54. La tutela del capitale sociale nella S.n.c. PER TUTELARE I CREDITORI SOCIALI CHE FANNO AFFIDAMENTO SULL’ESISTENZA DI UN DETERMINATO CAPITALE (QUALE ISCRITTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE), LA DISCIPLINA DELLA S.N.C. PREVEDE ALCUNE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI: LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE ESUBERANTE I LIMITI ALLA RIPARTIZIONE DEGLI UTILI TRA I SOCI
Dopo la costituzione della società può accadere che i conferimenti eseguiti o promessi dai soci risultino eccessivi rispetto alle esigenze concrete dell’attività sociale. A GARANZIA DEI CREDITORI LA RIDUZIONE DEVE RISPETTARE LA PROCEDURA PREVISTA DALLA LEGGE i versamenti ancora dovuti il parziale rimborso dei conferimenti già eseguiti La società può deliberare una riduzione del capitale sociale mediante la liberazione dei soci dall’obbligo di effettuare:
PER EVITARE CHE IL VALORE DEL PATRIMONIO SIA INFERIORE AL CAPITALE SOCIALE INDICATO NELL’ATTO COSTITUTIVO, LA LEGGE STABILISCE CHE: non si possono distribuire utili fittizi, cioè profitti che non sono stati realizzati dalla società se si è verificata una perdita del capitale sociale, gli utili conseguiti non possono essere distribuiti ai soci fino a quando il capitale non sia stato: REINTEGRATO Si aumenta il patrimonio sociale fino a riportarlo al valore indicato per il capitale nell’atto costitutivo RIDOTTO IN MISURA CORRISPONDENTE si diminuisce il capitale sociale fino a farlo coincidere con il patrimonio