1 GLI EFFETTI DI QUESTI CAMBIAMENTI SUL DIRITTO DEL LAVORO Come si attrezza il governo: il C.D. libro bianco Cosa è un libro bianco
2 Alcuni principi generali che si intravedono “Il Governo ritiene che l’attuale ordinamento del lavoro si limiti a realizzare la protezione del lavoratore in quanto titolare di una posizione lavorativa, garantendo agli insiders una posizione di privilegio a scapito degli outsiders, sostanzialmente abbandonati a se stessi. Se occorre da un lato rimodulare la protezione accordata al lavoratore occupato, dall’altro è necessario assicurare una più alta tutela sul mercato. Sul piano del rapporto di lavoro si tratta quindi di stimolare l’adattabilità dei dipendenti; su quello del mercato le autorità comunitarie richiedono di realizzare un sistema di servizi all’impiego che garantisca l’occupabilità. E’ del tutto evidente che l’ordinamento italiano contrasta apertamente con tali indicazioni comunitarie: alla iper-tutela degli occupati si contrappone, infatti, la sotto-tutela dei disoccupati” Verso una ridefinizione del conflitto di interessi regolato dal diritto del lavoro? Dal conflitto tra lavoratori e datori di lavoro al conflitto tra occupati e disoccupati?
3 segue Legislazione e contrattazione mantengono come obiettivo centrale la conservazione del posto di lavoro piuttosto che la mobilità del singolo nelle transizioni tra scuola e lavoro, tra non lavoro e lavoro, tra lavoro e formazione, determinando in questo modo anche una crescente divaricazione rispetto alle necessità delle imprese di forme flessibili di adeguamento della manodopera. Il Governo ritiene che alla nozione di sicurezza data dall’inamovibilità del singolo rispetto al proprio posto di lavoro occorra sostituire un concetto di sicurezza conferito dalla possibilità di scelta effettiva nel mercato del lavoro Dal diritto del rapporto di lavoro al diritto del mercato del lavoro
4 segue L’ordinamento giuridico del lavoro in Italia è stato costruito sul presupposto che i rapporti tra datori e prestatori di lavoro siano presidiati da regole vincolanti, dettate dal legislatore o convenute in sede di contrattazione collettiva. Un’impostazione precettiva e prescrittiva che, nella normalità dei casi, produce norme inderogabili, cioè tali da escludere la libera pattuizione individuale e comunque tali da non lasciare alcuna flessibilità alle parti, se non in senso migliorativo per il lavoratore. Spesso si tratta di precetti eccessivamente rigidi, sovente inattuabili, tali da favorire l’evasione e gli aggiramenti, fomentando comunque il contenzioso L’abbandono della norma inderogabile a favore della autonomia individuale?
5 segue Sul piano della ridefinizione dei criteri di imputazione delle tutele del lavoro si potrebbe peraltro andare anche oltre la semplice predisposizione di un nucleo di disciplina comune a tutti i tipi di lavoro, rinunciando definitivamente ad una definizione generale e astratta di lavoro subordinato, indicando invece, di volta in volta, il campo di applicazione di ogni intervento normativo Dal diritto del lavoro ai diritti dei lavori
6 segue A seguito dei profondi mutamenti intercorsi nell’organizzazione dei rapporti e dei mercati del lavoro, il Governo ritiene che sia ormai superato il tradizionale approccio regolatorio, che contrappone il lavoro dipendente al lavoro autonomo, il lavoro nella grande impresa al lavoro in quella minore, il lavoro tutelato al lavoro non tutelato Oltre il lavoro subordinato
7 Il diritto del lavoro (subordinato) Due domande 1) Perché la subordinazione è così importante? 2) cos’è la subordinazione?
8 Perché è così importante?
9 Lavoro subordinato Lavoro autonomo La linea Maginot
10 Perché la distinzione? Da che parte della linea conviene stare? Alternativa drastica: Al di qua della linea Maginot della subordinazione, tutto. Al di la, niente
11 La differenza sul costo del lavoro per prestazioni di uguale valore economico Orario di lavoro ore settimanali Costo per l’impresa annui Compenso Orario di lavoro Illimitato Costo per l’impresa Compenso Lavoratore subordinatoLavoratore autonomo
12 Le altre conseguenze Tutela malattia Diritti sindacali in azienda Riposi e ferie Limiti di orario Garanzie retributive Tutela contro i licenziamenti
13...segue: Le conseguenze della identificazione Risposta alla domanda : perché la subordinazione è così importante? Alternativa drastica: Al di qua della linea Maginot della subordinazione, tutto. Al di la, niente
14 Il meccanismo che produce la tutela rafforzata del lavoro subordinato Come funziona: si tratta di un meccanismo regolato da precisi principi giuridici.
15 I principi della Tassatività e inderogabilità
16 La Tassatività: ovvero il meccanismo dell’imputazione automatica degli effetti giuridici La legislazione del lavoro il singolo rapporto La qualificazione L’imputazione degli effetti
17 L’inderogabilità della disciplina La legislazione del lavoro L’applicazione ai rapporti di lavoro La qualificazione giuridica del rapporto di TUTTI gli effetti Anche contro la volontà (e a volte gli interessi) del singolo lavoratore
18 Inderogabilità e tassatività della disciplina giuslavoristica: un doppio problema Si rischia di attribuire tutela a chi non ne avrebbe bisogno Si rischia di negarla a chi ne avrebbe bisogno
19 da Pedrazzoli: L’IMPUTAZIONE AUTOMATICA “La funzione della fattispecie lavoro subordinato è di fungere da richiamo in blocco delle discipline di un intero settore dell’ordinamento: un risultato che non lascia scampo alla diversità neppure quando ciò sarebbe necessario ai fini, che sono in concreto realizzabili solo attraverso la disuguaglianza delle protezioni. Questa combinazione strutturale, assunta dal diritto del lavoro, se e in quanto sia incentrato sul lavoro subordinato, è denotata con la ripetuta immagine della “sfasatura fra fattispecie ed effetti”, in cui è caratteristico il retropensiero che la fattispecie sia più ristretta degli effetti che le si imputano o, all’inverso, che con tali effetti ben più ampia dovrebbe essere la fattispecie.”
20 La “tendenza espansiva” del diritto del lavoro attraverso due idee-forza: eguaglianza e collettivo Idea di eguaglianza Idea di collettivo
21 M. Pedrazzoli : “DAI LAVORI AUTONOMI AI LAVORI SUBORDINATI ” L’eguaglianza, principio che si svolge nell’intera esperienza normativa, ha di per sé carattere espansivo: affermata in un certo ambito tende a fuoriuscirne, catturando al suo imperativo ambiti ulteriori, e assumendo portata sempre più generale fino ad universalizzarsi. Con il suo collegamento alla dignità umana, il principio d’uguaglianza diventa il valore cardine dell’ordinamento costituzionale. Questo passaggio determina due importanti conseguenze, che sono sinergiche alla progressiva espansione dell’eguaglianza, precludendo in concreto il punto di vista di una motivazione delle sue espressioni: ogni trattamento diverso deve essere ragionevolmente giustificato; il trattamento uniforme non ha bisogno di giustificazione. La realtà del collettivo permea il diritto del lavoro; per questa impronta caratteristica è in perenne antagonismo col diritto individualistico borghese e ne guadagna la sua specificità. L’idea-forza di collettivo agisce sul fuoco dell’eguaglianza come la benzina, dirigendone la pretesa a cerchie sempre più larghe. La materiale situazione organizzativa in cui si svolge il lavoro negli opifici integra una prima cerchia che richiede uguaglianza; seguiranno cerchie più ampie di impero del collettivo, come il mestiere o la categoria, ognuna con la sua richiesta di uguaglianza in ampliamento delle protezioni;
22 Due fronti di crisi del lavoro subordinato tradizionale (rinvio) EsternoInterno La moltiplicazione dei lavori non subordinati di natura autonoma o parasubordinata La frammentazione del lavoro subordinato: i lavori atipici
23 La dimensione sociologica del fenomeno: E. Reyneri (rinvio) In Italia l’attenzione si concentra su due fenomeni in forte sviluppo: le forme di occupazione che stanno a metà tra il lavoro indipendente e quello dipendente (le c.d. collaborazioni coordinate e continuative) ed i lavori atipici, cioè i lavori subordinati diversi dal modello standard, in quanto temporanei o part- time
24 II DOMANDA Cosa è la subordinazione?
25 Chi è il lavoratore subordinato, destinatario della grande parte della legislazione sul lavoro? Il codice civile glissa e risponde ad un’altra domanda
26 Chi è il lavoratore subordinato? 1 ) Nella realtà sociale Lavoratore adulto, di sesso maschile e con familiari a carico In possesso di una qualificazione professionale sebbene non elevata Retribuito per eseguire la prestazione a cui è contrattualmente obbligato Deresponsabilizzato ed escluso dai processi decisionali concernenti l'organizzazione in cui è inserito Occupato a tempo pieno e tutti i giorni
27 Chi è il lavoratore subordinato? L’art cod. civ. “E’ lavoratore subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” 2) Nell’ordinamento giuridico La “porta” del diritto del lavoro
28 Il lavoratore subordinato secondo la definizione dell’art c.c. Coincidenza tra modello normativo e modello empirico Il modello normativo Il modello empirico Il lavoratore massificato della grande industria tayloristica
29 La miriade di rapporti di lavoro che si discostano da questo paradigma in ragione di qualche peculiarità empirica sarebbero da considerarsi tutti speciali
30 Le discipline speciali: SI DISCOSTANO PER ALCUNI ELEMENTI DI SPECIALITA’ O IN ORDINE ALLA DISCIPLINA GIURIDICA O IN ORDINE ALLA FATTISPECIE MATERIALE Lavoro minorile Lavoro familiare Lavoro nautico Lavoro domestico Lavoro volontario Lavoro a domicilio Lavoro sportivo
31 Il modello normativo: normativo: l’art La realtà empirica: le fattispecie rapportabili al lavoro subordinato LN LD LA LP I modelli normativi speciali le fattispecie non riconducibili al lavoro subordinato tipico LA=lavoro agricolo LN= lavoro nautico LP=lavoro pubblico LD=lavoro domestico
32 Come si studia l’art c.c.? Debole attitudine qualificatoria Operazioni dottrinarie Interpretazioni giurisprudenziali E’ lavoratore subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore” collaborare alle dipendenze sotto la direzione
33 I tentativi dottrinari 1. La distinzione dal suo contrario (il lavoro autonomo) basata sulla tradizione romanistica 2. La nozione tecnico-funzionale di subordinazione 3. La nozione socio-economica di subordinazione
34 L’eredità della tradizione romanistica Locatio operis e locatio operarum Distinzione tra obbligazioni di mezzi (operarum) e obbligazione di risultato (operis) La diversa ripartizione dei rischi come dato essenziale della distinzione Quale delle due indica la subordinazione?
35 Critica della impostazione tradizionale 1. L’oggetto della prestazione può essere identico 2. Non è vero che nella locatio operarum il risultato è indifferente 3. La ripartizione dei rischi non è un elemento costitutivo della fattispecie è la sua conseguenza
36 La nozione tecnico-funzionale E’ fondata sulla valorizzazione dell’elemento della eterodeterminazione “ si può considerare lavoratore subordinato qualunque debitore di opere tenuto ad obbedire alle disposizioni impartite da un soggetto che per legge, e per contratto, è autorizzato ad esercitare il potere di determinare luogo e tempo dell'adempimento, controllandone altresì l'esecuzione” obbedire potere controllandone
37 Critica della nozione tecnico-funzionale L'etero- determinazione può sussistere anche dove non c’è subordinazione in senso tecnico giuridico L'etero- determinazione può non sussistere anche dove c’è subordinazione in senso tecnico giuridico
38 La nozione socio- economica di subordinazione La disciplina protettiva del diritto del lavoro si dovrebbe applicare a tutti i soggetti socialmente ed economicamente deboli Elemento fondamentale: la alienità dei mezzi di produzione, che nel lavoro subordinato sono sempre nella disponibilità del datore di lavoro
39 Critica della nozione socio-economica: la socializzazione del diritto La nozione giuridica di subordinazione viene diluita nel dato socio economico, che è contingente e variabile per definizione E’ sempre vero che chi non dispone dei mezzi di produzione è in posizione di debolezza? E’ sempre vero che chi dispone dei mezzi di produzione non è in posizione di debolezza?