Il sistema di gestione degli imballaggi in Italia: l’esperienza CONAI Vicenza, 2 marzo 2006 Fondazione Eni Enrico Mattei Milano, 17 maggio 2005
La struttura normativa, l’organizzazione e il finanziamento
Decreto Legislativo 22/1997 D.Lgs. 22/97 in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio Obiettivi Contenuti e Obblighi per le imprese Conai e Consorzi di filiera
Contenuti ed Obiettivi (titolo II, art. 34-43) Il decreto riguarda: tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale primari, secondari e terziari tutti gli operatori economici della filiera produttori di materiali produttori di imballaggi industria utilizzatrice commercio
Definizione di imballaggio (1) D.Lgs 22/97, art. 35, comma 1, lettera a): « imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. »
Definizione di imballaggio (2) D.Lgs 22/97, art. 35, comma 1, lettere b), c), d): - imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore; - imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; - imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.
Definizione di imballaggio (3) La Direttiva 2004/12/CE (art. 3), che modifica la Direttiva 94/62/CE, specifica che la definizione di imballaggio è basata, inoltre, su tre criteri aggiuntivi: sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella definizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, a meno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano necessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suo ciclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consumati o eliminati insieme; sono considerati imballaggi gli articoli progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa e getta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio; i componenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggio sono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori direttamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballaggio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrante del prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eliminati insieme.
Definizione di imballaggio: esempi L’Allegato I della Direttiva 2004/12/CE riporta alcuni esempi illustrativi dei tre criteri: 1. imballaggio: scatole per dolci, involucro che ricopre la custodia di un CD non imballaggio: vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la durata di vita di questa, cassette di attrezzi, bustine da tè, rivestimenti di cera dei formaggi, budelli per salumi 2. imballaggio: sacchetti o borse di carta o di plastica, piatti e tazze usa e getta, pellicole di plastica trasparente, sacchetti per panini, fogli di alluminio non imballaggio: cucchiaini di plastica, posate usa e getta 3. imballaggio: etichette fissate direttamente o attaccate al prodotto parti di imballaggio: spazzolino del mascara che fa parte del tappo della confezione, etichette adesive incollate su un altro articolo di imballaggio, graffette, fascette di plastica, dispositivo di dosaggio che fa parte del tappo della confezione per i detersivi.
Contenuti ed Obiettivi (titolo II, art. 34-43) Il decreto stabilisce: PRINCIPI GENERALI (art. 36) : CHI INQUINA PAGA RESPONSABILITA’ CONDIVISA I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi. La Pubblica Amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo efficiente ed economico a copertura omogenea del territorio
Obblighi per le imprese (art. 38) PRODUTTORI Fornitori di materie prime Fabbricanti e trasformatori Importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio UTILIZZATORI Industrie Commercianti e distributori Importatori di imballaggi pieni I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi, facendosi carico di: Raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge; Obbligo di costituzione del CONAI; Obbligo di applicazione del Contributo Ambientale.
Obblighi per i produttori (art. 38) Aderiscono ai Consorzi dei materiali: ACCIAIO ALLUMINIO CARTA LEGNO PLASTICA VETRO I produttori, in alternativa, possono organizzare un sistema autonomo oppure mettere in atto un sistema cauzionale
CONAI: iscritti al 31.12.2005 oltre 1.400.000 suddivisi in due categorie : Produttori materiali Produttori imballaggi Produttori Importatori di imballaggi vuoti 0,6% Utilizzatori industriali Importatori di prodotti confezionati Utilizzatori Commercianti 99,4% il 60% sono Utilizzatori commerciali Peso 50-50 in Assemblea e CDA (14+14+1 Rappresentante dei consumatori)
Raggiungere gli obiettivi globali di recupero e riciclo CONAI: Consorzio Nazionale Imballaggi È retto da statuto approvato con decreto ministeriale Non ha fini di lucro È costituito in forma paritaria da produttori e utilizzatori di imballaggio TARGET Raggiungere gli obiettivi globali di recupero e riciclo Garantire il necessario raccordo con l’attività di raccolta differenziata effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni
CONAI: Consorzio Nazionale Imballaggi (art. 41) FUNZIONI Collabora alla definizione degli Ambiti Territoriali Ottimali, in accordo con la Pubblica Amministrazione Definisce le condizioni generali di ritiro Elabora ed aggiorna il Programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio Promuove ed attua accordi di programma con le regioni e gli enti locali
CONAI: Consorzio Nazionale Imballaggi (art. 41) FUNZIONI Assicura la cooperazione tra i consorzi dei materiali Garantisce il raccordo tra la P.A., i consorzi dei materiali e gli altri operatori economici Organizza campagne informative Ripartisce i costi tra i produttori e gli utilizzatori
Consorzi dei Materiali (art. 40) Sono costituiti dai produttori di imballaggio in forma volontaria OBIETTIVI Razionalizzare ed organizzare: la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su aree private il ritiro dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata pubblica il riciclaggio e il recupero
Lo schema di gestione attuale SISTEMA PUBBLICO Definisce obiettivi e linee guida OSSERVATORIO Controlla/indirizza SISTEMA PRIVATO Si organizza per raggiungere obiettivi Opera con criteri di efficienza Mette a disposizione e gestisce le risorse RISULTATI Risultati raggiunti con efficienza operativa a livello di eccellenza europea
Finanziamento del sistema Iniziale: adesione quota “una tantum” a costituzione del fondo consortile Permanente (finanziamento del sistema): al momento della “prima cessione” (dall’ultimo produttore al primo utilizzatore) al momento dell’import di imballaggi pieni o vuoti Export esente
I risultati raggiunti
Procedure semplificate Contributo Ambientale 2004* Mil/€ Procedure ordinarie 238,62 Procedure semplificate 15,81 Conguagli/rimborsi -6,79 TOTALE 247,64 *consuntivo 2004
2002: obiettivi e risultati MIN MAX RECUPERO 50% 65% RICICLO 25% 45% RICICLO per materiale 15% Risultati: IMMESSO AL CONSUMO 11.417 Kton RECUPERO 6.533 Kton 57,2% RICICLO 5.745 Kton 50,3% Acciaio 54,9% Alluminio 43,0% Carta 56,2% Legno 59,7% Plastica 23,0% Vetro 51,3%
Risultati attesi 2005 Immesso al consumo Riciclo Recupero energetico Recupero complessivo MATERIALE Kton % ACCIAIO 595 340 57,1% - ALLUMINIO 68,6 32,0 46,6% 8,5 40,5 59,0% CARTA 4.349 2.715 62,4% 421 3.136 72,1% LEGNO 2.680 1.605 59,9% 100 1.705 63,6% PLASTICA 2.085 547 26,2% 1.142 54,8% VETRO 2.140 1.220 57,0% TOTALE 11.918 6.459 54,2% 1.125 7.584
L’11 febbraio 2004 è stata approvata la Direttiva 04/12/CE, revisione I nuovi obiettivi (entro 31.12.2008) L’11 febbraio 2004 è stata approvata la Direttiva 04/12/CE, revisione della Direttiva 94/62/CE MIN MAX Recupero globale 60 % - Riciclaggio globale 55 % 80 % Riciclaggio per materiale: Carta Legno 15 % Metalli 50 % Plastica 22,5 % Vetro
Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale
Adesione a CONAI Come previsto dal Dlgs 22/1997, i Produttori e gli Utilizzatori di imballaggi primari, secondari e terziari sono tenuti ad aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi. Per iscriversi a Conai occorre inviare il “Modulo di Adesione” con allegata la ricevuta di versamento della quota di adesione. La quota si versa soltanto una volta e può essere adeguata ogni anno a discrezione del Consorziato.
Determinazione della quota di adesione L’adesione a CONAI comporta il versamento di una quota costituita da: un importo fisso di 5,16 Euro al quale si aggiunge una quota variabile, solo per le imprese che nel corso dell’esercizio precedente all’adesione abbiano avuto ricavi complessivi superiori a 516.456,90 Euro.
Aspetti amministrativi e fiscali L’adesione a CONAI comporta l’acquisizione di quote di partecipazione al Consorzio: Dal punto di vista fiscale, la quota versata dai Consorziati all’atto dell’adesione, nonché gli eventuali successivi adeguamenti, costituisce contributo straordinario da inserire nell’attivo dello Stato patrimoniale del Consorziato (nel conto “Partecipazione a altre imprese”, Sez. BIII, voce 1, lettera d, articolo 2424 del Codice civile). Le quote di adesione a CONAI non sono soggette a IVA.
Aziende di nuova costituzione o apertura di nuove attività riferite agli imballaggi Aziende di nuova costituzione, Aziende che iniziano una nuova attività che comporta produzione o utilizzo di imballaggi devono aderire a CONAI entro un mese dalla data di inizio dell’attività prendendo come riferimento la prima fattura ricevuta o emessa. La stessa procedura potrà essere utilizzata dalle aziende che, ad attività già avviata, siano tenute ad aderire a CONAI.
Modulo di adesione Modulo di adesione
Adesione ai Consorzi di Filiera I Produttori oltre a iscriversi a CONAI nella categoria dei Produttori: In alternativa, possono organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio; oppure mettere in atto un sistema cauzionale in relazione agli imballaggi prodotti Nel modulo di adesione a CONAI, l’impresa dichiara a quali Consorzi aderisce. sono tenuti a iscriversi a uno o più Consorzi di Filiera in rapporto ai materiali prodotti e ai singoli Statuti Consortili.
Il Contributo Ambientale Il Contributo Ambientale CONAI (stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio) rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra Produttori e Utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari, secondari e terziari.
I valori del Contributo Ambientale (2006)
Il Contributo Ambientale Le norme consortili prevedono che le somme dovute da tutti i Consorziati, Produttori e Utilizzatori, siano sempre prelevate sulla base di una specifica indicazione in fattura: dell’ammontare dovuto e della tipologia del materiale di imballaggio oggetto della prima cessione.
La “Prima cessione” Il Contributo Ambientale viene applicato in un punto particolare del ciclo di vita degli imballaggi, denominato “Prima cessione” Per prima cessione si intende il momento nel quale: L’imballaggio finito passa dall’ “ultimo Produttore” al “primo Utilizzatore Il materiale di imballaggio passa da un “Produttore di materia prima (o di semilavorati)” ad un “Autoproduttore” I materiali di imballaggio e gli imballaggi importati dall’estero sono soggetti al Contributo Ambientale in quanto il loro utilizzo darà luogo a rifiuti sul territorio nazionale.
Esposizione in fattura per una singola tipologia di imballaggio di un solo materiale Nel caso della fornitura di un solo imballaggio in un unico materiale si può fare riferimento allo schema seguente:
Il cedente può, alternativamente: Fatture di vendita dell’Importatore e fatture di vendita successive alla prima cessione Il cedente può, alternativamente: evidenziare il Contributo Ambientale per referenza o utilizzare la dicitura “Contributo Ambientale Conai Assolto”
Dichiarazione periodica del Contributo I soggetti obbligati all’applicazione del Contributo Ambientale sono tenuti a dichiarare a CONAI i quantitativi di imballaggio ceduti/importati sul territorio nazionale. Tutte le Dichiarazioni periodiche vanno effettuate entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento. La periodicità potrà essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell’ammontare del Contributo Ambientale complessivamente dichiarato, per materiale, nell’anno precedente. CONAI prevede anche procedure semplificate di dichiarazione (es. per importatori di merci imballate, produttori di etichette, produttori di imballaggi in sughero)
Periodicità delle dichiarazioni attività di produzione Classe Valori soglia Periodicità delle Dichiarazioni A. Esente Nell’anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 26,00 Euro Esenzione dall’invio della Dichiarazione. Verifiche annuali rispetto al non superamento della soglia di esenzione. B. Annuale Nell’anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 310,00 Euro Invio di un’unica Dichiarazione entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. C. Trimestrale Nell’anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale fino a 31.000,00 Euro Invio di quattro Dichiarazioni con cadenza trimestrale ( 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio). D. Mensile Nell’anno solare precedente, Contributo Ambientale complessivo per singolo materiale oltre 31.000,00 Euro Invio delle Dichiarazioni con cadenza mensile (entro il 20 di ogni mese).
Periodicità delle dichiarazioni attività di importazione
Dichiarazione per importazione: procedura semplificata prodotti alimentari 0,10% sul valore delle fatture di acquisto di merci imballate prodotti non alimentari 0,05% sul valore delle fatture di acquisto di merci imballate imballaggi pieni 31 €/ton sulla tara
Esempio scheda dichiarazione: mod. 6.1 Modulo 6.1 acciaio
Esempio scheda dichiarazione: mod. 6.2 Modulo 6.2
Modalità di invio delle Dichiarazioni Le Dichiarazioni devono essere inviate a Conai con mezzi tali che garantiscano la prova dell’avvenuta spedizione: Dichiarazioni on line: dal 2004 si possono spedire i moduli 6.1, 6.2 e 6.10; dal 2006: estensione ai moduli 6.5, 6.6, 6.14, 6.16, 6.17 . Dichiarazioni inviate via fax dalla fine del 2005: nuova procedura informatizzata di ricezione delle Dichiarazioni inviate via fax; i numeri sono indicati nei diversi moduli di dichiarazione (02.54122656, 02.54122680) Dichiarazioni inviate con raccomandata A.R.
Versamento del Contributo Gli importi risultanti dalla Dichiarazione periodica devono essere versati al ricevimento delle relative fatture da parte di CONAI. CONAI invia le fatture per conto di ciascuno dei sei Consorzi di Filiera, in riferimento ai rispettivi materiali. I Produttori, o gli Importatori in procedura ordinaria, riceveranno fatture distinte per singolo materiale. In caso di dichiarazione in procedura semplificata, CONAI invia un’unica fattura complessiva.
Procedure di esenzione per l’esportazione Gli imballaggi che vengono esportati escono dalle competenze di CONAI e sono pertanto esenti dal Contributo Ambientale Le procedure previste sono: Ordinaria Ex-Post Semplificata Ex-Ante Compensazione Import/Export
Procedure ex–post: RIMBORSO/CONGUAGLIO La Procedura ordinaria ex –post consiste nel documentare a consuntivo i quantitativi esportati (per singolo materiale) e richiedere il conguaglio o il rimborso del Contributo Ambientale versato su questi quantitativi. Entro il 31.03.2006 occorre trasmettere a Conai il Modulo 6.6 con allegato: Scheda tecnica(solo la prima volta che si richiede la procedura ex-post e ogni volta che cambiano i criteri di calcolo e/o le tipologie di imballo) Documentazione doganale e/o Intrastat Fatture fornitori Elenco con i riferimenti delle fatture con esplicita indicazione del Contributo versato (solo in caso di richiesta di rimborso) Conai autorizza in forma scritta il conguaglio/rimborso
Procedura semplificata ex-ante Consiste nel determinare preventivamente la quota di esportazione (plafond) prevista per singolo materiale nel corso dell’anno solare ed evitare il pagamento del Contributo Ambientale su tale quota. Entro il 31.03.2006 occorre trasmettere a Conai il Modulo 6.5 con allegato Scheda tecnica (solo la prima volta che si richiede la procedura ex-ante e ogni volta che cambiano i criteri di calcolo e/o le tipologie di imballo) Il consorziato, inoltre, trasmette ai propri fornitori il Modulo 6.5/Fornitori nel quale comunica i Plafond di esenzione.
Plafond: formule per il calcolo Il Plafond si calcola sulla base dell’anno precedente e per ogni singolo materiale: totale ton imballaggi esportati Plafond = x 100 totale ton imballaggi venduti (Italia+estero) Integrazione della situazione debitoria o creditoria nel calcolo del nuovo plafond: A = plafond anno precedente (%) B = vendite estero anno precedente (ton) C = vendite totali anno precedente (ton) D = nuovo plafond conguagliato (%) B + [B- (A/100 X C)] D = x100 C
Procedura di compensazione import-export Consente di effettuare un saldo estero su estero per categorie omogenee di materiali da imballaggio. Inizio anno: autodich. per utilizzo della compensazione autodich. periodicità Durante l’anno: dichiarazione periodica NB: è preferibile che tale procedura venga attivata dalle aziende che tendono ad un sostanziale equilibrio tra import ed export Mod.6.9 + Mod.6.8 Mod.6.10
Procedura di compensazione import-export Modulo 6.10 ton di imb. importati > ton di imb. esportati = debito Es.: carta: A= 0,500 ton; B= 0,200 ton; C = 0,300 ton fattura ton di imb. importati < ton di imb. esportati = credito Es.: carta: A= 0,300 ton; B= 0,450 ton; C = -0,150 ton credito
Procedure dei controlli CONAI
Fonti normative dei controlli D.Lgs. 22/97: Art.38 (Obbligo di partecipazione a CONAI) Statuto CONAI: Art.7 lett. c) e d), Art.8 (Obblighi dei Consorziati) Regolamento CONAI: Artt. 4 e 5 (Controlli e sanzioni)
Finalità dei controlli Individuazione e contrasto di fenomeni di evasione/elusione del Contributo Ambientale Analisi della genesi dell’evasione Supporto ai Consorziati per la soluzione di specifici problemi attinenti l’applicazione della normativa CONAI
Tipologie di controllo Richieste scritte di informazione ai Consorziati Verifiche presso Consorziati selezionati sulla base di: - anomalie rilevate dall’incrocio di dati interni ed esterni - criteri oggettivi determinati dalla Direzione Generale CONAI - criterio random Richieste di informazioni ai non iscritti Monitoraggio delle dichiarazioni pervenute in ritardo: analisi delle motivazioni del ritardo e calcolo degli interessi di mora
L’autodenuncia Il Consorziato che desidera regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni commesse nell’applicazione o nella dichiarazione del Contributo Ambientale può avvalersi della procedura di autodenuncia. NESSUNA SANZIONE È PREVISTA A SEGUITO DI AUTODENUNCIA, fermo restando l’applicazione degli interessi di mora, a condizione che il Consorziato: informi spontaneamente CONAI, prima dell’avvio dei controlli dichiari il Contributo dovuto entro 30 giorni dalla presentazione dell’autodenuncia
Le novità della Guida 2006
Guida al Contributo 2006 Novità Modifica moduli: 6.1 legno - 6.1 plastica; Integrazione modalità di rettifica delle dichiarazioni; Azienda estera; Rinnovo procedure di forfetizzazione sulle stoviglie monouso in plastica e i fogli di alluminio; Dichiarazioni on line – estensione a invio 6.5/6.6 e sviluppo sistema Fax Server; Modifica veste grafica e revisione/integrazione testi.
La modifica riguarda l’inserimento di nuove tipologie di imballaggio: 1. Modifica modulo 6.1 legno La modifica riguarda l’inserimento di nuove tipologie di imballaggio: Sughero Bobine e doghe Pallet reimmesso al consumo proveniente da rifiuto/ricondizionamento Varia, inoltre, la seguente tipologia: “Materiali di legno per imballaggi” “Materie prime per imballaggio ad autoproduttori”
1. Modifica modulo 6.1 plastica Variano alcune tipologie: “Bottiglie” “Bottiglie e preforme” “Contenitori e “Contenitori e vaschette” vaschette termoformati” “Materiali di imballaggio” “Materie prime per imballaggio ad autoproduttori”
2. Integrazione modalità di rettifica delle dichiarazioni Nella parte Quinta della Guida “Versamento del Contributo Ambientale” sono stati inseriti due paragrafi dedicati ai seguenti casi: Rettifiche di dichiarazione in eccesso: in questo caso la rettifica dovrà essere effettuata con una nuova dichiarazione recante l’importo esatto e/o con allegata una semplice richiesta di storno parziale della dichiarazione errata e specifica della causale dell’errore. Rettifiche di dichiarazione insufficiente: in questo caso la rettifica dovrà essere effettuata presentando una autodenuncia con la relativa causale e mediante la presentazione nei trenta giorni successivi all’autodenuncia, della dichiarazione integrativa per lo stesso periodo di quella insufficiente.
3. Azienda estera Integrazione Il paragrafo (2.4) dedicato all’azienda estera è il seguente: “L’impresa estera che desidera sostituirsi ai clienti italiani negli adempimenti previsti dal Regolamento Conai, in applicazione del Dlgs 22/1997, può farlo nominando un rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 17 del Dpr 633/1972 (disciplina dell’IVA). Il rappresentante fiscale deve iscriversi a Conai in nome e per conto dell’azienda rappresentata, effettuare la liquidazione periodica del Contributo Ambientale Conai ed il relativo versamento ed emettere fatture in nome della società rappresentata, secondo le modalità previste dal Regolamento Conai. In alternativa, in assenza del rappresentante fiscale, Conai consente temporaneamente alle aziende estere con identificazione diretta ai fini IVA in Italia [1], di eleggere domicilio speciale [2] ai soli fini del Contributo Ambientale ed assolvere agli stessi obblighi di liquidazione, dichiarazione e versamento previsti per il rappresentante fiscale. Per approfondimenti e per attivare le procedure previste si invita a contattare gli uffici Conai.” [1] Ai sensi del combinato disposto degli artt. 17e 35-ter del D.P.R. n.633 del 1972 [2] ex art. 47 del Codice Civile e dell’art. 4 del Codice di Procedura civile, in forma scritta.” Integrazione
monouso in plastica – fogli di alluminio 4. Rinnovo Procedure monouso in plastica – fogli di alluminio Le procedure di semplificazione/forfetizzazione del Contributo Ambientale Conai su: stoviglie monouso in plastica (piatti e bicchieri) fogli di alluminio entrate in vigore dal 1° ottobre 2004, sono state rinnovate alle stesse condizioni per il 2006.
5. Dichiarazioni on line – estensione ai moduli 6. 5/6 5. Dichiarazioni on line – estensione ai moduli 6.5/6.6 e sviluppo sistema Fax Server Conai sviluppa il servizio “Dichiarazioni on line” con l’attivazione da gennaio 2006 di altri moduli, quali 6.5, 6.6, 6.14, 6.16 e 6.17. Dalla fine del 2005, inoltre, Conai ha attivato una nuova procedura di ricezione delle dichiarazioni inviate via fax. Nella nuova edizione della Guida è stato inserito un paragrafo sulle modalità di invio delle dichiarazioni ed è stato integrato il capitolo che illustra in sintesi le modalità operative relative alle dichiarazioni on line.
6. Modifica veste grafica e revisione/integrazione testi La Guida al Contributo Conai 2006 si presenta in una nuova veste grafica che non modifica i contenuti proposti negli anni precedenti, ma tende a razionalizzare visivamente gli argomenti trattati e migliorare la fruizione degli stessi. È stata, inoltre, effettuata la consueta revisione/integrazione dei testi e tabelle, in particolare inserendo una tabella che illustra in sintesi le modalità di iscrizione ai singoli Consorzi di Filiera.
Servizio “Dichiarazioni on line” Sono disponibili, attraverso il “servizio dichiarazioni on line” i moduli 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.10, 6.14, 6.16, 6.17. Il servizio è fruibile direttamente all’indirizzo https://dichiarazioni.conai.org oppure accedendo al sito www.conai.org, Area Consorziati, alla voce “Dichiarazioni on line”. Vantaggi: Connessione internet protetta Programma semplice e guidato, con controllo automatico degli errori Notifica di conferma del ricevimento del modulo Possibilità di verificare lo stato delle dichiarazioni effettuate Possibilità di correggere eventuali errori nella compilazione del modulo anche in un secondo tempo Procedura per rimborsi/conguagli più semplice e veloce
Dichiarazioni on line: abilitazione al servizio Per chi è interessato ma non è ancora abilitato Per richiedere l’abilitazione al servizio, occorre: registrarsi come “Nuovo Utente” collegandosi all’indirizzo https://dichiarazioni.conai.org, oppure al sito www.conai.org, area consorziati, voce “Dichiarazioni on line”; scaricare il “modulo di autorizzazione”, che deve essere inviato, una volta compilato su carta intestata dell’azienda, al fax n° 02-54044414; compilare il “form di registrazione” riportato nella stessa pagina, scegliere il servizio richiesto, selezionando il “profilo”: - “Export” per inserire dichiarazioni per attività di export- moduli 6.5 e 6.6; - “Dichiarante” per inserire dichiarazioni di Contributo Ambientale – moduli 6.1, 6.2, 6.10, 6.14, 6.16, 6.17; “Completo” per inserire tutte le tipologie di dichiarazioni. La chiave di accesso al servizio Vi verrà comunicata via mail all’indirizzo specificato nel form, ma la sua attivazione avverrà solo al ricevimento del modulo di autorizzazione.
Dichiarazioni on line: abilitazione al servizio Per chi è già abilitato Per accedere al servizio occorre digitare le proprie user e password nel riquadro “Utente registrato”, nella pagina di apertura e dal Menu “Cambia profilo” scegliere il profilo di servizio richiesto.
Dichiarazioni on line: supporto Per problemi o chiarimenti sul funzionamento del servizio si può scrivere al seguente indirizzo e-mail: supporto@conai.org oppure telefonare a questi numeri: 02 54044242 02 54044205