L’AVVISO DI ACCERTAMENTO
L’avviso di accertamento Qualora le indagini fiscali rilevino irregolarità nell’adempimento degli obblighi tributari del contribuente, l’ente impositore (’Agenzia delle Entrate, Comune,ecc.) emette un atto denominato “avviso di accertamento” si tratta di un: “provvedimento amministrativo vincolato che viene emanato per statuire in ordine all’esistenza del debito d’imposta”.
L’atto di accertamento E’ un atto autoritativo di determinazione quali/qualitativo dell’imposta in rettifica della dichiarazione e/o in sostituzione
Avviso di accertamento Atto autoritativo dell’A.F. che chiude la sequenza accertativa Risultato dell’attività ispettiva sostanziale (poteri istruttori) e dei singoli metodi accertativi utilizzati Se non impugnato rende definitivo l’accertamento della imposta in esso contenuto
L’avviso di accertamento Il contenuto dell’avviso di accertamento : l’indicazione dell’ufficio che ha emesso l’atto, il dispositivo, la motivazione, il responsabile del procedimento, l’organo giurisdizionale presso cui è possibile ricorrere. Contenuto del dispositivo: L’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 per l’imposte sui redditi prevede: L’indicazione dell’ imponibile accertato e delle aliquote applicate, la determinazione dell’imposta al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d’imposta Essenziale è soltanto la determinazione dell’imponibile perché vi sono anche degli avvisi di accertamento senza imposta
L’avviso di accertamento L’atto di imposizione deve essere notificato entro un termine previsto a pena di decadenza e l’atto emesso dopo tale termine è illegittimo. Principali termini di decadenza: imposte sui redditi ed iva: 31 dicembre quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; 31 dicembre quinto anno successivo in caso di omessa presentazione della dichiarazione o dichiarazione nulla; imposta di registro: cinque anni per gli atti non registrati, tre per quelli registrati; Nel caso di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia penale i termini di cui sopra sono raddoppiati L’avviso di accertamento esplica effetti soltanto nei confronti dei destinatari (soggetti passivi dei suoi effetti) ai quali sia stato notificato.
Requisiti dell’avviso di accertamento Notifica e firma Obbligo di motivazione Termine per l’accertamento (artt. 42-43, dpr 600/73)
Presupposti Competenza Pendenza del termine Difformità tra dichiarazione e situazione di fatto Doverosità
a) Competenza L’atto deve essere emanato dall’ufficio competente nei confronti del contribuente, individuato con riferimento al domicilio fiscale di quest’ultimo, ovvero al luogo di registrazione dell’atto
b) Pendenza L’atto di accertamento non può essere emanato se è scaduto il termine di decadenza previsto dalla legge
Pendenza del termine Imposte sui redditi: 31 dicembre del IV anno successivo alla dichiarazione; 31 dicembre del V anno se la dichiarazione è stata omessa o è nulla IVA: 31 dicembre del IV anno successivo alla dichiarazione; 31 dicembre del V anno se la dichiarazione è stata omessa o è nulla Imposte di registro, di trasferimento: entro 2 anni dal pagamento dell’imposta principale
c) Difformità tra dichiarazione e situazione di fatto Rilevata sulla base dei poteri di controllo ovvero dalla omissione della dichiarazione invece dovuta
d) Doverosità Sussiste il dovere per l’Amministrazione di emanare l’atto di accertamento in caso di difformità tra il dichiarato o il non dichiarato e la situazione accertata.
Forma Sottoscrizione dell’avviso Documento
a) sottoscrizione dell’avviso L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo d’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato
b) documento Imponibile accertato Aliquote applicate Imposte liquidate al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute d’acconto e dei crediti d’imposta La motivazione
d) motivazione La motivazione consiste nell’esternazione dell’iter logico giuridico seguito dall’ufficio per pervenire alla propria versione del presupposto e della base imponibile
… L’avviso di accertamento come tutti i provvedimenti amministrativi deve essere motivato: L’art. 3 della legge n. 241 del 1990 afferma che ogni atto amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Tale precetto è stato reiterato dall’art.7 dello Statuto dei contribuenti
… Presupposto di fatto: occorre stabilire come si sono verificati degli eventi e se un’ipotesi è o meno sufficientemente probabile; Ragioni di diritto: si individua la corretta applicazione della disposizione normativa Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto questo deve essere allegato all’atto che lo richiama ( motivazione per relationem)
segue motivazione… La motivazione è richiesta a pena di nullità. La motivazione insufficiente determina una mera irregolarità dell’atto, sanabile, dall’amministrazione finanziaria nella successiva fase contenziosa.
Motivazione per relationem Art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente ha espressamente previsto che se nella motivazione si fa riferimento ad altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama
Notificazione La notificazione degli atti di accertamento e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 ss del Codice di procedura civile con le seguenti modificazioni previste dall’art. 60 del D.P.R. 600/1973 Messi comunali, messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte Sottoscrizione del consegnatario Domicilio fiscale del destinatario Facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano; Notificazioni effettuate presso la Casa Comunale, nell’albo del Comune Mezzo posta
Destinatari Sono tutti coloro cui è direttamente riferibile la capacità contributiva manifestata dal presupposto, nonché coloro che la legge equipara a questi (sostituto d’imposta, coobbligati dipendenti)
Contribuente ed avviso accertamento Scelte possibili: impugnazione (entro 60 giorni dalla notifica) e contenzioso tributario; istanza di autotutela; Istanza di accertamento con adesione; adempimento spontaneo (con sanzioni ridotte entro 60 giorni); Comportamento omissivo – seguirà la riscossione coattiva