CONOSCERE LA CASSA DI PREVIDENZA PERCHÉ E COME COSTRUIRSI UN FUTURO REGGIO NELL’EMILIA, 27 MARZO
STRUMENTI PER COSTRUIRE/MODIFICARE LA POSIZIONE PREVIDENZIALE RISCATTO RISCATTO RICONGIUNZIONE RICONGIUNZIONE TOTALIZZAZIONE TOTALIZZAZIONE CONTROLLO RISPETTO ART. 6 REGOLAMENTO CONTROLLO RISPETTO ART. 6 REGOLAMENTO SCELTA DELL’ALIQUOTA CONTRIBUTIVA SCELTA DELL’ALIQUOTA CONTRIBUTIVA
CONTRIBUO SOGGETTIVO MINIMO ,00 € TETTO MASSIMO SUL QUALE APPLICARLO ,00 €
CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO ,00 €
CONTRIBUTO MATERNITA’ ,00 €
RISCATTO Anni riscattabili quelli di laurea (max 4) quello del servizio militare Modalità di riscatto gli iscritti al 31/12/03 possono scegliere fra reddituale e contributivo gli iscritti dall’1/1/04 solo con il metodo contributivo Vantaggi si aggiungono anni utili alla maturazione del diritto non solo della pensione di vecchiaia/vecchiaia anticipata, ma anche di quella di invalidità, di inabilità e indiretta; un miglioramento del trattamento pensionistico anche sul piano quantitativo; genera onere integralmente deducibile dal reddito, essendo stato assimilato ad un versamento obbligatorio; Svantaggi a seconda dei casi, il costo. Modalità di versamento dell’onere di riscatto in un’unica soluzione; in un numero di annualità pari alla metà del periodo riscattabile.
RICONGIUNZIONE Anni ricongiungibili quelli versati ad altro ente previdenziale obbligatorio per periodi non inferiori a 5 mesi e 16 gg, purché la relativa pensione non sia già stata liquidata, purché non siano in sovrapposizione. Vantaggi si aggiungono anni utili alla maturazione del diritto non solo della pensione di vecchiaia/vecchiaia anticipata, ma anche di quella di invalidità, di inabilità e indiretta; un miglioramento del trattamento pensionistico anche sul piano quantitativo; genera onere integralmente deducibile dal reddito; Svantaggi non è possibile una ricongiunzione parziale, per cui in caso di anni in eccesso rispetto a quelli ricongiungibili, questi ultimi vanno persi in quanto trattenuti dalla Cassa; a seconda dei casi, il costo. Modalità di ricongiunzione con il sistema retributivo con il sistema contributivo
Modalità di versamento dell’onere di ricongiunzione in un’unica soluzione; in un numero di annualità pari alla metà del periodo riscattabile. Da chi può essere richiesta anche dai superstiti, a condizione che consenta al de cuius di conseguire gli anni necessari per la maturazione al diritto alla pensione di vecchia.
TOTALIZZAZIONE Condizioni per la totalizzazione avere effettuato versamenti per almeno 6 anni, non coincidenti, a diversi enti di previdenza; non essere titolari di trattamenti pensionistici autonomi negli enti da ricongiungere; essere in possesso di determinati requisiti di età (65 anni per uomini e donne) e anzianità (complessiva non inferiore a 20, oppure 40 di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica); avere tutti gli altri requisiti richiesti da ogni singolo ente per il diritto alla pensione. Prestazioni derivanti dalla totalizzazione pensione di vecchiaia; pensione di anzianità con 40 anni; pensione di inabilità; pensione indiretta.
CONTINUITA’ DELL’ESERCIZIO PROFESSIONALE Articolo 6 del Regolamento Previdenziale Ai fini previdenziali, per essere considerato valido, ogni anno deve essere stato caratterizzato da determinati requisiti di reddito e di volume di affari. Requisiti reddituali la media quadriennale dei redditi professionali non può essere inferiore a 4 volte la contribuzione soggettiva minima; per il 2007 è pari a (2.220,00 x 4)=8.880,00 €; Requisiti di volume d’affari la media quadriennale dei volumi di affari IVA non può essere inferiore a 10 volte la contribuzione integrativa minima;per il 2007 è pari a(1.332,00 x 10)= ,00 €; Conseguenze del mancato raggiungimento dei minimi non riconoscimento anno/anni ai fini previdenziali; restituzione dei soli contributi soggettivi versati, maggiorati degli interessi legali. I limiti non si applicano nei primi tre anni di esercizio della professione negli anni interessati da erogazioni di pensioni di inabilità o invalidità, di indennità di maternità, o di prestazioni per stato di bisogno; negli anni di permanenza all’estero, opportunamente documentati; in altri casi eccezionali.
ALIQUOTA DEL 10% O DEL 17%? Ai fini della costruzione del futuro previdenziale è necessario prestare attenzione anche all’aliquota versata. Visto l’attuale sistema contributivo di determinazione delle prestazioni previdenziali, più si versa, più si vede crescere la propria pensione. Il criterio vale per i giovani, ma anche per i meno giovani (negli ultimi anni di esercizio della professione potrebbero conseguirsi redditi ridotti, che consentirebbero comunque una discreta contribuzione, applicando l’aliquota del 17%). Confronto con la Previdenza Integrativa (P.I.) La P.I. ha un limite di deducibilità fiscale: 12% del reddito annuo, con tetto di 5.165,00 €. Il contributo soggettivo non ha limiti di deducibilità. La P.I. non consente di ottenere altre prestazioni al di fuori della pensione di vecchiaia. Il versamento di un maggior contributo soggettivo dà diritto, sussistendo determinate condizioni, all’incremento pure delle pensioni di invalidità, e di inabilità.