CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI: 106. Le cause di scioglimento della società di capitali. La liquidazione CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI: decorso del termine (a meno che la società non sia a tempo indeterminato) conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (qualora non si provveda alla trasformazione della società o alla ricostituzione del capitale) approvazione della deliberazione di scioglimento della società a seguito: del recesso di uno o più soci
dell’impossibilità di rimborsare le relative azioni senza ridurre il capitale sociale dell’opposizione dei creditori alla riduzione del capitale deliberazione dello scioglimento anticipato della società da parte dell’assemblea straordinaria altre cause previste dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto LA SOCIETÀ NON SI ESTINGUE CONTESTUALMENTE AL VERIFICARSI DI UNA CAUSA DI SCIOGLIMENTO, ESSENDO NECESSARIO PROVVEDERE AL SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI SOCIALI ED ALLA RIPARTIZIONE TRA I SOCI DELL’EVENTUALE RESIDUO ATTIVO, ATTRAVERSO IL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
GLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA’ accertano il verificarsi della causa di scioglimento e provvedono a iscrivere la relativa dichiarazione presso il Registro delle Imprese devono convocare l’assemblea affinché deliberi: restano in carica fino alla nomina dei liquidatori (da parte dell’assemblea straordinaria), conservando il potere di gestire la società (ma non possono compiere nuove operazioni) consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data dello scioglimento, ed un rendiconto sulla loro gestione, relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato sulla nomina e sui poteri dei liquidatori sui criteri della liquidazione
I LIQUIDATORI HANNO IL POTERE DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI UTILI PER LA LIQUIDAZIONE. LE PRINCIPALI ATTRIBUZIONI LORO RICONOSCIUTE SONO: la possibilità di chiedere proporzionalmente ai soci il versamento dei decimi ancora dovuti, laddove riscontrino l’insufficienza del patrimonio sociale per soddisfare i creditori la possibilità di distribuire ai soci, nel corso della liquidazione, acconti sul risultato della stessa la redazione del bilancio annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea la redazione, al termine della liquidazione del patrimonio sociale, del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto (la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell’attivo)
la presentazione dell’istanza di cancellazione della società dopo l’approvazione, da parte dei singoli soci (che possono proporre reclamo), del bilancio finale I LIQUIDATORI DEVONO ADEMPIERE I LORO DOVERI CON LA DILIGENZA E LA PROFESSIONALITÀ RICHIESTE DALLA NATURA DELL’INCARICO la responsabilità per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme dettate in tema di responsabilità degli amministratori PRIMA DELLO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ LO STATO DI LIQUIDAZIONE DELLA STESSA PUÒ ESSERE REVOCATO, PREVIA ELIMINAZIONE DELLA CAUSA DI SCIOGLIMENTO, CON DELIBERAZIONE ADOTTATA DALL’ASSEMBLEA CON LE MAGGIORANZE PREVISTE PER LE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO