128. Assegno bancario e assegno circolare L’ASSEGNO BANCARIO: È UN TITOLO DI CREDITO CHE CONTIENE L’ORDINE DIRETTO AD UNA BANCA (TRATTARIA) DI PAGARE A VISTA UNA SOMMA DETERMINATA A FAVORE DI UN TERZO (PRENDITORE), AL SUO ORDINE, O AL PORTATORE (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736). L’ASSEGNO PUO’ ESSERE EMESSO ANCHE ALL’ORDINE DELLO STESSO SOTTOSCRITTORE (TRAENTE) E DA QUESTI RISCOSSO DIRETTAMENTE, O GIRATO A TERZI
ANALOGIE DELL’ASSEGNO BANCARIO CON LA CAMBIALE TRATTA: ha la stessa struttura della cambiale tratta e’ un titolo di credito astratto, formale, esecutivo incorpora una pluralità di obbligazioni (traente, giranti, loro avallanti) le obbligazioni sono indipendenti, solidali e disposte per gradi Il rapporto di svolge fra tre persone: il traente, che emette l’ordine di pagamento alla banca e risponde ex lege del mancato pagamento la banca-trattaria, alla quale l’ordine di pagamento è rivolto il prenditore dell’assegno
DIFFERENZE FRA L’ASSEGNO BANCARIO E LA CAMBIALE TRATTA: trattario può essere solo una banca il rapporto di provvista tra traente e banca può essere costituito solo da fondi disponibili esistenti presso la banca l’assegno bancario non può essere accettato dalla banca (la quale non assume mai la posizione di obbligato principale) e’ sempre pagabile a vista e deve essere presentato per il pagamento entro termini brevi a differenza della cambiale, che è uno strumento di credito, l’assegno è uno strumento di pagamento. Tramite l’assegno, difatti, si consente l’utilizzazioni di somme disponibili presso una banca per effettuare pagamenti, evitando l’impiego materiale del denaro
REQUISITI DI VALIDITA’ DELL’ASSEGNO BANCARIO: denominazione di “assegno bancario” o “cheque” inserita nel titolo ed espressa nella stessa lingua in cui esso è redatto ordine incondizionato di pagare una somma determinata espressa in lettere e cifre. indicazione del trattario (banca) indicazione del luogo di pagamento (in mancanza si assume quello indicato accanto al nome del trattario) data e luogo di emissione sottoscrizione del traente
LA POSIZIONE DELLA BANCA TRATTARIA l’ assegno bancario non può essere accettato:ogni menzione di accettazione da parte della banca si ha per non scritta. La banca non può essere l’ obbligato principale la banca non può mai essere obbligato di regresso (girante o avallante): la banca ha solo una responsabilità nei confronti del portatore per rifiuto del pagamento qualora abbia apposto un visto sull’assegno (che ha l’effetto di attestare allo stesso l’esistenza di fondi disponibili del traente e di impedirne al traente il ritiro prima della scadenza del termine di presentazione)
LA POSIZIONE DELLA BANCA TRATTARIA la banca ha responsabilità ex mandato nei confronti del traente qualora l’assegno sia regolare e coperto ed essa si rifiuti di pagare il prenditore la banca ha responsabilità nei confronti di un’altra banca girataria per l’incasso, qualora abbia confermato l’esistenza di fondi disponibili o qualora sia impegnata a bloccare i fondi corrispondenti all’ammontare dell’assegno (benefondi di informazione e benefondi con blocco)
LA CIRCOLAZIONE DELL’ASSEGNO BANCARIO: LA CIRCOLAZIONE DELL’ASSEGNO BANCARIO ALL’ORDINE È REGOLATA DA NORME CHE SOSTANZIALMENTE COINCIDONO CON QUELLE DETTATE PER LA CAMBIALE. DIFFERENZE: LA GIRATA AL TRATTARIO VALE COME QUIETANZA ED ESTINGUE IL TITOLO L’ AVALLO NON PUO’ ESSERE PRESTATO DA PARTE DELLA BANCA TRATTARIA
IL PAGAMENTO DELL’ASSEGNO BANCARIO: l’assegno bancario e’ sempre pagabile a vista la postdatazione dello stesso non impedisce al portatore di presentarlo anticipatamente ne’ alla banca di pagarlo la presentazione per il pagamento deve avvenire: entro otto giorni dalla data di emissione: se l’assegno e’ pagabile nello stesso comune in cui e’ stato emesso entro quindici giorni dalla data di emissione: se l’assegno e’ pagabile in un comune diverso da quello in cui e’ stato emesso
l’omessa presentazione nei termini comporta la perdita dell’azione di regresso verso i giranti e i loro avallanti ma non verso il traente la banca: conserva la facoltà di pagare l’assegno anche in caso di morte o sopravvenuta incapacità del traente e’ tenuta ad identificare il soggetto che incassa e’ tenuta a verificare la coincidenza tra la firma del traente sull’assegno e quella depositata dallo stesso al momento dell’apertura del credito
L’ASSEGNO CIRCOLARE: è un titolo di credito all’ordine la sua funzione tipica è quella di strumento di pagamento (come l’assegno bancario) contiene la promessa incondizionata della banca emittente di pagare a vista una somma di denaro ha la stessa struttura del vaglia cambiario, poichè il rapporto intercorre solo tra due soggetti: l’emittente (banca) che assume un’obbligazione diretta di pagamento e il prenditore intestatario dell’assegno, che deve essere sempre indicato e’ uno strumento di pagamento (come l’assegno bancario)
CONDIZIONI DI REGOLARITA’: l’emissione è consentita solo a banche specificamente autorizzate dalla banca d’Italia emissione deve avvenire nei limiti delle somme disponibili presso la banca emittente la banca emittente deve costituire una idonea cauzione in titoli presso la Banca d’Italia CONDIZIONI DI VALIDITA’: denominazione di assegno circolare nel contesto del titolo promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata indicazione del prenditore indicazione della data e del luogo di emissione sottoscrizione della banca emittente