LE AZIONI SONO INDIVISIBILI 74. Azioni e capitale sociale NELLA SOCIETA’ PER AZIONI, LE AZIONI RAPPRESENTANO LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI SOCI AL CAPITALE SOCIALE è suddiviso in un numero predeterminato di parti aventi identico ammontare, ciascuna delle quali è rappresentata da un’azione ed attribuisce, di regola, identici diritti sociali ai soggetti titolari I relativi diritti non possono essere attribuiti separatamente a soggetti diversi (cosiddetta inscindibilità) LE AZIONI SONO INDIVISIBILI
LE AZIONI POSSONO O NO ESSERE RAPPRESENTATE DA TITOLI secondo quanto dispone lo statuto che può prevedere diverse tecniche di legittimazione e di circolazione NEL CASO IN CUI LO STATUTO PREVEDA LA NON EMISSIONE DEI TITOLI NEL CASO DI EMISSIONE DI TITOLI (CERTIFICATI AZIONARI) la qualità di socio è attestata esclusivamente dall’iscrizione nel libro soci Gli stessi sono vincolati nel contenuto (art. 2354 cod. civ.)
Devono rappresentare un’identica frazione del capitale sociale LE AZIONI DEVONO AVERE UGUALE VALORE Devono rappresentare un’identica frazione del capitale sociale Di regola le azioni sono emesse con uno specifico valore nominale, corrispondente alla quota di capitale sociale da ciascuna di essere rappresentato È consentita l’emissione di azioni prive di valore nominale, in tal caso occorre indicare, nello statuto, l’ammontare complessivo del capitale sociale ed il numero delle azioni emesse, di talché ciascuna azione corrisponderà ad una frazione di capitale sociale Tale valore nominale è invariabile nel tempo e può essere modificato solo a seguito della modifica dello statuto La partecipazione dei soci al capitale sociale è espressa in una percentuale del numero complessivo di azioni emesse
le azioni non possono essere emesse complessivamente per una somma inferiore al loro valore nominale le azioni possono essere emesse per una valore complessivo superiore al capitale sociale: emissione in sovrapprezzo essa e’ obbligatoria laddove, nel caso di aumento di capitale, sia escluso o limitato il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione ed il valore nominale delle azioni sia inferiore a quello reale IL CAPITALE REALMENTE CONFERITO DAI SOCI NON DEVE ESSERE INFERIORE A QUELLO DICHIARATO IL VALORE DI EMISSIONE E’ DISTINTO DAL VALORE REALE DELLE AZIONI: QUESTO VARIA NEL TEMPO IN RELAZIONE ALLE VICENDE ECONOMICHE DELLA SOCIETA’ (talvolta le azioni possono avere un valore diverso ed ulteriore rispetto al valore nominale o reale, come nel caso di un determinato pacchetto azionario che consente di detenere il controllo di una società)
DIRITTI CHE LE AZIONI ATTRIBUISCONO AI TITOLARI il diritto di intervento e di voto nelle assemblee il diritto di impugnare le deliberazioni assembleari invalide Il diritto di accesso ai libri sociali DIRITTI DI NATURA AMMINISTRATIVA: DIRITTI DI NATURA PATRIMONIALE: il diritto agli utili il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione Il diritto di prelazione sulle azioni trasferende dagli altri soci Il diritto di recesso DIRITTI A CONTENUTO COMPLESSO, AMMINISTRATIVO E PATRIMONIALE INSIEME:
PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA OGGETTIVA DEGLI AZIONISTI: LE AZIONI ATTRIBUISCONO UGUALI DIRITTI AGLI AZIONISTI PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA OGGETTIVA DEGLI AZIONISTI: TALE PRINCIPIO: non esclude che possano crearsi categorie di azioni fornite di diritti diversi, come avviene nel caso di emissioni di azioni privilegiate o di azioni di risparmio non significa, in assoluto, che i soci siano titolari di uguali diritti. Si deve, al riguardo, tenere conto del numero delle azioni detenute da ciascun socio: vi sono diritti, infatti, la cui ampiezza è individuata con riferimento al numero delle azioni possedute (es. il diritto di voto, il diritto agli utili), si parla a proposito di: DISUGUAGLIANZA SOGGETTIVA DEGLI AZIONISTI
75. Le categorie speciali di azioni LE AZIONI SPECIALI SONO QUELLE CHE ATTRIBUISCONO AL TITOLARE DIRITTI DIVERSI DA QUELLI PROPRI DELLE AZIONI ORDINARIE. tali azioni possono essere create dallo statuto o con modificazione dello stesso è prevista, tra gli organi sociali, la presenza di un’assemblea speciale per ogni categoria di azioni speciali in caso esistano azioni ordinarie e azioni speciali, le delibere dell’assemblea generale che pregiudicano i diritti di una categoria di azioni speciali, devono essere approvate anche dall’assemblea speciale della categoria interessata la società gode di ampia autonomia nella creazione di categorie speciali di azioni, tuttavia deve rispettare i limiti posti dalla legge: ad es. il divieto di emissione di azioni a voto plurimo
con particolare riguardo al diritto di voto, le S. p. a con particolare riguardo al diritto di voto, le S.p.a. possono emettere azioni: prive del diritto di voto con diritto di voto limitato a particolari argomenti (ad es. alle delibere di approvazione del bilancio) con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni (ad es. al mutamento della compagine sociale) alle S.p.a che non ricorrono al mercato del capitale di rischio, in aggiunta, è riconosciuta la possibilità: di emettere azioni con diritto di voto limitato ad una misura massima (ad es. solo fino ad una certa percentuale del capitale sociale) di introdurre il cosiddetto voto scalare (ad es. fino ad una certa percentuale del capitale sociale spetterà un voto per ogni azione, superata tale percentuale spetterà un voto ogni due azioni) Fuori dai casi in cui sia stato costituito un patrimonio destinato, le società possono emettere azioni i cui diritti patrimoniali siano correlati ai risultati dell’attività sociale in un determinato settore (cosiddette azioni correlate)
AZIONI PRIVILEGIATE attribuiscono ai titolari il diritto di preferenza nella distribuzione degli utili e/o nel rimborso del capitale in sede di scioglimento della società AZIONI DI RISPARMIO possono essere emesse unicamente dalle società quotate in mercati regolamentati italiani o europei sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie sono assistite da privilegi patrimoniali, la cui misura è liberamente determinabile dalla società: il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità ed i termini per l’esercizio sono fissati dall’atto costitutivo possono essere nominative o al portatore
AZIONI DI GODIMENTO sono attribuite ai possessori delle azioni rimborsate e concorrono nella ripartizione degli utili, che residuano dopo il pagamento alle azioni non rimborsate di un dividendo pari all’interesse legale e, nel caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo, dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale AZIONI A FAVORE DEI PRESTATORI DI LAVORO La società può : assegnare gratuitamente, con delibera dell’assemblea straordinaria e sempre che lo statuto lo consenta, azioni speciali da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro escludere o limitare il diritto di opzione degli azionisti sulle azioni di nuova emissione, allorquando le stesse siano offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o delle società da questa controllate
GLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI Sono diretti a consentire l’acquisizione, da parte delle S.p.a., di quegli apporti dei soci o dei soggetti terzi che, pur incrementando il patrimonio sociale, non possono formare oggetto di conferimento e, conseguentemente, non possono essere imputati al capitale sociale (si pensi alla prestazione d’opera e di servizi). Il legislatore: ha statuito che la società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi ha escluso la possibilità di attribuire ai titolari degli strumenti finanziari partecipativi il diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti
NELLE SOCIETA’ NON QUOTATE: 77. La circolazione delle azioni. I limiti alla loro circolazione. Usufrutto e pegno. NELLE SOCIETA’ NON QUOTATE: LE AZIONI SONO INCORPORATE IN UN DOCUMENTO (COSIDDETTO TITOLO AZIONARIO O CERTIFICATO AZIONARIO) Il regime della circolazione delle azioni è disciplinato dalle norme dettate in materia di titoli di credito LO STATUTO PUO’ PREVEDERE CHE NON SI DIA LUOGO ALLA EMISSIONE DEI TITOLI AZIONARI Il trasferimento delle azioni avviene secondo le norme dettate in materia di cessione dei contratti
NELLE SOCIETA’ QUOTATE: DALLA RIFORMA DEL 1988, LE AZIONI NON POSSONO PIU’ ESSERE INCORPORATE NEI TITOLI È utilizzato un sistema di circolazione delle azioni basato su registrazioni contabili SE L’ATTO COSTITUTIVO NON DISPONE DIVERSAMENTE LE AZIONI POSSONO ESSERE: NOMINATIVE AL PORTATORE
LE AZIONI NOMINATIVE SI TRASFERISCONO: mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto, secondo quanto previsto da leggi speciali mediante doppia annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e nel registro della società emittente LE AZIONI AL PORTATORE SI TRASFERISCONO: mediante la consegna del titolo PER ESIGENZE DI CARATTERE FISCALE VIGE IL PRINCIPIO DELLA NOMINATIVITA’ OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI TUTTE LE AZIONI DEVONO ESSERE NOMINATIVE, AD ECCEZIONE DELLE AZIONI DI RISPARMIO E DI QUELLE EMESSE DALLE SICAV
LE AZIONI SONO, DI REGOLA , LIBERAMENTE TRASFERIBILI. SONO TUTTAVIA PREVISTI LIMITI: LEGALI CONVENZIONALI: Le azioni liberate con conferimenti diversi dal denaro, non possono essere alienate prima del controllo di valutazione mediante appositi accordi non inseriti in statuto (patti parasociali) mediante specifica clausola statutaria
I PATTI PARASOCIALI CON CUI I SOCI PONGONO DEI LIMITI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI PRENDONO IL NOME DI SINDACATI DI BLOCCO Essi sono normalmente utilizzati per tutelare l’interesse dei soci: ad impedire l’ingresso, nella società, di soggetti terzi non graditi a mantenere una determinata compagine sociale ESSI NON HANNO EFFICACIA REALE, POICHÉ NON SPIEGANO ALCUNA EFFICACIA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ E/O DEI TERZI, ESSENDOVI VINCOLANTI UNICAMENTE PER LE PARTI CONTRAENTI
I LIMITI STATUTARI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI: hanno efficacia reale e sono dunque vincolanti per tutti i soci (anche quelli futuri) possono essere opposti dalla società anche ai terzi acquirenti delle azioni SIA NELL’IPOTESI IN CUI VENGANO EMESSE AZIONI NOMINATIVE, SIA IN QUELLA DI MANCATA EMISSIONE DEI TITOLI AZIONARI, LA SOCIETA’ PUO’ LIMITARE, CON APPOSITA PREVISIONE STATUTARIA, IL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI, O ADDIRITTURA ESCLUDERLO PER UN PERIODO NON SUPERIORE A CINQUE ANNI TRA LE CAUSE LIMITATIVE DELLA CIRCOLAZIONE, ASSUMONO PARTICOLARE RILEVANZA LE CLAUSOLE: DI PRELAZIONE DI GRADIMENTO DI RISCATTO
CLAUSOLE DI PRELAZIONE LO STATUTO IMPONE AL SOCIO CHE INTENDE ALIENARE A TERZI, IN TUTTO O IN PARTE, LA PROPRIA PARTECIPAZIONE AZIONARIA, DI OFFRIRLA PREVENTIVAMENTE AGLI ALTRI SOCI E DI PREFERIRE QUESTI ULTIMI AI TERZI, A PARITA’ DI CONDIZIONI LA VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA DI PRELAZIONE DETERMINA L’INEFFICACIA DEL TRASFERIMENTO NEI CONFRONTI: DEGLI ALTRI SOCI (che hanno visto violato il loro diritto di prelazione) DELLA SOCIETA’ (che può rifiutare l’iscrizione nel libro dei socie del terzo acquirente)
CLAUSOLE DI GRADIMENTO clausole che richiedono, ai fini dell’efficacia del trasferimento delle azioni, il possesso di determinati requisiti oggettivamente accertabili in capo all’acquirente (ad es. la cittadinanza italiana) clausole che subordinano l’efficacia del trasferimento al gradimento degli organi sociali (cosiddette clausole di gradimento in senso stretto). Per scongiurare l’abuso di tale tipo di clausola è previsto, in caso in cui tale gradimento non sia prestato, l’obbligo dell’acquisto delle azioni da parte della società o degli altri soci, ovvero il diritto di recesso del socio alienante CLAUSOLE DI RISCATTO Prevedono la facoltà della società o dei soci di riscattare le azioni al ricorrere di determinate condizioni (ed. in caso di morte dell’azionista per impedire l’ingresso in società degli eredi)
LA DISCIPLINA DETTATA CON RIFERIMENTO AI CASI IN CUI LE AZIONI SIANO COSTITUTITE IN USUFRUTTO O IN PEGNO OVVERO FORMINO OGGETTO DI MISURE CAUTELARI ED ESECUTIVE (AD ES. PIGNORAMENTO) DISPONE CHE: il diritto di voto è esercitato, rispettivamente: dall’usufruttuario, dal creditore pignoratizio o dal custode (in caso di sequestro) se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo è esercitato dal socio, al quale sono assegnate le relative azioni di nuova emissione in caso di aumento gratuito del capitale sociale, l’usufrutto, il pegno ed il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione qualora vengano richiesti versamenti sulle azioni, questi sono a carico del socio nel caso di pegno, mentre, nel caso di usufrutto, è l’usufruttuario a dover provvedere al relativo versamento (salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell’usufrutto)
78. Le operazioni sulle proprie azioni IL CODICE CIVILE DISCIPLINA TRE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI DELLA SPA SULLE PROPRIE AZIONI: LA SOTTOSCRIZIONE L’ACQUISTO LE ALTRE OPERAZIONI LA SOTTOSCRIZIONE LA SOCIETÀ NON PUÒ MAI SOTTOSCRIVERE AZIONI PROPRIE SALVO IL CASO DELL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE SU AZIONI PROPRIE GIA’ DI PROPRIETA’ DELLA STESSA l’autosottoscrizione darebbe luogo ad un incremento del capitale nominale senza incremento di quello reale
IN CASO DI VIOLAZIONE DEL DIVIETO LE AZIONI NON SONO NULLE E DEVONO ESSERE LIBERATE DAI SOGGETTI CHE HANNO VIOLATO IL DIVIETO: IN CASI DI SOTTOSCRIZIONE DIRETTA : qualora si tratti di costituzione delle società: devono essere liberate dai soci promotori o fondatori qualora si tratti di aumento del capitale sociale: devono essere liberate dagli amministratori IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE INDIRETTA: è il terzo che ha sottoscritto le azioni della società in nome proprio ma per conto della stessa che è tenuto a liberarle
L’ACQUISTO LA SOCIETA’ PUO’ COMPIERE TALE OPERAZIONE A SEGUITO DI APPOSITA DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI CHE INDICHI: le modalità dell’acquisto il numero massimo di azioni da acquistare la durata (non superore a 18 mesi) per la quale è rilasciata l’autorizzazione Il corrispettivo minimo e massimo di acquisto L’ENTE NON PUO’ ACQUISTARE AZIONI PROPRIE: per un importo superiore agli utili distribuibili ed alle riserve disponibili, risultanti dall’ultimo bilancio approvato In ogni caso per un valore nominale non superiore alla decima parte del capitale sociale, tenendo conto anche delle azioni di proprietà delle società controllate LE AZIONI DEVONO ESSERE INTERAMENTE LIBERATE, ALTRIMENTI LA SOCIETA’ DIVERREBBE CREDITRICE DI SE STESSA
LE OPERAZIONI COMPIUTE IN VIOLAZIONE DI TALE DISCIPLINA NON SONO INVALIDE, MA COMPORTANO: la responsabilità penale degli amministratori l’obbligo, in capo alla società, di alienare le azioni secondo le modalità fissate dall’assemblea, e, comunque, non oltre un anno dall’acquisto In difetto le azioni proprie devono essere annullate, con corrispondente riduzione del capitale sociale. SONO TUTTAVIA PREVISTI DEI CASI SPECIALI DI ACQUISTO DELLE PROPRIE AZIONI, RICORRENDO I QUALI I LIMITI SOPRA RIPORTATI SONO INAPPLICABILI (ad es. nel caso di acquisto a seguito di delibera di riduzione del capitale sociale da attuarsi mediante riscatto ed annullamento delle azioni (in tal caso, l’acquisto di azioni proprie è strumentale ad una diminuzione reale del capitale sociale)
LE ALTRE OPERAZIONI SULLE PROPRIE AZIONI LA SOCIETA’ PUO’ CONCEDERE PRESTITI O FORNIRE GARANZIE IN FAVORE DI SOCI O DI TERZI PER LA SOTTOSCRIZIONE O L’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE A DETERMINATE CONDIZIONI (Art. 2358 cod. civ., come modificato dal dlgs 4.8.2008, n. 142) LA SOCIETA’ NON PUO’ ACCETTARE AZIONI PROPRIE IN GARANZIA, TANTO MENO MEDIANTE INTERPOSTA PERSONA O SOCIETA’ FIDUCIARIA I CONTRATTI STIPULATI IN VIOLAZIONE DEI DIVIETI POSTI DAL LEGISLATORE SONO AFFETTI DA NULLITA’
APPROVAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA RELAZIONE GIURIDICA ECONOMICA PREDISPOSTA DALL’ORGANO AMMINISTRATIVO CHE DESCRIVE L’OPERAZIONE ED INDICA: Ragioni e obiettivi imprenditoriali; Specifico interesse per la società Rischi per la liquidità e la solvibilità Prezzo di acquisto Tasso di interesse Valutazione merito di credito della controparte In caso di acquisto da parte degli amministratori, attestazione che “l’operazione realizza al meglio l’interesse della società”.
RELAZIONE DEPOSITATA 30 GG PRIMA DELL’ASSEMBLEA VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEPOSITATO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE LIMITE DEL PRESTITO (O DELLA GARANZIA): UTILI DISTRIBUIBILI E RISERVE DISPONIBILI LE AZIONI DELLA SOCIETÀ NON POSSONO ESSERE DATE IN GARANZIA DAL TERZO DEROGA PER I DIPENDENTI
79. Le obbligazioni LE OBBLIGAZIONI SONO TITOLI DI CREDITO UTILIZZATI, NELLE S.P.A., PER LA RACCOLTA DI CAPITALE DI PRESTITO TRA IL PUBBLICO POSSONO ESSERE NOMINATIVE AL PORTATORE LE OBBLIGAZIONI RAPPRESENTANO FRAZIONI, DI UGUALE VALORE NOMINALE E CON UGUALI DIRITTI, DI UN’UNITARIA OPERAZIONE DI FINANZIAMENTO A TITOLO DI MUTUO
PRINCIPALI DIFFERENZE FRA AZIONI ED OBBLIGAZIONI: le obbligazioni attribuiscono lo status di creditore della società, e danno diritto alla corresponsione di una remunerazione (gli interessi) che non è, di regola, connessa ai risultati della società le azioni attribuiscono lo status di socio, con conseguente partecipazione ai risultati, sia positivi sia negativi, dell’attività d’impresa l’azionista ha diritto alla restituzione dei conferimenti effettuati solo in sede di liquidazione della società, e sempre che residui un attivo patrimoniale a seguito del soddisfacimento dei creditori sociali l’obbligazionista ha sempre diritto alla restituzione del valore nominale della somma prestata alla scadenza pattuita
IL LEGISLATORE HA PREVISTO LA POSSIBILITA’ DI EMETTERE CATEGORIE SPECIALI DI OBBLIGAZIONI, TRA ESSE: LE OBBLIGAZIONI PARTECIPANTI. in cui gli interessi sono, in tutto o in parte, commisurati agli utili di bilancio della società LE OBBLIGAZIONI INDICIZZATE: il cui rendimento è ancorato ad indici di varia natura, tra i quali il rendimento economico della società LE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI: in cui all’obbligazionista è riconosciuta la facoltà di trasformare il titolo obbligazionario in un partecipazione azionaria della società emittente o delle altre società del gruppo. L’emissione di queste obbligazioni è soggetta ad una speciale disciplina. LE OBBLIGAZIONI CON WARRANT: che si distinguono dalle precedenti per il fatto che l’obbligazionista non trasforma i propri titoli obbligazionari in azioni ma, fermi restando i primi, può acquistare o sottoscrivere le azioni della società emittente o di altre società del gruppo LE OBBLIGAZIONI SUBORDINATE: in cui il diritto dell’obbligazionista alla restituzione del capitale prestato ed alla corresponsione degli interessi è subordinato al soddisfacimento degli altri creditori sociali
LE S.P.A. POSSONO EMETTERE OBBLIGAZIONI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO NON ECCEDENTE IL DOPPIO DEL CAPITALE SOCIALE, DELLA RISERVA LEGALE E DELLE RISERVE DISPONIBILI, RISULTANTI DALL’ULTIMO BILANCIO APPROVATO (sono tuttavia previste delle deroghe) LA SOCIETA’ EMITTENTE OBBLIGAZIONI NON PUO’ RIDURRE VOLONTARIAMENTE IL CAPITALE SOCIALE O DISTRIBUIRE RISERVE SE, CON TALI OPERAZIONI, IL LIMITE DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE, DIVIENE INFERIORE ALLE OBBLIGAZIONI EMESSE LA COMPETENZA AD EMETTERE OBBLIGAZIONI E’, SALVA DIVERSA PREVISIONE LEGISLATIVA O STATUTARIA, DEGLI AMMINISTRATORI, LA CUI DECISIONE E’ ADOTTATA CON DELIBERAZIONE RISULTANTE DA VERBALE REDATTO DA UN NOTAIO ED ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DEGLI OBBLIGAZIONISTI PER GLI OBBLIGAZIONISTI E’ PREVISTA LA COSTITUZIONE DI UN’ASSEMBLEA DI CATEGORIA. LE SUE PRINCIPALI ATTRIBUZIONI RIGUARDANO: la nomina e revoca del rappresentante comune degli obbligazionisti le modificazioni delle condizioni del prestito la proposta di amministrazione controllata e di concordato gli altri oggetti d’interesse comune alla categoria Le principali funzioni di questo organo consistono nella esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti e nella tutela dei loro interessi nei rapporti con la società
79. Le partecipazioni rilevanti L’OBIETTIVO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI RILEVANTI E’ LA TRASPARENZA DELL’INFORMAZIONE SOCIETARIA ASSUME IMPORTANZA L’INTERESSE A CONOSCERE L’EFFETTIVA COMPOSIZIONE DELLA COMPAGINE SOCIALE, UNITAMENTE ALLA RIPARTIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE FRA I SOCI Per le società quotate, tale interesse viene perseguito mediante l’imposizione dell’obbligo di comunicare alla Consob ed alla società partecipata, l’eventuale acquisizione di una partecipazione rilevante in una società quotata. Per le società non quotate, analoghi obblighi sono previsti solo a carico di soggetti operanti in settori di particolare importanza (banche, SIM, assicurazioni) che acquisiscano una partecipazione ritenuta rilevante alla stregua delle normativa speciale LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE COMPORTA L’APPLICAZIONE DI UNA SANZIONE PECUNIARIA, CHE SI ACCOMPAGNA, PER LE SOLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ QUOTATE, ALLA SOSPENSIONE DEL DIRITTO DI VOTO PER LE AZIONI PER LE QUALI È STATA OMESSA LA COMUNICAZIONE