciso. Il decreto impone che gli atti siano pubblicati tempestivamente. I dati, inoltre, devono essere mantenuti aggiornati (co. 2).

Il diritto alla conoscibilità (art. 3) diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente.

L’accesso civico (art. 5) è il diritto riconosciuto chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati. La richiesta di accesso civico può essere avanzata da chiunque senza limitazioni, gratuitamente e non deve essere motivata. Va inoltrata al responsabile della trasparenza.

L’accesso civico Entro 30 gg la PA deve inserire nel sito il documento e trasmetterlo al richiedente. Oppure può comunicargli l’avvenuta pubblicazione e fornirgli il link alla pagina web. In caso di ritardo o omessa risposta, il richiedente potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo (art. 2 co. 9-bis legge 241/1990).

Limiti alla trasparenza (art. 4 co. 4) le PA non devono pubblicare: i dati personali non pertinenti; i dati sensibili o giudiziari che non siano indispensabili rispetto alle specifiche finalità della pubblicazione; non sono pubblicabili le notizie di infermità, impedimenti personali o famigliari che causino l’astensione dal lavoro del dipendente pubblico; non sono nemmeno pubblicabili le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni; restano fermi i limiti previsti dall’articolo 24 della legge 241/1990, nonché le norme a tutela del segreto statistico.

I dati personali, sensibili e giudiziari possono impedire la conoscibilità dei documenti? (art. 4 co. 4) La conoscibilità non può mai essere negata quando sia sufficiente rendere “anonimi” i documenti, rendere illeggibili dati o parti di documento, applicare mascheramenti o altri accorgimenti idonei a tutelare le esigenze di segreto e i dati personali.

Amministrazione trasparente (art. 9) nella homepage del sito, l’ente deve attivare una nuova sezione denominata “Amministrazione trasparente” (che sostituisce “trasparenza, valutazione e merito”). Questa sezione deve essere liberamente accessibile da chiunque. E’ vietato installare filtri od altre soluzioni tecniche che impediscano ai motori di ricerca web di effettuare indicizzazioni e ricerche in “Amministrazione trasparente”.

Amministrazione trasparente (art. 48) il Dipartimento per la funzione pubblica dovrà definire criteri, modelli e schemi standard per organizzare, codificare e rappresentare documenti, informazioni e dati da pubblicare, nonché per organizzare la sezione “Amministrazione trasparente”. Il decreto reca un primo allegato tecnico che individua modelli e schemi standard. Le PA sono tenute a conformarsi ai suddetti standard, modelli e schemi.

Le principali informazioni di “Amministrazione trasparente” il Programma per la trasparenza ed il relativo stato di attuazione; il Piano della perfomance e la Relazione di cui all'art. 10 del d.lgs. 150/2009; nominativi e curricula dei componenti degli OIV e del Responsabile della valutazione della performance; curricula e compensi dei titolari di incarichi amministrativi di vertice, di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza; curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

Altre modifiche alla struttura del sito: (art. 39) un’apposita sezione nel sito dedicata alle proposte di trasformazione urbanistica, attuative dello strumento generale, che diano luogo a premialità edificatorie per il soggetto attuatore che assuma specifici impegni. (art. 40) "Informazioni ambientali", sezione nella quale registrare le informazioni ambientali e le relazioni (di cui agli artt. 2, co. 1 lett. a), e 10 del d.lgs. 195/2005) che le PA detengono ai fini delle loro attività istituzionali. (art. 9 co. 2) Sezioni di archivio dove registrare, e mantenere accessibili, i documenti allo scadere dei cinque anni di pubblicazione

La normativa di riferimento di comuni e province (art. 12) è necessario pubblicare sul sito le norme che regolano istituzione, organizzazione e attività degli enti locali (TUEL) attraverso un link alla banca dati istituzionale “Normattiva”.

Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (art. 10 co 1) sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, la PA adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente. Il programma reca le iniziative previste per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza; b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

contenuti principali del Programma: (art. 10 co. 2) il Programma definisce misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione e le misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi (ex art. 43 del decreto). (art. 10 co. 7) Il Programma specifica modalità, tempi d’attuazione, risorse e strumenti di verifica dell'efficacia per assicurare adeguati livelli di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità.

Il Programma e gli altri strumenti di programmazione: (art. 10) le misure del Programma sono necessariamente collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione (legge 190/2012) del quale il Programma costituisce, di norma, una sezione. Gli obiettivi del Programma sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa definita nel Piano della performance e negli strumenti di programmazione degli enti locali.

Il Programma e gli altri strumenti di programmazione: Le PA devono garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance. Le PA presentano il Piano e la Relazione sulla performance (ex art. 10 co. 1 lett. a), b) del d.lgs 150/2009) alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza (senza nuovi o maggiori oneri).

Gli attori il Responsabile per la trasparenza; l’Organismo Indipendente di Valutazione; la CIVIT.

Il Responsabile per la trasparenza (art. 43) di norma, il Responsabile per la prevenzione della corruzione (art. 1, co. 7 della legge 190/2012) svolge le funzioni di Responsabile per la trasparenza. Il nominativo è indicato nel Programma.

Il Responsabile per la trasparenza controlla l'adempimento da parte della PA degli obblighi di pubblicazione, assicurando completezza, chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni; segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;

Il Responsabile per la trasparenza provvede all'aggiornamento del Programma, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione; controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

L’ Organismo indipendente di valutazione (OIV) (art. 44) l'OIV verifica la coerenza tra gli obiettivi del Programma e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti che svolgono la valutazione della performance e l'OIV utilizzano informazioni e dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza anche per valutare la performance - organizzativa e individuale - del Responsabile per la trasparenza e dei dirigenti responsabili della trasmissione dei dati.

La CIVIT (art. 45) Autorità nazionale anticorruzione: controlla l'adempimento degli obblighi di pubblicazione; esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti; ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza; controlla l'operato dei Responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto del controllo svolto; può chiedere all'OIV ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza;

La CIVIT può avvalersi delle banche dati, istituite presso il Dipartimento della funzione pubblica, per il monitoraggio degli adempimenti di pubblicazione; in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale all'ufficio disciplinare della PA; nei casi più gravi, segnala gli inadempimenti ai vertici politici, agli OIV e alla Corte dei conti e rende pubblici i relativi provvedimenti; controlla e rende noti i casi di omessa pubblicazione delle informazioni relativi ai componenti degli organi politici (art. 14).

Le sanzioni (artt. 46 e 47) l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione o la mancata predisposizione del Programma costituiscono: elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale; eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine; sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

Le controversie (art. 50) sono di competenza del giudice amministrativo.

Senza spese aggiuntive: (art. 51) dall'attuazione del decreto “non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Le PA adempiono “con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili”.

E’ obbligatorio pubblicare dati e notizie in merito a: Organizzazione dell’ente (art. 13) Organi politici (art. 14) Incarichi dirigenziali, di collaborazione e consulenza (art. 15) Dotazione organica, costo del personale a tempo indeterminato (art. 16) Dipendenti con contratti flessibili (art. 17) Incarichi ai dipendenti pubblici (art. 18) Assunzioni e bandi di concorso (art. 19) Perfomance e premi (art. 20) Contrattati collettivi nazionali e decentrati (art. 21)

E’ obbligatorio pubblicare dati e notizie in merito a: Organismi gestionali esterni (escluse le società quotate) (art. 22) Provvedimenti amministrativi (art. 23) Monitoraggio dei procedimenti (art. 24) Controlli sulle attività produttive (art. 25) Sovvenzioni, contributi e sussidi a terzi (art. 26) Elenco dei soggetti beneficiari (art. 27) Spese dei gruppi consiliari provinciali (art. 28) Bilanci, contabilità e indicatori (art. 29) Immobili e patrimonio (art. 30) Controlli interni ed esterni (art. 31)

E’ obbligatorio pubblicare dati e notizie in merito a: Servizi pubblici (art. 32) Tempi medi di pagamento (art. 33) Procedimenti amministrativi (art. 35) Controllo sulle dichiarazioni sostitutive (art. 35) Pagamenti degli utenti (art. 36) Appalti (art. 37) e Opere pubbliche (art. 38) Pianificazione del territorio (art. 39) Tutela ambientale (art. 40) Interventi straordinari e di emergenza (art. 42)

Fine della seconda parte

Altre norme di interesse per gli EL Parte III Altre norme di interesse per gli EL

Art. 2 co. 1 legge 241/1990 (co. 38 art. 1 legge 190/2012) Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo

6-bis - Conflitto di interessi Art. 6-bis legge 241/1990 (co. 41) 6-bis - Conflitto di interessi 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale

11. Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento Art. 11 Legge 241/1990 11. Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo. 1-bis. […] 2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3. 3. […] ecc.

Incarichi discrezionali (legge 190/2012 co. 39 e 40) le PA, entro il 31 dicembre, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. titoli e curricula si intendono parte integrante dei dati comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.

Incompatibilità e codice di comportamento (art. 1 co. 60 legge 190/2012) Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata […] si definiscono gli adempimenti […] i termini […] degli enti locali […] con particolare riguardo: a)  […] b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all’art. 53 del d.lgs 165/2001 […]; c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all‘art. 54 co. 5 del d.lgs 165/2001 […].

L’art. 53 del d.lgs 165/2001 co 2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati. co. 3 […] co. 3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati […] sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

L’art. 53 del d.lgs 165/2001 Co. 5 - In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

L’art. 53 del d.lgs 165/2001 Co. 7 - I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. […] Co. 9 - Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

L’art. 53 del d.lgs 165/2001 Co. 14 – […] le PA sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

L’art. 53 del d.lgs 165/2001 Co. 14 – […] le PA sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio […] Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

L’art. 53 del d.lgs 165/2001 Co. 7 I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. […] In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. Co. 7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

L’art. 53 del d.lgs 165/2001 Co. 11 - Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici. Prima della legge 190/2012: [Co. 11 – Entro il 30 giugno di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi ai dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell’anno precedente].

L’art. 53 del d.lgs 165/2001 Co. 12 - Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai princìpi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi. (prima la scadenza era annuale = 30 giugno)

L’art. 53 del d.lgs 165/2001 Co. 13 - Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11. (di fatto non è cambiato nulla)

L’art. 53 del d.lgs 165/2001 Co. 16-ter - I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. La norma non si applica ai contratti conclusi prima delle legge 190/2012 (co. 43)

L’art. 53 del d.lgs 165/2001 Co. 1-bis - Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

Il Codice di Comportamento (art. 54) 1. Il Governo definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata ai doveri dei dirigenti, articolati in relazione alle funzioni attribuite, e comunque prevede per tutti i dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia. 2. Il codice, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

Il Codice di Comportamento (art. 54) 3. La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate del codice comportano l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55-quater, comma 1. 4. […]. 5. Ciascuna pubblica amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento che integra e specifica il codice di comportamento di cui al comma 1. Al codice di comportamento di cui al presente comma si applicano le disposizioni del comma 3. A tali fini, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.

Il Codice di Comportamento (art. 54) 6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici di disciplina. 7. Le pubbliche amministrazioni verificano annualmente lo stato di applicazione dei codici e organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi

35-bis - Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

54-bis. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e ss. della legge 241/1990.

Fine della Parte III (e delle relazione)

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