Contratto estimatorio

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
“I CONTRATTI INTERNAZIONALI: TECNICHE DI REDAZIONE NELL’ERA GLOBALE” Marco Tupponi Formazione D2T VII Edizione.
Advertisements

Avvocato Marco Maglio1 Le regole essenziali in materia di vendite a distanza E' entrato in vigore il 18 Ottobre 1999 il decreto legislativo 185/99 -attuativo.
Corso di Diritto commerciale Ottobre 2007
La durata delle R&W alla luce della giurisprudenza recente (ovvero, c’è ancora un futuro per l’M&A in Italia ? ) Milano, 12 maggio 2010.
LA RESPONSABILITA DELLAVVOCATO. OBBLIGAZIONE DI MEZZO VS OBBLIGAZIONE DI RISULTATO Nel primo caso la prestazione, cui il debitore è tenuto, consiste in.
LIQUIDAZIONE (ART C.C.) CAUSE DI SCIOGLIMENTO
Caso giurisprudenziale sul marchio 4
la responsabilità illimitata del socio uscente da SNC
Segheria Barduca Annuncio & f.lli Antonio e Mario S.n.c. Commercio allingrosso e al dettaglio di legname Andrea Rella – Diritto commerciale – corso di.
I CONTRATTI.
OBBLIGAZIONE E’ un rapporto giuridico (regolato dal diritto)
LA COMPRAVENDITA art c.c.
MORA DEL CREDITORE ARTT – 1217 c.c.
L’obbligazione Università degli studi di Roma Tre
Il Contratto Università degli studi di Roma Tre Ingegneria Informatica
L’obbligazione DARE FARE NON FARE Diritti di credito Diritti personali
Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato
Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato
Corso di Diritto Privato
Mappa concettuale di sintesi
Il contratto di compravendita
Schema Normativo Ipertestuale
LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL TRADUTTORE Milano, 9 giugno 2007
Istituzioni di diritto commerciale
Sentenza del 3 dicembre 2002, n° 17150
Avv. Luciano Di Via Bonelli Erede Pappalardo
Di Iuliana Doboş E Matteo Consonni
LIBRO IV – CAPO V Articoli dal 1559 al 1570 del Codice Civile
Cassazione Civile, Sez. III 03 dicembre 2009, n
IL MUTUO Art Contratto di prestito di consumo
LE RESPONSABILITA’ DEL T. O.
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
CONTRATTO ESTIMATORIO
Corso di Diritto Privato
Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Prof. Daniela Valentino Corso di Diritto Privato Parte terza.
Corso di Diritto Privato
Università degli Studi di Salerno Facoltà di Economia Corso di Laurea in Economia e Commercio Prof. Daniela Valentino Corso di Diritto Privato Parte terza.
IL CONTRATTO D’ALBERGO
Tribunale di Roma, Cassazione Civile, Sez.III, 11 maggio 2012, n° 7256
La prenotazione.
SOCIETA SEMPLICE S.S..
CONTRATTO DI VENDITA OBBLIGATORIA
Responsabilità del progettista e diritto al compenso
Di Benvenuti Annamaria Favalessa Fabio Tenca Alberto
MUTUO ( ) Il MUTUO è un contratto di prestito (configurato come prestito di consumo), che si realizza con la consegna del bene fungibile al MUTUATARIO.
ALTRE CAUSE DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DIVERSE DALL’ADEMPIMENTO
Daniele La Rocca Andrea De Rossi
Vendita prodotti e liquidazione periodica dell’IVA
Concordato Cauzioni e Credito – Gruppo Fonsai – Trattazione di un Sinistro – Dicembre 2008 Cassazione Civile, Sez. II, sentenza , n Concordato.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
INADEMPIMENTO Il debitore è inadempiente quando c’è una discordanza tra il dovuto e ciò che si è prestato. Il debitore non esegue la prestazione la esegue.
Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321)
TEMPO DELL’ADEMPIMENTO
GIUDICA LA CORTE DI CASSAZIONE Sentenza n Novembre 2013 Sentenza n Brusadelli, Burini, Monti.
A cura di: Loprieno Fabio, Pellizzeri Ilaria, Zarantonello Martina
Rimedio per anomalie sopravvenute dopo la conclusione del contratto
IL CONTRATTO D’ALBERGO
Analisi di una sentenza Cristofaro Gabriella Colombo Anna Ferraro Alberto.
OBBLIGAZIONI CON PIU SOGGETTI Nella sua forma più semplice, il rapporto obbligatorio lega un solo debitore ad un solo creditore. Può accadere, però, che.
IL COMODATO Di Cintio Federica matricola: Taccani Luca L.M. matricola: Vigolo Michelamatricola:
IL MUTUO Roberta Consoli Viviana Costa Laura Vaglietti.
CONTRATTO D’APPALTO art c.c.
CONTRATTO DI LOCAZIONE
TUTELA DEI DIRITTI.
IL CODICE DEL CONSUMO articoli La nomina di 1. I contratti conclusi all’interno dei localicommerciali  I contratti conclusi fuori dei locali commerciali.
Diritto privato Mora ed inadempimento. Mora del creditore Se il creditore non offre la necessaria cooperazione ai fini dell’adempimento (es. impossibilità.
Diritto privato Adempimento del rapporto obbligatorio.
MORA DEL CREDITORE ARTT – 1217 c.c. Rifiuto o mancata collaborazione al debitore Senza motivo legittimo Conseguenze giuridiche: 1) inversione del.
Diritto privato Altre modalità estintive. La compensazione E’ il meccanismo che consente di estinguere due debiti dal giorno della loro coesistenza. Il.
Transcript della presentazione:

Contratto estimatorio Presentazione di : Elisa Brunelli Cristiano Coppola Deny kallcaku

Contratto Estimatorio Una Parte consegna una o più cose mobili all’ altra e questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo restituzione nel termine stabilito 1556c.c Il contratto estimatorio è un contratto per la circolazione dei Beni (Tipo Vendita e Permuta) In esso, però, è esaltata la Funzione distributiva È quindi considerato un contratto di Distribuzione (agenzia, Franchising…)

Parti del contratto Accipiens Tradens Ricevente o debitore Venditore o creditore Oggetto (contenuto concreto): Trasferimento di una cosa mobile pagandone il prezzo, salvo la restituzione nel termine stabilito. Causa (funzione economico sociale): Nasce per mediare gli interessi delle due parti, abbattendo il rischio del invenduto. Forma: Libera Accordo: espresso e dichiarazione specifica scritta o orale

Caratteristiche del Contratto Reale Si perfeziona quando il Tradens consegna all’accipiens una o più cose mobili Oneroso L’accipiens si obbliga a pagare il prezzo A prestazioni corrispettive Il Tradens consegna mentre l’accipiens paga il prezzo o restituisce la cosa

Disponibilità delle cose 1558 c.c Il ricevente non è ancora proprietario ma può porre in essere validi atti di diposizioni Il proprietario resta proprietario ma non può disporne finchè non gli vengono restituite

Obbligazioni alternative Le obbligazioni posso essere distinte fra: Semplici La prestazione per l’adempimento è unica e sola Alternative Ci sono due prestazioni possibili, il debitore deve scegliere, effettuata la scelta l’obbligazione si concentra diventando semplice Facoltative La prestazione per l’adempimento è una e principale; ma si può adempiere comunque con una seconda prestazione stabilita

Impossibilità sopravvenuta Obbligazioni Alternative Prima della concentrazione: Nasce l’obbligo di adempiere alla seconda prestazione Dopo la concertazione: Divenendo semplice, l’obbligazione si estingue Obbligazioni Facoltative Il debitore è libero (se la causa non è a lui imputabile )

Obbligazioni solidali Solidarietà attiva Più creditori un solo debitore Non nasce alcuna presunzione di solidarietà Solidarietà passiva Più debitori un solo creditore Nasce una presunzione di solidarietà Obbligazione parziaria -Pluralità di soggetti -Ciascuna parte esegue la propria prestazione singolarmente Obbligazione Solidale -Il singolo soggetto può chiedere a ciascheduno delle parti di pagare l’itero -nasce il diritto del debitore pagante di rivalersi su gli altri debitori

Massima Norberto Totti cita in tribunale Il gioielliere Ermanno Jotti. Il signore Totti in qualità di cliente permuta un gioiello di lire 1,100,000 in cambio di un brillante di 2,500,000, pagandone la differenza e versando immediatamente un acconto di 200,000 insieme all’ oggetto da permutare. Stabiliscono le caratteristiche (brillante di cm.2,75, grani 11, puro e di taglio moderno). La caratteristica sulla quale verte la sentenza è il contenzioso sul riconoscimento del contratto estimatorio anziché della permuta. La cassazione rigetta il ricorso del signor Jotti in quanto il contratto stipulato è una permuta, mancando l’elemento essenziale dell’ estimatorio ovvero la facoltà dell’accipiens di restituire l’oggetto.

IL FATTO Primo grado: Merito Tribunale di Roma, sentenza del 21 aprile 1980 Scambio di un anello appartenente a Totti (1.100.000 lire) con un brillante di determinate caratteristiche (cm 2,75 etc. del valore di 2.500.000 lire) e lire 1.200.000 di somma residua (+ 200.000 acconto subito versato). Totti esegue la prestazione; Jotti non esegue la prestazione. Totti non vuole ricevere la cosa perché ha un prezzo di scambio inferiore (rifiuto di Totti giustificato dall’inadempimento di Jotti). Totti chiede l’adempimento o la restituzione della cosa e della somma ricevuta. Il Tribunale accoglie la domanda di adempimento.

IL FATTO Secondo Grado: Merito Corte di Appello di Roma, 8 Ottobre 1985 Jotti si appella per due motivi: Eccessiva onerosità sopravvenuta Mancato riconoscimento di un contratto estimatorio; Chiede la risoluzione del contratto. La Corte dichiara: Impossibilità risoluzione del contratto per eccesiva onerosità sopravvenuta in quanto, non avendo adempiuto nel tempo prescritto, la colpa è imputabile all’appellante; Non si può configurare un estimatorio in quanto manca la facoltà dell’ accipiens di restituire l’oggetto

Diritto Cassazione Civile Jotti ricorre sulla base di tre motivi: Motivazioni Articolo Dichiarazione Violazione dell’ articolo 1552 c.c. 1552= nozione permuta Reciproco trasferimento di proprietà di cose fra le parti Assenza fisica dell’ oggetto da permutarsi Erronea applicazione dell’ articolo 1378 c.c. 1378= trasferimento di cose determinate solo nel genere Impossibilità di trasferire un bene fino alla sua individualizzazione Violazione e errata applicazione dell’ articolo 1556 c.c. 1556=nozione estimatorio è stata esercitata la facoltà di restituzione

Conclusione della Cassazione La Corte afferma che i motivi innanzi esposti non sono fondati. Convalida contratto di permuta  non è obbligatoria la presenza fisica degli oggetti. Essendo stata determinata la cosa nel genere l’effetto traslativo è nato e la proprietà è stata trasmessa La facoltà dell’accipiens di restituzione della cosa non è stata contemplata nelle previsioni contrattuali