CONOSCERE LA CASSA DI PREVIDENZA PERCHÉ E COME COSTRUIRSI UN FUTURO REGGIO NELL’EMILIA, 27 MARZO.

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CONOSCERE LA CASSA DI PREVIDENZA PERCHÉ E COME COSTRUIRSI UN FUTURO REGGIO NELL’EMILIA, 27 MARZO

STRUMENTI PER COSTRUIRE/MODIFICARE LA POSIZIONE PREVIDENZIALE  RISCATTO RISCATTO  RICONGIUNZIONE RICONGIUNZIONE  TOTALIZZAZIONE TOTALIZZAZIONE  CONTROLLO RISPETTO ART. 6 REGOLAMENTO CONTROLLO RISPETTO ART. 6 REGOLAMENTO  SCELTA DELL’ALIQUOTA CONTRIBUTIVA SCELTA DELL’ALIQUOTA CONTRIBUTIVA

CONTRIBUO SOGGETTIVO MINIMO ,00 € TETTO MASSIMO SUL QUALE APPLICARLO ,00 €

CONTRIBUTO INTEGRATIVO MINIMO ,00 €

CONTRIBUTO MATERNITA’ ,00 €

RISCATTO Anni riscattabili  quelli di laurea (max 4)  quello del servizio militare Modalità di riscatto  gli iscritti al 31/12/03 possono scegliere fra reddituale e contributivo  gli iscritti dall’1/1/04 solo con il metodo contributivo Vantaggi  si aggiungono anni utili alla maturazione del diritto non solo della pensione di vecchiaia/vecchiaia anticipata, ma anche di quella di invalidità, di inabilità e indiretta;  un miglioramento del trattamento pensionistico anche sul piano quantitativo;  genera onere integralmente deducibile dal reddito, essendo stato assimilato ad un versamento obbligatorio; Svantaggi  a seconda dei casi, il costo. Modalità di versamento dell’onere di riscatto  in un’unica soluzione;  in un numero di annualità pari alla metà del periodo riscattabile.

RICONGIUNZIONE Anni ricongiungibili  quelli versati ad altro ente previdenziale obbligatorio per periodi non inferiori a 5 mesi e 16 gg,  purché la relativa pensione non sia già stata liquidata,  purché non siano in sovrapposizione. Vantaggi  si aggiungono anni utili alla maturazione del diritto non solo della pensione di vecchiaia/vecchiaia anticipata, ma anche di quella di invalidità, di inabilità e indiretta;  un miglioramento del trattamento pensionistico anche sul piano quantitativo;  genera onere integralmente deducibile dal reddito; Svantaggi  non è possibile una ricongiunzione parziale, per cui in caso di anni in eccesso rispetto a quelli ricongiungibili, questi ultimi vanno persi in quanto trattenuti dalla Cassa;  a seconda dei casi, il costo. Modalità di ricongiunzione  con il sistema retributivo  con il sistema contributivo

Modalità di versamento dell’onere di ricongiunzione  in un’unica soluzione;  in un numero di annualità pari alla metà del periodo riscattabile. Da chi può essere richiesta  anche dai superstiti, a condizione che consenta al de cuius di conseguire gli anni necessari per la maturazione al diritto alla pensione di vecchia.

TOTALIZZAZIONE Condizioni per la totalizzazione  avere effettuato versamenti per almeno 6 anni, non coincidenti, a diversi enti di previdenza;  non essere titolari di trattamenti pensionistici autonomi negli enti da ricongiungere;  essere in possesso di determinati requisiti di età (65 anni per uomini e donne) e anzianità (complessiva non inferiore a 20, oppure 40 di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica);  avere tutti gli altri requisiti richiesti da ogni singolo ente per il diritto alla pensione. Prestazioni derivanti dalla totalizzazione  pensione di vecchiaia;  pensione di anzianità con 40 anni;  pensione di inabilità;  pensione indiretta.

CONTINUITA’ DELL’ESERCIZIO PROFESSIONALE Articolo 6 del Regolamento Previdenziale Ai fini previdenziali, per essere considerato valido, ogni anno deve essere stato caratterizzato da determinati requisiti di reddito e di volume di affari. Requisiti reddituali  la media quadriennale dei redditi professionali non può essere inferiore a 4 volte la contribuzione soggettiva minima; per il 2007 è pari a (2.220,00 x 4)=8.880,00 €; Requisiti di volume d’affari  la media quadriennale dei volumi di affari IVA non può essere inferiore a 10 volte la contribuzione integrativa minima;per il 2007 è pari a(1.332,00 x 10)= ,00 €; Conseguenze del mancato raggiungimento dei minimi  non riconoscimento anno/anni ai fini previdenziali;  restituzione dei soli contributi soggettivi versati, maggiorati degli interessi legali. I limiti non si applicano  nei primi tre anni di esercizio della professione  negli anni interessati da erogazioni di pensioni di inabilità o invalidità, di indennità di maternità, o di prestazioni per stato di bisogno;  negli anni di permanenza all’estero, opportunamente documentati;  in altri casi eccezionali.

ALIQUOTA DEL 10% O DEL 17%? Ai fini della costruzione del futuro previdenziale è necessario prestare attenzione anche all’aliquota versata.  Visto l’attuale sistema contributivo di determinazione delle prestazioni previdenziali, più si versa, più si vede crescere la propria pensione.  Il criterio vale per i giovani, ma anche per i meno giovani (negli ultimi anni di esercizio della professione potrebbero conseguirsi redditi ridotti, che consentirebbero comunque una discreta contribuzione, applicando l’aliquota del 17%). Confronto con la Previdenza Integrativa (P.I.)  La P.I. ha un limite di deducibilità fiscale: 12% del reddito annuo, con tetto di 5.165,00 €.  Il contributo soggettivo non ha limiti di deducibilità.  La P.I. non consente di ottenere altre prestazioni al di fuori della pensione di vecchiaia.  Il versamento di un maggior contributo soggettivo dà diritto, sussistendo determinate condizioni, all’incremento pure delle pensioni di invalidità, e di inabilità.