Contratto estimatorio Presentazione di : Elisa Brunelli Cristiano Coppola Deny kallcaku
Contratto Estimatorio Una Parte consegna una o più cose mobili all’ altra e questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo restituzione nel termine stabilito 1556c.c Il contratto estimatorio è un contratto per la circolazione dei Beni (Tipo Vendita e Permuta) In esso, però, è esaltata la Funzione distributiva È quindi considerato un contratto di Distribuzione (agenzia, Franchising…)
Parti del contratto Accipiens Tradens Ricevente o debitore Venditore o creditore Oggetto (contenuto concreto): Trasferimento di una cosa mobile pagandone il prezzo, salvo la restituzione nel termine stabilito. Causa (funzione economico sociale): Nasce per mediare gli interessi delle due parti, abbattendo il rischio del invenduto. Forma: Libera Accordo: espresso e dichiarazione specifica scritta o orale
Caratteristiche del Contratto Reale Si perfeziona quando il Tradens consegna all’accipiens una o più cose mobili Oneroso L’accipiens si obbliga a pagare il prezzo A prestazioni corrispettive Il Tradens consegna mentre l’accipiens paga il prezzo o restituisce la cosa
Disponibilità delle cose 1558 c.c Il ricevente non è ancora proprietario ma può porre in essere validi atti di diposizioni Il proprietario resta proprietario ma non può disporne finchè non gli vengono restituite
Obbligazioni alternative Le obbligazioni posso essere distinte fra: Semplici La prestazione per l’adempimento è unica e sola Alternative Ci sono due prestazioni possibili, il debitore deve scegliere, effettuata la scelta l’obbligazione si concentra diventando semplice Facoltative La prestazione per l’adempimento è una e principale; ma si può adempiere comunque con una seconda prestazione stabilita
Impossibilità sopravvenuta Obbligazioni Alternative Prima della concentrazione: Nasce l’obbligo di adempiere alla seconda prestazione Dopo la concertazione: Divenendo semplice, l’obbligazione si estingue Obbligazioni Facoltative Il debitore è libero (se la causa non è a lui imputabile )
Obbligazioni solidali Solidarietà attiva Più creditori un solo debitore Non nasce alcuna presunzione di solidarietà Solidarietà passiva Più debitori un solo creditore Nasce una presunzione di solidarietà Obbligazione parziaria -Pluralità di soggetti -Ciascuna parte esegue la propria prestazione singolarmente Obbligazione Solidale -Il singolo soggetto può chiedere a ciascheduno delle parti di pagare l’itero -nasce il diritto del debitore pagante di rivalersi su gli altri debitori
Massima Norberto Totti cita in tribunale Il gioielliere Ermanno Jotti. Il signore Totti in qualità di cliente permuta un gioiello di lire 1,100,000 in cambio di un brillante di 2,500,000, pagandone la differenza e versando immediatamente un acconto di 200,000 insieme all’ oggetto da permutare. Stabiliscono le caratteristiche (brillante di cm.2,75, grani 11, puro e di taglio moderno). La caratteristica sulla quale verte la sentenza è il contenzioso sul riconoscimento del contratto estimatorio anziché della permuta. La cassazione rigetta il ricorso del signor Jotti in quanto il contratto stipulato è una permuta, mancando l’elemento essenziale dell’ estimatorio ovvero la facoltà dell’accipiens di restituire l’oggetto.
IL FATTO Primo grado: Merito Tribunale di Roma, sentenza del 21 aprile 1980 Scambio di un anello appartenente a Totti (1.100.000 lire) con un brillante di determinate caratteristiche (cm 2,75 etc. del valore di 2.500.000 lire) e lire 1.200.000 di somma residua (+ 200.000 acconto subito versato). Totti esegue la prestazione; Jotti non esegue la prestazione. Totti non vuole ricevere la cosa perché ha un prezzo di scambio inferiore (rifiuto di Totti giustificato dall’inadempimento di Jotti). Totti chiede l’adempimento o la restituzione della cosa e della somma ricevuta. Il Tribunale accoglie la domanda di adempimento.
IL FATTO Secondo Grado: Merito Corte di Appello di Roma, 8 Ottobre 1985 Jotti si appella per due motivi: Eccessiva onerosità sopravvenuta Mancato riconoscimento di un contratto estimatorio; Chiede la risoluzione del contratto. La Corte dichiara: Impossibilità risoluzione del contratto per eccesiva onerosità sopravvenuta in quanto, non avendo adempiuto nel tempo prescritto, la colpa è imputabile all’appellante; Non si può configurare un estimatorio in quanto manca la facoltà dell’ accipiens di restituire l’oggetto
Diritto Cassazione Civile Jotti ricorre sulla base di tre motivi: Motivazioni Articolo Dichiarazione Violazione dell’ articolo 1552 c.c. 1552= nozione permuta Reciproco trasferimento di proprietà di cose fra le parti Assenza fisica dell’ oggetto da permutarsi Erronea applicazione dell’ articolo 1378 c.c. 1378= trasferimento di cose determinate solo nel genere Impossibilità di trasferire un bene fino alla sua individualizzazione Violazione e errata applicazione dell’ articolo 1556 c.c. 1556=nozione estimatorio è stata esercitata la facoltà di restituzione
Conclusione della Cassazione La Corte afferma che i motivi innanzi esposti non sono fondati. Convalida contratto di permuta non è obbligatoria la presenza fisica degli oggetti. Essendo stata determinata la cosa nel genere l’effetto traslativo è nato e la proprietà è stata trasmessa La facoltà dell’accipiens di restituzione della cosa non è stata contemplata nelle previsioni contrattuali