Federcoop “Nullo Baldini” LA DISCIPLINA DELL’ORARIO DI LAVORO CON PROFILI SANZIONATORI Ravenna 21 novembre 2008 a cura di Daniela Zannoni
Federcoop “Nullo Baldini” Fonti normative 1.DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n.66 attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro 2.DECRETO LEGISLATIVO 19 luglio 2004,n.213 modifiche ed integrazioni al decreto 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell’orario di lavoro
Federcoop “Nullo Baldini” ART. 1 DEFINIZIONI ORARIO DI LAVORO: qualsiasi periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. (obbligo di essere fisicamente presenti sul luogo di lavoro – Sentenza Corte Giutiz.CE 9 settembre 2003 n. C-151/23, Min Lav. 3 marzo 2005 n.8) a disposizione e nell’esercizio della sua attività/funzioni
Federcoop “Nullo Baldini” ART. 1 DEFINIZIONI PERIODO DI RIPOSO: qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro; LAVORO STRAORDINARIO: lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro, (oltre le 40 ore o il minor limite fissato dai CCNL);
Federcoop “Nullo Baldini” ART. 2, COMMA 4 CAMPO DI APPLICAZIONE D. Lgs. N. 66/2003 SI APPLICA A TUTTI I COMPARTI, SIA PUBBLICI CHE PRIVATI NOVITA’ APPLICAZIONE ANCHE AGLI APPRENDISTI MAGGIORENNI: cade il divieto di lavoro straordinario e notturno.
Federcoop “Nullo Baldini” ART. 3 ORARIO NORMALE DI LAVORO 1.L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali 2.I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno. ART.18 bis comma 6– La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 3, comma1, e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata nel corsoo dell’anno solare per più di 50 giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. NO DIFFIDA
Federcoop “Nullo Baldini” ART. 3 ORARIO NORMALE DI LAVORO ART.18 bis comma 6– La violazione delle disposizioni previste dall’art.5, commi 3 e 5 è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata nel corsoo dell’anno solare per più di 50 giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. NO DIFFIDA (Modificato da L.n.133/2008)
Federcoop “Nullo Baldini” ART. 4 DURATA MASSIMA DELL’ORARIO DI LAVORO SPARISCE IL LIMITE GIORNALIRO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA (R.DL. 692/23) (sono fatte salve le disposizioni dei CCL) ANCHE INFERIORE ALLE 40 ORE SETTIMANALI DECADUTO L’OBBLIGO DI AFFISSIONE DELL’ORARIO IN LUOGO ACCESSIBILE A TUTTI I DIPENDENTI E ALLA DPL LAVORO SUPPLEMENTARE ( diff. Fra minor orario e 40 ore) Non è stabilito ….. Ma si ricava dalla norma sul riposo giornaliero (art.7)
Federcoop “Nullo Baldini” ART. 4 DURATA MASSIMA DELL’ORARIO DI LAVORO ART. 18 Bis, comma 3 La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 2, 3 e 4, e 10, comma1, è punita con la sanzione amministrativa da 130,00 euro a 780,00 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione. NO DIFFIDA. La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, comma 2, 3 e 4, dall’art. 9, comma 1, e 10, comma1, è punita con la sanzione amministrativa da 130,00 euro a 780,00 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione. NO DIFFIDA. (Modificato L.133/2008)
Federcoop “Nullo Baldini” ART. 4 DURATA MASSIMA DELL’ORARIO DI LAVORO IN OGNI CASO, LA DURATA MEDIA DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA NON PUO’ SUPERARE LE 48 ORE, PER OGNI PERIODO DI 7 GG, COMPRESE LE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO. LA DURATA MEDIA DELL’ORARIO DI LAVORO DEVE ESSERE CALCOLATA CON RIFERIMENTO AD UN PERIODO NON SUPERIORE A QUATTRO MESI. PERIODO ENTRO CUI CALCOLARE LA MEDIA = 4 MESI (dal 29/4 al 29/8) I CCL POSSONO FISSARE DETTO PERIODO IN 6 MESI, O 12 SE SUSSISTONO RAGIONI OBIETTIVE TECNICHE OD ORGANIZZATIVE. (v. CCL edili, agricoltura, alimentaristi)
Federcoop “Nullo Baldini” ART.4 Durata massima dell’orario di lavoro (…) Comunicazioni 5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più di 10 dipendenti, il datore di lavoro è tenuto a informare, alla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del Lavoro – Settore ispezione del lavoro, competente per territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalità per adempiere al predetto obbligo di comunicazione. (ABROGATO dalla legge n. 133/2008)
Federcoop “Nullo Baldini” Il computo del periodo di riferimento (Art.6) 1.I periodi di ferie annue e i periodi di assenza per malattia non sono presi in considerazione ai fini del computo della durata media dell’orario di lavoro. 2.A tali periodi sono equiparati quelli di assenza per infortunio, gravidanza comunque ricollegati allo stato di salute del lavoratore. 3.L’arco temporale di 4,6 o 12 mesi è da considerarsi SCORREVOLE, in relazione ai periodi esclusi. 4.Le ore di lavoro straordinario non si computano se il lavoratore ha beneficiato di riposo compensativo in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva.
Federcoop “Nullo Baldini” ART. 5 LAVORO STRAORDINARIO DEVE ESSERE CONTENUTO CCL REGOLANO LE EVENTUALI MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE IN MANCANZA DI DISCIPLINA CONTRATTUALE AMMESSO PREVIO ACCORDO TRA DATORE DI LAVORO E LAVORATORE 250 ORE PERIODO NON SUPERIORE A 250 ORE ANNUALI
Federcoop “Nullo Baldini” ULTERIORI IPOTESI IN CUI E’ AMMESSO IL RICORSO AL LAVORO STRAORDINARIO - Art.5 SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE DEI CCL IL RICORSO A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO E’ INOLTRE AMMESSO IN RELAZIONE A: A) ECCEZIONALI ESIGENZE TECNICO- PRODUTTIVE E IMPOSSIBILITA’ DI EFFETTUARE NUOVE ASSUNZIONI B) FORZA MAGGIORE, O PERICOLO DI DANNO ALLA PRODUZIONE O ALLA PERSONA C) MOSTRE, FIERE E MANIFESTAZIONI COLLEGATE ALL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA
Federcoop “Nullo Baldini” LAVORO STRAORDINARIO IN OGNI CASO DEVE ESSERE COMPUTATO A PARTE E COMPENSATO CON LE MAGGIORAZIONI PREVISTE DAI CCL I CCL POSSONO PREVEDERE, IN AGGIUNTA O IN SOSTITUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE RIPOSO COMPENSATIVO MAGGIORAZIONI RETRIBUTIVE
Federcoop “Nullo Baldini” Art.8 PAUSE Qualora l’orario di lavoro giornaliero superi le sei ore, il lavoratore deve beneficiare di una pausa finalizzata al recupero delle energie psico- fisiche, all’eventuale consumazione del pasto, le cui modalità e durata sono stabilite dai CCL. In difetto di disciplina collettiva al lavoratore deve essere concessa una pausa, comunque non inferiore a 10 minuti consecutivi, la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
Federcoop “Nullo Baldini” ART. 7 RIPOSI GIORNALIERI Il lavoratore ha diritto, a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il criterio della consecutività può essere derogato per le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata,( es. personale addetto a lavori di pulizia) o da regimi di reperibilità (comma aggiunto da L.133/2008) Consecutivamente il limite di lavoro giornaliero è pari a 13 ore.
Federcoop “Nullo Baldini” ART. 9 RIPOSI SETTIMANALI Il lavoratore ha diritto, ogni sette giorni, a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’art.7 (35 ore).Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni. (Aggiunto L.133/2008) Deroghe: 1.Lavoro a turni ** 2.Attività con periodi di lavoro frazionati nella giornata 3.Trasporti ferroviari e attività connesse 4.Altre ipotesi stabilite dai CCNL, purchè siano previsti riposi compensativi. Eccezioni alla coincidenza con la domenica L.370/34.
Federcoop “Nullo Baldini” ART. 9 RIPOSI SETTIMANALI (…) 2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1: a) Le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva,di periodi di riposo giornaliero o settimanale; a) Le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l’inizio del successivo,di periodi di riposo giornaliero o settimanale; (così modificato da L 133/2008)
Federcoop “Nullo Baldini” ART. 9 RIPOSI SETTIMANALI Art. 18 Bis, Comma 4 La violazione delle disposizioni previste negli articoli 7, comma 1, e 9, comma1, è punita con la sanzione amministrativa da 105,00 euro a 630,00 euro. NO DIFFIDA. (Comma modificato da L.133/2008) La violazione delle disposizioni previste nell’ articolo 7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 25,00 euro a 100,00 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e a ogni singolo periodo di 24 ore.
Federcoop “Nullo Baldini” Art. 10 FERIE ANNUALI 1.Fermo restando quanto previsto dall’art C.C., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’art.2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione (1) 2.Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Federcoop “Nullo Baldini” Art. 10 FERIE ANNUALI 3.Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell’art.3, comma 2, i CCL stabiliscono criteri e modalità di regolazione. (1) Art. 18 Bis, comma 3 La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 4, commi 2,3 e 4, dall’art.9, comma 1, e dall’art.10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all’articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione.(modificato da L.133/2008)
Federcoop “Nullo Baldini” ART. 11- LIMITAZIONI AL LAVORO NOTTURNO L’IDONEITA’ AL LAVORO NOTTURNO DEVE ESSERE ACCERTATA DALLE COMPETENTI STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE O DAL MEDICO COMPETENTE A CURA E SPESE DEL DATORE DI LAVORO; DIVIETO E’ FATTO DIVIETO DI ADIBIRE LE DONNE AL LAVORO DALLE ALLE DALL’ACCERTAMENTO DELLO STATO DI GRAVIDANZA AL COMPIMENTO DI UN ANNO DI ETA’ DEL BAMBINO; NON POSSONO ESSERE OBBLIGATI NON POSSONO ESSERE OBBLIGATI A PRESTARE LAVORO NOTTURNO: - lavoratrice madre (o in alternativa il padre) di un figlio minore degli anni 3; lavoratrice/lavoratore unico genitore affidatario di un figlio minore degli anni 12; lavoratrice/lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ex L. n, 104/92.
Federcoop “Nullo Baldini” ART. 13- DURATA DEL LAVORO NOTTURNO ORARIO DI LAVORO NON PUO’ SUPERARE LE 8 ORE IN MEDIA NELLE 24 I CCL POSSONO: individuare un periodo di riferimento piu’ ampio in cui calcolare la media delle 8 ore; stabilire riduzioni di orario o determinare trattamenti indennitari nei confronti dei lavoratori notturni; SONO FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DELLA CONTRATTAZIONE IN MATERIA DI TRATTAMENTI ECONOMICI E RIDUZIONI DI ORARIO
Federcoop “Nullo Baldini” ART. 15 – TRASFERIMENTO AL LAVORO NOTTURNO se condizioni di salute determinano l’inidoneità al lavoro notturno CCL INDIVIDUA LE MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA NORMA E INDIVIDUA LE ALTERNATIVE SE NON ESISTONO TALI MANSIONI LAVORATORE ASSEGNATO AL LAVORO DIURNO CON MANSIONI EQUIVALENTI, SE ESISTENTI E DISPONIBILI ACCERTAMENTO DEL MEDICO COMPETENTE O ASL
Federcoop “Nullo Baldini” LAVORO NOTTURNO - SANZIONI SUPERAMENTO 8 24 SUPERAMENTO DEL LIMITE MASSIMO DI 8 ORE DI LAVORO NOTTURNO IN MEDIA NELLE 24 ORE 51 A EURO 154 S.A. DA EURO 51 A EURO 154 PER OGNI GG E PER OGNI LAVORATORE ADIBITO AL LAVORO NOTTURNO OLTRE DETTO LIMITE VIOLAZIONE VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI ADIBIRE LE DONNE AL LAVORO, DALLE ORE 24 ALLE ORE 6 NEL PERIODO TRA ACCERTAMENTO STATO DI GRAVIDANZA FINO AL COMPIMENTO DI UN ANNO DEL BIMBO; VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI ADIBIRE AL LAVORO NOTTURNO LE CATEGORIE DI LAVORATORI INDIVIDUATI DALLA NORMA ARRESTO 516 A EURO S.P. ARRESTO DA 2 A 4 MESI O AMMENDA DA EURO 516 A EURO 2.582
Federcoop “Nullo Baldini” ART DEROGHE ALLA DISCIPLINA DELLA DURATA SETTIMANALE DELL’ORARIO FATTE SALVE LE CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE DEI CCL 40 DEROGA RISPETTO LE 40 ORE SETTIMANLI - -lavorazioni agricole e in quelli in cui sussistono necessita’ imposte da esigente tecniche o stagionali; - -lavorazioni particolari caratterizzate da esigenze tecniche o stagionali, ( r.d. 1957/23) - -industrie stagionali o a ciclo continuo; - -attività di preparazione e funzionamento degli impianti e dei mezzi di lavoro, delle materie prime, (art. 10 r.d.1955/23); - - lavori discontinui o di semplice attesa e custodia (r.d. 2657/23); - -Personale addetto a servizi cui sia necessario garantire continuità: produzione e trasformazione distruzione ed erogazione di energia elettrica, gas, calore, acqua.
Federcoop “Nullo Baldini” ART. 17 – DEROGHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI RIPOSO GIORNALIERO, PAUSE, LAVORO NOTTURNO, DURATA MASSIMA SETTIMANALE IL MINISTERO DEL LAVORO ADOTTA APPOSITO DECRETO, SU RICHIESTA DELLE OO.SS. STRUMENTO IN MANCANZA CONTRATTI COLLETTIVI O ACCORDI CONCLUSI A LIVELLO NAZIONALE TRA LE OO.SS COMPARATIVAMENTE PIU’ RAPPRESENTATIVE E LE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DEI DATORI
Federcoop “Nullo Baldini” ART. 17 – DEROGHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI RIPOSO GIORNALIERO, PAUSE, LAVORO NOTTURNO, DURATA MASSIMA SETTIMANALE 1. Le disposizioni di cui agli artt. 7,8,12, e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le OO.SS. comparativamente più rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposiozioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali, stipulati con le OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. (Modificato da L.133/2008) LA CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO INTERVIENE IN VIA SOSTITUTIVA, E NON SOLO SE AUTORIZZATA DAL CCNL