Corso di Diritto Privato

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Transcript della presentazione:

Corso di Diritto Privato Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia Aziendale Corso di Diritto Privato Parte prima - Nozioni introduttive e principi fondamentali Fonti del diritto Prof. Daniela Valentino

Unitarietà dell’Ordinamento Fonti del Diritto = Atti o fatti dell’ordinamento idonei a creare, modificare o estinguere norme giuridiche Pluralità delle fonti Gerarchia Fonti Costituzionali ....... Costituzione e leggi costituzionali Fonti Comunitarie .......... Atti normativi dell’Unione Europea e Fonti Internazionali ....... Trattati internazionali Fonti Primarie .......... Leggi ordinarie statali, decreti legislativi, decreti legge, regolamenti parlamentari, referendum abrogativo di leggi ordinarie, leggi regionali, atti aventi forza di legge Fonti Secondarie .......... Regolamenti amministrativi Fonti Terziarie .......... Consuetudini Unitarietà dell’Ordinamento Realizzata dalla corretta interpretazione del giurista che ricompone le molteplici fonti in coerenza costituzionale

Fonti Comunitarie Norme del Trattato Regolamenti Direttive Art. 249 (ex 189) comma 2, Tratt. CE: “Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri” Direttive Non Direttamente Applicabili possono valere come parametro per l’interpretazione del diritto interno Art. . 249 (ex 189) comma 3, Tratt. CE: “La direttiva voncola lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli orari nazionali in merito alla forma e ai mezzi” Direttamente Applicabili Innovazione della Corte di Giustizia della Comunità europea Condizioni per l’applicabilità: 1. scadenza del termine concesso allo Stato membro per il recepimento; 2. è incondizionata 3. è sufficientemente precisa

Direttiva Comunitaria: Fonti Comunitarie Direttiva Comunitaria: vincolatività di principio Il suo contenuto normativo è vincolante per quanto riguarda il raggiungimento dello scopo, ma non per la normativa di dettaglio in essa contenuta. Quest’ultima può essere derogata dalla legislazione interna, purchè non vengano messi a repentaglio i principi della direttiva.

Corte Costituzionale Corte di Giustizia Giudica la conformità ai principi fondamentali e ai diritti inalienabili della persona garantiti dalla Costituzione Cura la corretta interpretazione ed applicazione del trattato (art. 234 Tratt. CE) Giudice di Legittimità Costituzionale delle LEGGI e degli ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE (art. 134 Cost.)

Dubbio ermeneutico della fonte comunitaria: CONFORME ALLA COSTITUZIONE L’interpretazione della norma comunitaria da parte della Corte di Giustizia risulta: Corte di Giustizia Corte Costituzionale Interpretazione della norma comunitaria Controllo di costituzionalità INCOSTITUZIONALE La norma comunitaria è priva di efficacia La Consulta deve rimuoverla dall’ordinamento giuridico italiano

Principio di Democraticità È procedura di decisione che richiede un libero confronto di opinioni e una deliberazione, mediante voto non coartato, con prevalenza della maggioranza sulla minoranza, in un quadro di diritti insopprimibili della minoranza. Democrazia È principio di ordine pubblico posto a garanzia della partecipazione della persona (art. 2 cost.) all’interno della comunità familiare e delle altre comunità intermedie. Democraticità PERSONA Parametro di legittimità delle deliberazioni della maggioranza; la decisione che esclude la libertà di ciascuno di costruire da sé il proprio mondo di relazioni non è legittima. EGUAGLIANZA Giustifica il diritto di partecipazione di tutti alle decisioni.

Principio di Eguaglianza Formale “Tutti i cittadini […] sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (art. 3 co. 1 cost.). Eguaglianza Sostanziale “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3 co. 2 Cost.) CRITICA Il principio di eguaglianza deve essere inteso in modo unitario, esso non ammette letture parziali. La eguaglianza formale e quella sostanziale sono in funzione reciproca; entrambe esprimono un unico principio, quello dell’eguaglianza nella giustizia sociale.

DIFFERENZA DISUGUAGLIANZA È un dato fattuale (avere un certo colore della pelle, certe credenze religiose, preferenze politiche) È un giudizio di valore (la valutazione che una certa norma di favore o di sfavore si giustifica perché il soggetto ha determinate caratteristiche) Il rispetto del principio di eguaglianza impone: di trattare situazioni eguali in modo identico di disciplinare situazioni differenti e sperequate in modo diverso Giustificazione disuguaglianza La disparità normativa introdotta deve rispondere a canoni di ragionevolezza. Un trattamento diseguale è ragionevole se funzionale all’attuazione della eguale dignità e sviluppo della persona.