Daniele La Rocca Andrea De Rossi

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
la VENDITA definizione:
Advertisements

“I CONTRATTI INTERNAZIONALI: TECNICHE DI REDAZIONE NELL’ERA GLOBALE” Marco Tupponi Formazione D2T VII Edizione.
IL MANDATO: Il mandato è il contratto col quale una parte (detta mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (detta.
Società nome collettivo
Elementi del rapporto obbligatorio
Corso di Diritto commerciale Ottobre 2007
ADEMPIMENTO Esatto adempimento estingue l’obbligazione con pieno soddisfacimento del creditore e piena liberazione del debitore Principio della diligenza.
RELAZIONE FRA 2 SOGGETTI REGOLATA DAL DIRITTO SOGGETTO ATTIVO
IL DIVIETO DI PATTI SUCCESSORI
IL DOPPIO MANDATO DEL TRAVEL AGENT Cassazione civile, Sez. III, 8 ottobre 2009, n Pres. Varrone – Rel. DAmico – P.M. Golia Veratour s.r.l. c. Ancona.
Art.1387 c.c. Titolo II ‘Dei contratti in generale’
I CONTRATTI.
OBBLIGAZIONI NASCENTI DALLA LEGGE
Il trasferimento d’azienda
LA RAPPRESENTANZA ARTT C.C..
LA RAPPRESENTAN ZA ARTT C.C.. Un soggetto (RAPPRESENTANTE) pone in essere, per un altro soggetto (RAPPRESENTATO) un atto giuridico che questultimo.
Il patto di famiglia. GENERALITA Introdotto con l. 14 febbraio 2006, n. 55 (in vigore dal 16 marzo 2006). Artt. 768bis – 768octies NOZIONE 768-bis 1.
CONTRATTO IN GENERALE ARTT C.C.
Istituzioni di diritto commerciale
L’obbligazione DARE FARE NON FARE Diritti di credito Diritti personali
Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato
Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato
Quali sono le questioni principalmente oggetto del contenzioso lavoristico? Sicuramente un peso rilevante può attribuirsi alle controversie relative alla.
ARTICOLO 2203 Preposizione institoria.
ARTICOLO 1703 Nozione. [I]. Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.
L’EFFICACIA OGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO
Il contratto individuale di lavoro
Le assicurazioni in sanità: una soluzione condivisa è possibile!
Di Iuliana Doboş E Matteo Consonni
Eleonora Baio Sabrina Casartelli
IL CONTRATTO DI AGENZIA
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
IL DOPPIO MANDATO DEL TRAVEL AGENT C ASSAZIONE CIVILE, S EZ. III, 8 O TTOBRE 2009, N L AURA R IGHI E A LICE R OTA C ORSO DI D IRITTO DEL T URISMO.
Corso di Diritto Privato
DIRITTO PRIVATO DIRITTO PRIVATO Anno accademico 2013/2014 II semestre
CONTRATTO D’APPALTO.
SOCIETA SEMPLICE S.S..
PUÒ ESERCITARE SOLO ATTIVITÀ NON COMMERCIALE
CONTRATTO DI VENDITA OBBLIGATORIA
Responsabilità del progettista e diritto al compenso
MUTUO ( ) Il MUTUO è un contratto di prestito (configurato come prestito di consumo), che si realizza con la consegna del bene fungibile al MUTUATARIO.
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
Contratto di Locazione
IL CONTRATTO DI AGENZIA
LA MEDIAZIONE Gabriele Musumeci Monica Bianchi.
EFFETTI DEL CONTRATTO ART. 1372: contiene 2 regole:
TEMPO DELL’ADEMPIMENTO
GIUDICA LA CORTE DI CASSAZIONE Sentenza n Novembre 2013 Sentenza n Brusadelli, Burini, Monti.
A cura di: Loprieno Fabio, Pellizzeri Ilaria, Zarantonello Martina
VENDITA CON RISERVA DI GRADIMENTO E DI PROPRIETA’
A cura di Molica Marco e Villani Francesca Organo giudicante Tribunale di Spoleto Sentenza N°91 del 24 Maggio 1995.
Skander Gadaleta - Daniela Vaghi
CONTRATTO di TRASPORTO
Contratto di deposito e Contratto di comodato
Rimedio per anomalie sopravvenute dopo la conclusione del contratto
IL CONTRATTO D’ALBERGO
LA RAPPRESENTANZA La rappresentanza è un istituto mediante il quale un soggetto-rappresentante ha il potere di sostituirsi ad un altro soggetto- rappresentato.
L’INVALIDITA’ DEL CONTRATTO
CASSAZIONE CIVILE, sez. un., 8 ottobre 2008, n
DIRITTI REALI DI GODIMENTO
CONTRATTO IN GENERALE ARTT C.C.
RESCISSIONE/RISOLUZIONE
CONSORZI ED ALTRE FORME DI INTEGRAZIONE FRA IMPRESE
IL MUTUO Roberta Consoli Viviana Costa Laura Vaglietti.
CONTRATTO DI LOCAZIONE
ADEMPIMENTO Esatto adempimento estingue l’obbligazione con pieno soddisfacimento del creditore e piena liberazione del debitore Principio della diligenza.
Diritto privato Mora ed inadempimento. Mora del creditore Se il creditore non offre la necessaria cooperazione ai fini dell’adempimento (es. impossibilità.
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (8) La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali.
Diritto privato Adempimento del rapporto obbligatorio.
La responsabilità degli amministratori nella S.R.L. Intervento del Dott. Michele Spallino Palermo 26 novembre 2009
Transcript della presentazione:

Daniele La Rocca Andrea De Rossi Il Mandato Daniele La Rocca Andrea De Rossi

Art. 1703 c.c. Il mandato è il contratto col quale una parte, detta mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra, detta mandante.

Caratteristiche Il contratto di mandato è una delle fonti di rappresentanza volontaria ed è un contratto consensuale, indifferentemente oneroso o gratuito. CONSENSUALE: è consensuale in quanto si perfeziona con il consenso delle parti. INDIFFERENTEMENTE ONEROSO O GRATUITO: in quanto il mandato, sebbene si presuma oneroso, può essere stipulato senza corrispettivo.

Mandato con o senza rappresentanza: MANDATO CON RAPPRESENTANZA: se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante il contratto concluso dal mandatario con contemplatio domini produce direttamente effetto nei confronti del mandante secondo le norme sulla rappresentanza. MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA: se invece il mandato è stato conferito senza rappresentanza il mandatario agisce in nome proprio. Egli acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato.

Causa ed oggetto: il compimento di uno o più atti giuridici da parte del mandatario per conto del mandante Contenuto: il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito ma anche quelli necessari al loro compimento. MANDATO GENERALE: riguarda tutti gli affari del mandante. MANDATO SPECIALE: riguarda un affare determinato Forma: scritta a pena di nullità

Mandato in rem propriam Il mandato solitamente è conferito nell'interesse del mandante. Se il mandato è oneroso, l'unico interesse del mandatario è quello del pagamento del compemso. Tuttavia, il mandato può anche soddisfare oltre all'interesse del mandante un interesse del mandatario.

Obbligazioni del mandatario eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710) non eccedere i limiti fissati dal mandato (art. 1711) comunicare senza ritardo l'eseguito mandato (art. 1712) obbligo di rendiconto (art. 1713) rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (art.1713)

Obbligazioni del mandante fornire al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato (art. 1719) rimborsare spese e anticipazioni (art. 1720) pagare al mandatario il compenso che gli spetta, se il mandato è oneroso (art. 1720) risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico (art. 1720)

Estinzione del mandato Il mandato si estingue per: scadenza del termine compimento dell'affare revoca del mandante rinunzia del mandatario morte, interdizione o inabilitazione del mandante morte, interdizione o inabilitazione del mandatario

Mandato senza rappresentanza e arricchimento senza causa Cassazione civile Sentenza 8 ottobre 2008 n° 247772

Massima (poteri del mandante) In materia di azioni esperibili dal mandante, il sistema normativo è fondato su di un rapporto di regola ed eccezione. Secondo la regola, il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, che non hanno alcun rapporto con il mandante. Sono, invece, eccezionali le disposizioni, sostanziali e processuali, che prevedono l´immediata reclamabilità del diritto da parte del mandante. Ne consegue che tali norme eccezionali devono essere interpretate restrittivamente, con esclusione di qualunque integrazione di tipo estensivo, per la necessità di tutelare la posizione del terzo contraente. Pertanto l´espressione “diritti di credito”, di cui all´art. 1705, secondo comma, c.c., va circoscritta all´esercizio dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, rimanendo escluse le azioni poste a loro tutela (annullamento, risoluzione, rescissione, risarcimento)

Massima(arricchimento senza causa) In tema di arricchimento indiretto, l' azione di arricchimento senza causa è esperibile contro il terzo che abbia conseguito l' arricchimento in via meramente di fatto. La predetta azione invece è inammissibile ove la prestazione sia stata conseguita dal terzo in virtù di un atto a titolo oneroso.

Il fatto Tizio (mandante) Caio (mandatario) Stipula un contratto di mandato senza rappresentanza Con Clausola: risoluzione del contratto nel caso di inadempimento anche di una sola rata Stipula con Alfa un contratto d’acquisto di un immobile Si impegna ad acquistare un immobile Tizio pretende la restituzione delle somme pagate accusando Alfa di essersi arricchito delle somme anticipate (trattasi di arricchimento senza causa) Caio non paga due rate e il contratto viene risolto

Conclusione Il mandante non ha diritto all’azione contrattuale diretta nei confronti del terzo. Il mandante non può agire con l’azione di arricchimento, trattandosi di arricchimento a titolo oneroso, ed avendo egli a disposizione altri strumenti, così come richiede l’art. 2042

Norme applicate Art. 1705: Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. Tuttavia il mandante, sostituendosi al mandatario, può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, salvo che ciò possa pregiudicare i diritti attribuiti al mandatario dalle disposizioni degli articoli che seguono. Art. 2042: L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subìto.